Parere tratto da fonti ufficiali

ECCEDENZE DI LAVORI NON AUTORIZZATI MA MERITEVOLI DI COLLAUDO - PROCEDURE DECISIONALI
QUESITO del 30/12/2010

L’art. 198 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999 stabilisce che qualora il collaudatore riscontri che sono stati eseguiti lavori meritevoli di collaudo ma non autorizzati, sospende le operazioni di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte del collaudatore, con il proprio parere, alla stazione appaltante. Il successivo comma 2 stabilisce che “l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.”. Si chiede se: - la decisione in ordine alla proposta formulata dal collaudatore spetti al RUP o alla Stazione appaltante, in particolar modo negli enti privi di dirigenza dove il RUP coincide con il responsabile del settore lavori pubblici; - se il riconoscimento dei lavori eseguiti e precedentemente non autorizzati debba avvenire (nel caso di un Comune) ai sensi dell’art.194 del d. lgs. 267/2000, anche qualora nel quadro economico di spesa dell’intervento residuino delle somme che permettono il finanziamento di tali lavori eccedenti quelli autorizzati; - quale sia il significato da dare al comma 2 del suddetto art. 198. Forse quello che se il riconoscimento dei lavori non autorizzati viene fatto dal RUP anziché dalla stazione appaltante, il direttore dei lavori non può essere liberato dalle responsabilità per aver lasciato eseguire i lavori? Il dubbio sussiste perché una volta che la stazione appaltante ha riconosciuto i lavori non autorizzati di fatto viene sanato anche il non corretto comportamento del direttore dei lavori che li ha ordinati o lasciati eseguire.

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