Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Compenso

Buongiorno, diverse società propongono di effettuare tutta la pratica amministrativa e gli elaborati progettuali necessari per poter richiedere finanziamenti diversi vincolando il loro compenso all'eventuale ammissione al finanziamento. Premesso che a mio avviso per incarichi sopra i 20000 € non è possibile perseguire questa logica perchè a finanziamento ottenuto mi troverei obbligato ad affidare direttamente l'incarico quando la norma prevede l'indagine o l'elenco vorrei però chiedere se, nel caso in cui la stima delle attività che hanno svolto per ottenere il finanziamento sia inferiore a 20.000,00 € si possa davvero vincolare il loro compenso (visto che poi posso fare un affidamento diretto), all'ammissione al finanziamento. Ovvio c'è un disciplinare che regola il rapporto giuridico. Ciò a mio avviso consentirebbe alle amministrazioni di poter ottenere maggiori finanziamenti visto che uno dei problemi di fondo è che l'amministrazione, nell'incertezza del finanziamento, non riesce/può accolarsi i costi delle pratiche iniziali.

COME CALCOLARE IL COMPENSO DEI MEMBRI DI UNA COMMISSIONE DI GARA APERTA

Chiedo un chiarimento circa il corretto corrispettivo da dare al dipendete pubblico di altra amministrazione in caso di prestazione richiesta ....L’art 102 del Dlgs 50/2016 al comma 6 riporta: “.........il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 9, del DL 25 giugno 2008, n. 112.....” ..... non capisco cosa si intende per normativa applicabile alle stazioni appaltanti ...... al dipendente pubblico di altra p.a il compenso va calcolato sulla base del DM 17.06.2016? e ancora il 50% che sarà trattenuto in forza dell’art. 61, comma 9, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 viene incamerato dal Comune di appartenenza?

Argomenti:

L'art. 102 comma 6 testualmente prevede: Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del predetto articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Poiché per un collaudo statico occorre l'iscrizione in albi professionali, solitamente presentano manifestazione di interesse ad assumere l'incarico dipendenti di amministrazioni pubbliche a tempo parziale iscritti in albi professionali che esercitano anche la professione. Stante tuttavia la disposizione del comma 56-bis dell'art. 1 della Legge 662/1996 che stabilisce "Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". A tali dipendenti, ovvero dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale < 50% iscritti in albi professionali e che svolgono attività professionali, è possibile conferire l'incarico di cui agli art. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016. In altre parole, tale incarico NON deve inquadrarsi tra gli incarichi professionali conferiti da questa amministrazione in quanto conseguente ad una disposizione di legge?

La Stazione Appaltante deve procedere alla nomina dei Componenti e del Presidente di un Collegio Consultivo Tecnico per un appalto di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023. L'Allegato V.2 del Codice, all'art. 1 co. 5, prevede che "la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'art. 6, co. 7-bis del DL 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/06/2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa". Il citato decreto, come convertito e modificato con la Legge 120/2020, prevede invece che i compensi "non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio" la percentuali disciplinate in base al numero di componenti ed al valore dell'appalto. Si chiede pertanto se, fermo restando che le modalità di calcolo della parte fissa del compenso fanno riferimento al punto 7.2.1.a) delle Linee Guida (Decreto 17/01/2022), è corretto determinare che LA SOLA PARTE FISSA del compenso, come descritto nel nuovo Codice, non può superare i limiti indicati al comma 7-bis dell'art. 6 del DL 76/2020, e NON l'intero compenso, come previsto dalla disciplina previgente. Se vero quanto sopra affermato, il compenso massimo è individuabile nella soglia pari al triplo della parte fissa, come determinata ai sensi delle Linee Guida e nei limiti indicati dal Codice.