Parere tratto da fonti ufficiali

COLLAUDO STATICO EX ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 (Cod. Quesito 381) (31.8 - 102.6 - 113)
QUESITO del 10/11/2018

L'art. 102 comma 6 testualmente prevede: Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del predetto articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Poiché per un collaudo statico occorre l'iscrizione in albi professionali, solitamente presentano manifestazione di interesse ad assumere l'incarico dipendenti di amministrazioni pubbliche a tempo parziale iscritti in albi professionali che esercitano anche la professione. Stante tuttavia la disposizione del comma 56-bis dell'art. 1 della Legge 662/1996 che stabilisce "Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". A tali dipendenti, ovvero dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale < 50% iscritti in albi professionali e che svolgono attività professionali, è possibile conferire l'incarico di cui agli art. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016. In altre parole, tale incarico NON deve inquadrarsi tra gli incarichi professionali conferiti da questa amministrazione in quanto conseguente ad una disposizione di legge?

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