Parere tratto da fonti ufficiali

INTERVENTO SOSTITUTIVO PA - INADEMPIENZA RETRIBUTIVA SUBCONTRAENTE
QUESITO del 04/04/2012

L’articolo 4 c.3 D.P.R. 5.10.2010 n.207 sembra aver esteso anche ai contratti di servizi e forniture l’obbligo della ritenuta dello 0,5 % a garanzia della regolarità contributiva (fino ad allora applicata solo ai lavori pubblici) da operarsi sull’importo netto progressivo della prestazione. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Si chiede: 1) Se detta ritenuta debba applicarsi obbligatoriamente solo ai contratti di servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria per i quali è obbligatoria l’emissione della verifica di conformità citata dal comma in esame, o a tutti i contratti indipendentemente dal valore, compresi quelli in economia che prevedono prestazioni progressive nell’arco di un periodo temporale 2) Se tale ritenuta vada operata anche nel caso di servizi (es. refezione scolastica) per i quali la verifica di conformità viene effettuata mensilmente in sede di liquidazione in quanto legata unicamente al controllo del numero dei pasti erogati e all’importo unitario convenuto 3) Se la norma in esame si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n.207/2010 e ancora in corso 4) Se detta ritenuta debba applicarsi anche ai lavori per i quali è previsto il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo 5) Se lo svincolo delle ritenute debba avvenire, nel caso di lavori, in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio, considerato che “Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine” (art. 141 c. 3 D.Lgs. 163/2006)

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