Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: subappaltatori

Buon giorno, in relazione all'art. 248, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010 (tuttora vigente), si chiede se: - tale disposizione va rispettata ai soli fini della partecipazione del concorrente alla gara di lavori in questione, oppure se va rispettata anche al fine di rilasciare l'autorizzazione al subappalto per lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, su beni del patrimonio culturale. - nel caso vada rispettata anche ai fini del subappalto… il subappaltatore che eseguirà lavorazioni marginali seppure funzionali all'intervento di restauro nel suo complesso (ad esempio impermeabilizzazione del tetto, realizzazione di massetti in cemento o altro) dovrà necessariamente essere in possesso dell’attestato di buon esito di lavori rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti? Si segnala la difficoltà per le piccole imprese che operano in subappalto per lavori di importo marginale di acquisire l’attestazione suddetta. Si accettano indicazioni e suggerimenti.... Grazie

UNA DITTA SUBAPPALTATRICE DI UN LAVORO TERMINATO MA ANCORA PRIVO DI COLLAUDO RICHIEDE EMISSIONE DI CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI PER LA PARTE ESEGUITA. PUO' ESSERE EMESSO ANCHE SOLO CON TALE ISTANZA O OCCORRE QUELLA DELL'AGGIUDICATARIO? QUALI LAVORI VANNO DICHIARATI? SOLO IL SUBAPPALTO PRESTATO O L'INTERO APPALTO?

Relativamente all'art. 105 comma 13 del d. lgs. 50/2016 si chiede se debba intendersi che l'obbligo di pagamento diretto, da parte della stazione appaltante e in caso di inadempimento della ditta appaltatrice, valga, oltre che per i subappaltatori, per i SOLI prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori noti alla stazione appaltante stessa in quanto oggetto di comunicazione, da parte dell'appaltatore, ai sensi del comma 2, terzultimo periodo, dell'articolo in oggetto. Ossia, che tale obbligo non sussiste nei confronti di fornitori di beni, servizi e lavori per i quali l'appaltatore non ha effettuato alcuna comunicazione alla stazione appaltante. Diversamente opinando, si chiede come possa la stazione appaltante avere la certezza che i beni e i servizi sono stati forniti per il cantiere gestito dall'appaltatore con il quale essa intrattiene rapporti contrattuali.

L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza. Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006. A mio modesto parere tale divieto sussiste. Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto. Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.