Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Consorzi

Consorzi - Nomina del responsabile
QUESITO del 22/04/2006

SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 1) ESSENDO IL CONSORZIO UNA SOCIETA' PRIVATA INTERAMENTE A CAPITALE PUBBLICO E' SOGGETTA PER INTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA l. 109/94 2) IL CONSORZIO NON HA DIPENDENTI; SE SOGGETTA ALLA 109/94 E' TENUTA A PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO SI GARA D'APPALTO, CON QUALE ATTO VA NOMINATO? 3) SE TENUTO ALLA NOMINA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICOPRE LE MEDESIME FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ATTENDOSI A QUANTO DISPOSTO DAL DPR 554/99 RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PORGO DISTINTI SALUTI

Consorzi - Appalti sottosoglia
QUESITO del 18/05/2007

un Consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lettera c L. 163/2006, che sì è aggiudicato un appalto di lavori pubblici sotto soglia, dichiarando in sede di gara di concorrere per sè stesso (ovvero in proprio), può affidare poi l'esecuzione dell'opera ad una sua consorziata?

Consorzi - Procedura da seguire
QUESITO del 15/06/2008

I lavori consistono nella sistemazione di una strada vicinale di uso pubblico. Si è costituito il consorzio fra privati di cui vi fa parte ( nella percentuale di legge)anche il comune. L'importo dei lavori è di EURO 200.000. Il finanziamento pubblico (fondi comunitari) è pari al 70% Ora il mio problema è se, leggendo l'articolo 32 c.1 lett.d) e l'articolo 3 comma 25 del D.Lgs.163/2006, il Consorzio deve applicare in tutte le fasi (progettazione, affidamento,esecuzione e collaudo) le procedure di cui al medesimo decreto, fermo restando che devo comunque applicare le procedure imposte dal sogetto finanziatore.

D21. In caso di consorzio di imprese, chi deve eseguire il versamento del contributo?

Dall’analisi del bando tipo proposto dall’ANAC per servizi e forniture leggo testualmente: 1. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. 2. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento. L’ AVCP con parere n. 17 del 5/8/2014 aveva però precisato che con riferimento ad un consorzio di imprese artigiane ……….., il requisito di capacità tecnica richiesto dalla lettera di invito si ritiene possa essere dimostrato secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza amministrativa con riferimento ai consorzi stabili. Infatti, l'art. 35, d.lgs. n. 163/2006 è stato interpretato nel senso che "il possesso del requisito in capo al consorzio deve ritenersi soddisfatto con il possesso dello stesso da parte delle imprese esecutrici del servizio". DOMANDA Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede se si ritiene corretta l’impostazione dell’ANAC o quella di molte stazioni appaltanti che anziché distinguere tra consorzi di coop o artiginani. e consorzi stabili li tratta allo stesso modo prevedendo che anche per i Consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lettera b) il requisito di carattere tecnico-professionale, debba essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?

Si fa riferimento all’art.85, c.2, lett. b), del D.Lgs. n. 159/2011, così come riformato dalla L. 17.10.2017 n. 161. Ora la norma, in caso di Consorzi, SEMBRA ESIGERE la verifica antimafia su TUTTI I SOGGETTI CONSORZIATI (e non più solamente su alcune limitate categorie degli stessi). Visto che i Consorzi constano, in molti casi, di decine o centinaia di consorziati e considerato il pesante aggravio procedimentale che ne deriverebbe per tutti i soggetti interessati dalla norma, SI CHIEDE CONFERMA O MENO DELLA SUDDETTA LETTURA della norma stessa. In caso affermativo SI CHIEDE anche se allo stato attuale - in caso di Consorzio già iscritto, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, nelle c.d. white list di cui al D.p.c.m. 18.04.2013 e ss.mm.ii. – si possa già considerare assolto l’obbligo di verifica antimafia anche in capo a tutti i relativi consorziati. Questo considerando che tale iscrizione, ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, L. 190/2012, costituisce lo strumento obbligatorio per le Stazioni Appaltanti per attingere la documentazione antimafia liberatoria sui soggetti che svolgono attività di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012.

LA S.A. HA CONCLUSO UN CONTRATTO CON UN CONSORZIO AGGIUDICATARIO DELLA GARA D'APPALTO PER DETERMINATI SERVIZI. IL CONSORZIO AGGIUDICATARIO NON SVOLGE L' ATTIVITA' MA LA STESSA ATTIVITA' è SVOLTA DA UNA CONSORZIATA ESECUTRICE. CHI DOVRA' EMETTERE FATTURA? LA .S.A. SI DEVE ACCERTARE CHE IL CONSORZIO OTTEMPERI AI PAGAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSORZIATA.

Relativamente ai lavori, sotto il profilo delle SOA, nel consorzio opera il c.d. "principio di cumulo alla rinfusa" come indicato nei pareri n. 370 e 1044. Si chiede invece se, le SOA di una cooperativa, debbano esser sempre riferite solo a quest'ultima e non ad eventuali suoi singoli soci caratterizzati da personalità giuridica, casistica ammessa dall'art. 2538, co. 3 del Codice Civile.

Alla luce di quanto previsto per i servizi e le forniture dal Bando Tipo ANAC n. 1, si chiede la cortesia di chiarire, con riferimento agli appalti di lavori pubblici come opera la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

Grazie

In una gara di lavori pubblici, il bando prevede come requisito di partecipazione il possesso della certificazione ISO 14001.
In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) quale di queste affermazioni può essere ritenuta corretta ai fini del possesso del requisito?
La certificazione deve essere posseduta:
a) sia dal consorzio sia da tutte consorziate esecutrici;
b) dal solo consorzio anche in presenza di consorziate esecutrici;
c) dal consorzio se lo stesso esegue direttamente o in alternativa da tutte le consorziate esecutrici ove individuate;
d) anche da una sola consorziata esecutrice.

Se la suddetta certificazione è prevista come requisito premiante quale ipotesi va applicata ai fini dell’attribuzione del punteggio ?

GRAZIE

Nel caso di affidamento lavori ad un Consorzio, fermo il fatto che l'anticipazione contrattuale ex art. 35 comma 18 deve essere corrisposta al Consorzio, la relativa polizza fidejussoria può essere predisposta e presentata dalle imprese esecutrici indicate dal Consorzio (invece che da questo), con il benestare del Consorzio stesso?

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con la sentenza 28 aprile 2022 (C-642/2020), la non conformità alle direttive UE dell’art. 83, comma 8, III periodo, del nostro Codice laddove stabilisce che in caso di partecipazione di un raggruppamento di operatori economici ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria“. Si chiede se in un appalto pubblico (di lavori, servizi o forniture) sotto soglia comunitaria e senza interesse transfrontaliero, la stazione appaltante debba comunque attenersi al codice dei contratti e quindi applicare quanto stabilito dal suddetto art. 83, comma 8 oppure se deve recepire direttamente e dare attuazione a quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia e quindi disapplicare l'art. 83, comma 8?

Sostituzione consorziata
QUESITO del 23/09/2022

In riferimento al Vs. parere in oggetto di evince che la sostituzione della ditta esecutrice indicata dal Consorzio in gara sia ammissibile solo in riduzione. Si chiedono delucidazioni in merito a predetta affermazione con il testo letterale dell'art. 48 co.7 bis del codice di contratti il quale sembra ammettere la sostituzione, per fatti sopravvenuti, della consorziata esecutrice indicata in gara. La sola sostituzione in riduzione concerne il caso di RTI e non parrebbe estendibile anche ai Consorzi "7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. " Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

Questa Stazione Appaltante sta gestendo una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per lavori, d'importo rilevante, suddivisa in tre distinti lotti prestazionali in ragione delle categorie SOA (lotto 1 - OG1 edile, lotto 2 - OS30 elettrico e lotto 3 - OS6 lavori su serramenti ed infissi). Il sistema MEPA, nell'ambito della selezione delle ditte da invitare, ha sorteggiato un operatore economico (OE) denominato "Rete di Costruttori della città di...omissis..." il quale, nell'inviare una comunicazione per concordare il sopralluogo obbligatorio, ha precisato che "... la scrivente è una Rete d'imprese dotata di soggettività giuridica e organo comune di cui all'art. 45, c. 2, let. f) del D.Lgs. 50/2016, comparata ad un Consorzio Stabile in quanto in possesso di una propria attestazione SOA... la Rete parteciperà alla gara per le seguenti imprese retiste... il giorno del sopralluogo i delegati saranno in possesso della delega rilasciata dalla Rete". Tutto ciò premesso si chiede quanto segue: 1 - è veritiero quanto affermato dalla Rete ossia che è equiparabile ad un Consorzio Stabile? 2 - in tal caso anche per i predetti OE, si applica il principio del cumulo alla rinfusa dei requisiti tecnico economici e, a prescindere dalla retista che eseguirà le prestazioni, non si configurerà mai subappalto? 3 - in cosa differisce quindi il Consorzio dalla Rete di Imprese? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Può la Stazione Appaltante (SA), reinvitare il medesimo consorzio stabile o rete d’imprese (operatori economici ai sensi dell'art. 45, c. 2 lett. f del Codice) uscente ad una nuova procedura per lavori (negoziata o anche richiesta di preventivi finalizzata ad un confronto quale best practice per un successivo affidamento diretto) indicando in lex specialis che in caso di aggiudicazione, in applicazione del principio di rotazione, non potrà assegnare l'esecuzione contrattuale alla medesima consorziata/retista che ha operato nell’ultima procedura indetta dall'SA, in riferimento alla medesima categoria merceologica (Es.: OG1 edile, OS30 elettrico etc.)? Ad avviso della scrivente SA quanto precede sarebbe possibile in virtù delle seguenti considerazioni: 1 - il consorzio stabile/rete d’imprese di per sé, non ha materialmente eseguito nemmeno l'1% del precedente contratto, avendone affidata l'intera esecuzione ad una propria consorziata/retista che verrebbe obbligatoriamente esclusa da una possibile consecutiva riassegnazione, in ossequio al principio di rotazione; 2 – ragionando all’inverso, considerando che un consorzio stabile/rete d’imprese annovera, di norma, decine di operatori economici associati non appare logico penalizzare le restanti consorziate/retiste precludendo loro, a priori, la possibilità d’esecuzione di un appalto in ragione di una precedente esecuzione contrattuale condotta da un’azienda facente parte del medesimo consorzio stabile/rete d'imprese. Si chiede un autorevole parere in merito.

Argomenti:

Nelle procedure negoziate sotto soglia comunitaria, la Stazione Appaltante (SA) opera direttamente la selezione degli operatori economici da invitare. Nelle ricerche di mercato relative ai lavori l’SA, allo scopo di conseguire una semplificazione dell’iter burocratico, potrebbe quindi discrezionalmente optare per l’invito di soli consorzi stabili: le ditte consorziate esecutrici non figurerebbero mai in subappalto e potrebbero giovare del c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria. Esistono però consorzi stabili a carattere locale ossia con ditte consorziate appartenenti all’area geografica di appartenenza del consorzio ed altri a carattere nazionale, con aziende consorziate dislocate su tutto il territorio italiano. In quest’ultimo caso il consorzio, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, potrebbe a sua discrezione indicare quale esecutrice una consorziata appartenente ad un’area geografica estremamente lontana dal cantiere. Si potrebbe pertanto verificare il paradosso per cui, a seguito dell’aggiudicazione di una commessa di lavori da effettuare a Bolzano il consorzio individuato con sede in Trentino Alto Adige indichi quale esecutrice una consorziata di Palermo, con conseguente innesco di ovvie criticità che potrebbero essere causa di blocco e/o rallentamenti e/o varie problematiche gestionali, dipendenti dall'eccessiva distanza tra il cantiere e la sede dell'azienda. Tutto ciò premesso si chiede se: 1 - al fine di poter valutare la possibilità d'invitare uno o più consorzi ad una procedura negoziata, esista una modalità per poter controllare in anticipo quali siano le aziende consorziate, al fine di comprenderne l’area geografica di appartenenza; 2- sia possibile in sede di gara indicare che, qualora vinca un consorzio, lo stesso sarà obbligato ad indicare una consorziata esecutrice dell’appalto, sita nella medesima area geografica in cui avrà luogo il cantiere e/o viciniore al consorzio stesso.

Argomenti:

Una consorziata, individuata dal consorzio aggiudicatario quale esecutrice della prestazione contrattuale di lavori, vuole subappaltare una parte dell’esecuzione delle opere ad altra ditta. In tal caso, il contratto di subappalto, dovrà essere autorizzato/firmato tra la Stazione Appaltante (SA) ed il consorzio oppure tra l’SA e la consorziata?

Argomenti:

Con riferimento ad una procedura aperta sopra la soglia europea relativa ad un appalto misto (servizi + lavori), è pervenuto un quesito da parte un consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 attinente il possesso di requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 1 lett. f) del D.M. 37/2008, richiesti dal Disciplinare per la partecipazione alla gara.
In particolare, l’operatore in argomento ha inviato una richiesta di chiarimenti, domandando se il requisito in argomento può ritenersi soddisfatto se in possesso della consorziata indicata esecutrice del servizio, e non dal consorzio stabile in proprio.
Si domanda gentile riscontro per la pubblicazione di una FAQ per l'operatore economico richiedente che, considerata la prossimità del termine per la scadenza delle offerte, si auspica celere.

L’art. 65 comma 2 del d.lgs. 36/2023 alle lettere b), c) e d) annovera tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (lett. b), i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (lett. c) ed i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (lett.d).
L’art. 67 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede, per quel che qui rileva, che per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.
Il comma 4 del citato art. 67 prevede inoltre che i consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
L’art. 67 comma 4 citato, mentre per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) - e dunque i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili - prevede che questi indichino in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, non reca analoga disposizione per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (richiamati alla lett. b) dell’art. 65 comma 2) che dunque sono esonerate dall’indicazione.
Ciò in discontinuità con l’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che invece prevede che “I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (ndr. consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.”
Ora, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, (Relazione che intende fornire anche le linee guida per l’applicazione delle nuove norme) in riferimento al citato comma 4 si legge che “il comma 4 nella prima parte, riproduce il contenuto del comma 2 dell’art. 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che onera i consorzi stabili ad indicare se eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati e che si è ritenuto di mantenere. La previsione non è stata estesa ai consorzi di cooperative in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico (si dà per scontato in dottrina e nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024 che detti consorzi indichino una consorziata esecutrice)”.
La Relazione in modo contraddittorio rispetto al testo poi varato dal Governo, afferma che “Sotto tale profilo i consorzi fra imprese artigiane sono invece assimilabili ai consorzi fra cooperative (Consiglio di Stato n. 7155 del 2021 e parere ANAC n. 192 del 2008)”: da tale asserzione sarebbe dovuto conseguirne che anche i consorzi fra imprese artigiane fossero esentati dall’indicazione della consorziata come i consorzi di cooperative. Invece il testo poi varato definitivamente dell’art. 67 comma 4 esonera dall’indicazione i soli consorzi di cooperative imponendo l’obbligo di indicazione, come detto, tanto per i consorzi tra imprese artigiane quanto per i consorzi stabili.
Ancora secondo il citato art. 67 comma 4 qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (e dunque un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre: l’art. 67 comma 4 non reca, però, identica previsione per i consorzi stabili di cui alla lett. d) dell’art. 65 comma 2, sebbene come sopra detto equipari i due tipi di consorzi nella disciplina relativa all’indicazione della consorziata per la quale il consorzio concorra.
Quanto sopra rilevato fa emergere evidenti contraddittorietà tra le Linee Guida fornite dalla Relazione al Codice in merito all’art. 67 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ed il testo definitivo della norma.
La previsione di legge varata è destinata ad avere ripercussioni sulle future procedure di gara ed al procedimento di verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti di cui all’art. 65 comma 2 lett. b, c e d, stante che seguendo il tenore letterale della norma sopra citata alla Stazione appaltante sarebbe sottratta la verifica del possesso dei requisiti tanto della consorziata per la quale il consorzio concorre laddove il concorrente sia un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (di cui alla lett. b) dell’art. 65 comma 2) quanto, nel caso in cui il consorziato designato sia a sua volta un consorzio stabile, della consorziata per la quale il consorzio stabile concorre.
Ciò premesso e ritenuto, si chiede che Codesto Spett.le Ministero voglia fornire il proprio parere in merito ai seguenti quesiti:
- se debba escludersi per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b) dell’art. 65 comma 2) del D. Lgs. 36/2023 l’obbligo di indicazione in sede di offerta della consorziata per la quale il consorzio concorre;
- se qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) non sia tenuto ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Argomenti:

Con riferimento ad una gara europea, a procedura aperta, indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del appalto dei servizi di pulizia di stazioni, mezzi di trasporto ed altri siti, suddivisa in due lotti, un operatore economico- che si è qualificato come Consorzio stabile ex comma 2 lett. c) dell’art. 45 del citato D. Lgs. 50/16- ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle Condizioni di partecipazione.
In particolare, sono stati posti i seguenti quesiti:
1) Se l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio per le attività di pulizia, ai sensi della L. 82/94 e del D.M. 274/97, nella fascia di classificazione “L” (oltre € 8.263.310,00)- richiesta tra i requisiti di idoneità professionale- possa essere oggetto di avvalimento e, in caso positivo, se occorre specificare limiti e condizioni da rispettare sia per l'impresa ausiliata che ausiliaria;
2) Se sia possibile sommare, come avviene per i Consorzi ordinari, le fasce delle consorziate eventualmente designate per l’esecuzione;
Inoltre:
3) Nel caso le consorziate designate per l’esecuzione non siano in possesso di fasce di classificazione la cui somma non consenta di raggiungere la fascia “L”, sia possibile per queste ultime avvalersi della fascia di altre consorziate non designate per l’esecuzione.
4) Se i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo - rispettivamente: fatturato globale e fatturato servizi analoghi; contratto di punta e Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14000- possano essere posseduti dal Consorzio (e non dalle consorziate esecutrici).

Si domanda, se possibile, gentile riscontro con cortese sollecitudine, in quanto occorre pubblicare una FAQ per il concorrente richiedente e si sta approssimando il termine per la presentazione delle offerte.

Argomenti: