Affidamento diretto sotto soglia a consorzio di imprese artigiane - art. 65 c. 2 lett. c)
QUESITO
del 18/07/2024
Con il presente quesito si vogliono chiedere chiarimenti in riferimento alla corretta disciplina da applicare agli Operatori economici di cui all'art. 65 c. 2 lett. c) - consorzi di imprese artigiane - qualora, affidatario di un affidamento diretto sotto soglia. La lettura dell'articolo 67 per tale tipologia di operatore economico rinvia all'allegato II.12 che sembra applicarsi però alle procedure di importo superiore a 150.000. Gli unici riferimenti ai consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. c) si trovano al comma 4, il cui stralcio viene riportato "l'affidamento delle prestazione da parte dei soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto" e al successivo comma 5 "..., i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alle procedure di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono". Alla luce delle norme richiamate, si chiede quanto segue: a) la Stazione appaltante è tenuta a chiedere in sede di presentazione dell'offerta da parte del consorzio, a quali soci consorziati verrà affidata l'esecuzione? b) l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 94-95 ed eventuali controlli a campione, è esclusivamente in capo al Consorzio affidatario o anche in capo al socio consorziato incaricato dell'esecuzione dell'affidamento?
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