Parere tratto da fonti ufficiali

Principio di rotazione applicato alla consorziata/retista esecutrice e non al consorzio stabile/rete d'imprese.
QUESITO del 08/02/2023

Può la Stazione Appaltante (SA), reinvitare il medesimo consorzio stabile o rete d’imprese (operatori economici ai sensi dell'art. 45, c. 2 lett. f del Codice) uscente ad una nuova procedura per lavori (negoziata o anche richiesta di preventivi finalizzata ad un confronto quale best practice per un successivo affidamento diretto) indicando in lex specialis che in caso di aggiudicazione, in applicazione del principio di rotazione, non potrà assegnare l'esecuzione contrattuale alla medesima consorziata/retista che ha operato nell’ultima procedura indetta dall'SA, in riferimento alla medesima categoria merceologica (Es.: OG1 edile, OS30 elettrico etc.)? Ad avviso della scrivente SA quanto precede sarebbe possibile in virtù delle seguenti considerazioni: 1 - il consorzio stabile/rete d’imprese di per sé, non ha materialmente eseguito nemmeno l'1% del precedente contratto, avendone affidata l'intera esecuzione ad una propria consorziata/retista che verrebbe obbligatoriamente esclusa da una possibile consecutiva riassegnazione, in ossequio al principio di rotazione; 2 – ragionando all’inverso, considerando che un consorzio stabile/rete d’imprese annovera, di norma, decine di operatori economici associati non appare logico penalizzare le restanti consorziate/retiste precludendo loro, a priori, la possibilità d’esecuzione di un appalto in ragione di una precedente esecuzione contrattuale condotta da un’azienda facente parte del medesimo consorzio stabile/rete d'imprese. Si chiede un autorevole parere in merito.

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