Parere tratto da fonti ufficiali

Sostituzione consorziata
QUESITO del 23/09/2022

In riferimento al Vs. parere in oggetto di evince che la sostituzione della ditta esecutrice indicata dal Consorzio in gara sia ammissibile solo in riduzione. Si chiedono delucidazioni in merito a predetta affermazione con il testo letterale dell'art. 48 co.7 bis del codice di contratti il quale sembra ammettere la sostituzione, per fatti sopravvenuti, della consorziata esecutrice indicata in gara. La sola sostituzione in riduzione concerne il caso di RTI e non parrebbe estendibile anche ai Consorzi "7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. " Grazie e cordiali saluti

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