Parere tratto da fonti ufficiali

Varianti
QUESITO del 01/12/2007

Con la nota prot. n. 287 del 4 luglio 2007 codesto Ispettorato Tecnico pone alcune problematiche concernenti la disciplina della varianti.
Viene rappresentato che ai sensi dell'art. 7bis della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, il parere sui progetti in linea tecnica viene espresso dal Responsabile del procedimento, dalla Conferenza speciale di servizi ovvero dalla Commissione regionale sui lavori pubblici a seconda che l'importo dei lavori sia rispettivamente inferiore o uguale alla soglia comunitaria; superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo; superiore a tre volte tale soglia.
La suddetta normativa nulla prevede circa l'obbligo di assoggettare ad eventuale parere tecnico degli organi che si sono espressi sul progetto originario le perizie di variante e suppletive redatte ai sensi dell'art. 25 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Il regolamento n. 554/1999, all'art. 134, individua, invece la procedura prevista per le varianti ed in particolare, il comma 9, dispone che qualora le stesse non alterino la sostanza del progetto e non comportino spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto, l'approvazione viene effettuata con provvedimento del responsabile unico del procedimento; negli altri casi la perizia deve acquisire anche il parere dell'organo che si è espresso sul progetto originario e successivamente approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante.
Sulla base di tali disposizioni non sembrerebbe, secondo codesto Ispettorato, che sia richiesto per l'approvazione delle perizie suppletive e di variante " parere tecnico" da parte degli organi che si sono espressi sul progetto originario "risultando il regime di ammissione delle varianti di natura autorizzatoria".
A tale proposito la commissione regionale lavori pubblici ha ritenuto che rientri nelle proprie attribuzioni ai sensi del comma 9 dell'art. 134 del regolamento la competenza a rendere parere tecnico sulle perizie suppletive e di variante "qualora queste comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato".
Tuttavia non vi è stato unanime consenso sul quadro economico cui fare riferimento al fine di definire il limite per la competenza "approvativa" del responsabile unico del procedimento; la maggioranza del consesso ha ritenuto che sia tale il quadro economico del progetto su cui è stato reso il parere tecnico piuttosto che quello deliberato e approvato dall'amministrazione a seguito dell'aggiudicazione e quindi al netto del ribasso d'asta.
Viene quindi chiesto:
1) se sulle perizie suppletive e di variante sia necessario acquisire, come sul progetto delle opere, " parere tecnico" ed, in caso affermativo, in base a quale specifica o implicita disposizione normativa;
2) se si ritiene conforme a norma fare riferimento al quadro economico del progetto sul quale è stato reso il parere tecnico per demarcare, per gli affetti dell'art. 134 del regolamento n. 554/99, il limite delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento.

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