Parere tratto da fonti ufficiali

QUALIFICAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
QUESITO del 17/09/2015

Riallacciandomi al quesito n. 4564 del 02.09.2015, chiedo cortesemente un ulteriore chiarimento. L’art. 92, comma 7, ultimo periodo, testualmente recita: “Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedono lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’art. 107, comma 2(ora art. 12, comma 1, L.80/2014), di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al 15 % ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90” Non ho trovato simili previsioni nel caso delle categorie SIOS di importo non superiore ai 150.000 euro e comprese tra il 10 e il 15% dell’importo dei lavori, oppure nel caso delle categorie a qualificazione obbligatoria non superiori a 150.000 ma superiori al 10% dell’importo dei lavori. Ciò implica che per tali casistiche è necessario richiedere l’attestazione SOA per la qualifica corrispondente, trattandosi di appalto complessivamente di importo superiore a € 150.000, oppure ci si può in ogni caso riferire, per i requisiti di qualificazione, all’art. 90 del DPR 207/2010?

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