Acquisti effettuati ai sensi del D.Lgs. 208/11 - contributo ANAC ed applicazione della procedura negoziata sopra soglia.
QUESITO
del 22/07/2021
Il D.Lgs. 208/2011, relativo ad alcuni peculiari acquisti per il comparto Difesa e sicurezza di cui agli artt. 159 - 162 del Codice, prevede alcune notevoli semplificazioni tra le quali: 1 - l'obbligo di acquisizione dello smart CIG per qualunque importo, con conseguente mancato pagamento del contributo ANAC sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico. Tale interpretazione è stata fornita dall'ANAC tramite PEC in data 07/07/2021, in risposta a specifico quesito, in ragione del Comunicato del Presidente in data 18/12/2019, tuttora valido; 2 - nelle procedure di scelta del contraente, agli artt. 16 e 17, non viene contemplata la procedura aperta in quanto ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni, rendendo ordinario il ricorso alla ristretta ed alla negoziata previo bando, sia per le procedure al di sotto che al di sopra delle soglie comunitarie di cui agli artt. 10 e 32; 3 - agli acquisti in parola, sono altresì applicabili le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20, recentemente modificata dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (vedasi parere n. 953). Per tutto quanto precede ed in considerazione che l'RdO MEPA è da intendersi come una procedura negoziata previo bando (vedasi parere n. 959) si chiede se, per svolgere gli acquisti ai sensi del D.Lgs. 208/2011, sia possibile utilizzare solo tale strumento di e-procurement, a prescindere dalla soglia comunitaria e senza ulteriori adempimenti quali pubblicazioni preliminari e/o successive, fatto salvo per quelle di avvio e termine procedura di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/20 e s.m.i.. Ten. Col. Filippo STIVANI.
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