Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: ANAC

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?

Procedura da seguire: 1. Verbale somma urgenza con relativo ordine di servizio stabilendo l'importo dovuto alla ditta; 2. Perizia giustificativa del responsabile; 3. Delibera di Giunta di approvazione atti precedenti con assegnazione risorse; Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio, quindi (per fare fatturare abbiamo bisogno di determina e cig): 4. determina di affidamento alla ditta dell'intero importo, ma la ditta può fatturare solo il 50%; 5. Invio documentazione all'Anac per verifica congruità prezzi, che risponderà entro 60 giorni (il che significa, nel caso di tempi lunghi l'impresa dovrà aspettare mesi per essere pagata, e quindi la prossima volta in caso di urgenza rifiuterà di eseguire i lavori e conseguente disagio) (dove bisogna inviare la documentazione? non riesco a trovare la pec di riferimento). 6. Pagamento restante 50% nel caso sia congruo il prezzo (nel caso non sia congruo?). Ringrazio per l'attenzione. Saluti

Si chiede se la FAQ ANAC relativa all'argomento in oggetto, tuttora pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorita, sia ancora in vigore nella parte in cui viene indicato, relativamente all'obbligo di utilizzo di tale sistema a far data dal 01/01/2014, per gli importi di appalti di lavori, servizi e forniture superiori ad euro 40.000 + IVA che, lo stesso, opera "con esclusione di quelli svolti attraverso procedure gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali". Magg. Filippo STIVANI.

Il D.Lgs. 208/2011, relativo ad alcuni peculiari acquisti per il comparto Difesa e sicurezza di cui agli artt. 159 - 162 del Codice, prevede alcune notevoli semplificazioni tra le quali: 1 - l'obbligo di acquisizione dello smart CIG per qualunque importo, con conseguente mancato pagamento del contributo ANAC sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico. Tale interpretazione è stata fornita dall'ANAC tramite PEC in data 07/07/2021, in risposta a specifico quesito, in ragione del Comunicato del Presidente in data 18/12/2019, tuttora valido; 2 - nelle procedure di scelta del contraente, agli artt. 16 e 17, non viene contemplata la procedura aperta in quanto ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni, rendendo ordinario il ricorso alla ristretta ed alla negoziata previo bando, sia per le procedure al di sotto che al di sopra delle soglie comunitarie di cui agli artt. 10 e 32; 3 - agli acquisti in parola, sono altresì applicabili le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20, recentemente modificata dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (vedasi parere n. 953). Per tutto quanto precede ed in considerazione che l'RdO MEPA è da intendersi come una procedura negoziata previo bando (vedasi parere n. 959) si chiede se, per svolgere gli acquisti ai sensi del D.Lgs. 208/2011, sia possibile utilizzare solo tale strumento di e-procurement, a prescindere dalla soglia comunitaria e senza ulteriori adempimenti quali pubblicazioni preliminari e/o successive, fatto salvo per quelle di avvio e termine procedura di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/20 e s.m.i.. Ten. Col. Filippo STIVANI.