Parere tratto da fonti ufficiali

Calcolo del valore stimato di un appalto avente ad oggetto servizi assicurativi
QUESITO del 14/12/2022

Presa visione della Vostra risposta al quesito n. 1631 del 15/11/2022 e ringraziandoVi per la precisazione ivi contenuta in relazione all’art. 35, c. 14, del D.lgs. 50/2016, si fa presente che la difficoltà rispetto ai servizi assicurativi è proprio quella di predeterminare – già in fase di acquisizione del CIG – il premio da pagare e le altre forme di remunerazione.
Nelle “altre forme di remunerazione” si ritiene essere ricomprese le franchigie nonché le regolazioni dei premi, i cui importi non sono mai predeterminabili in fase di acquisizione del CIG, in quanto caratterizzate dall’alea tipica che connota i servizi assicurativi.
Pertanto, al netto di tutti gli sforzi che la Stazione Appaltante può compiere in fase di acquisizione del CIG al fine di tenere in considerazione “altre forme di remunerazione”, resta pur sempre di difficile applicazione il dettato normativo.
Si rammenta, infatti, che le somme dovute a titolo di franchigia e per le regolazioni dei premi:
- sono dovute, sovente, in una fase successiva al periodo di efficacia della stessa copertura assicurativa, rispettivamente allorquando viene effettivamente chiusa la singola posizione aperta nel corso di efficacia della copertura assicurativa e allorquando le Compagnie assicurative, sulla base delle variazioni annualmente intervenute, determinano l’importo effettivamente dovuto dall’assicurato a titolo di premio;
- possono, di fatto, eccedere l’importo del contratto assicurativo (che, lo ricordiamo, viene calcolato sulla base di dati variabili) e talvolta anche l’importo massimo indicato in sede di acquisizione del relativo CIG.

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