Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. L’allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente. L’allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.
4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all’allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
b) è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42, comma 1.
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, trasferite all’Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
COSTO MANODOPERA - RIENTRA NELL'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (41.14)
La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.
CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE - VANNO CONTEGGIATE TUTTE LE PRESTAZIONI RICHIESTE ANCHE SE RICONDUCIBILI A LIVELLI DI PROGETTAZIONE OMESSI (41.15)
La stazione appaltante, quindi, è onerata della determinazione e della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti concorrenti. Ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi.
Diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del principio dell'equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione.
LA DISCIPLINA DELL’EQUO COMPENSO E GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETURA SECONDO IL D.LGS. 36/2023
L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise. Innanzitutto il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.
PRIME INTERPRETAZIONI SULLA CORRETTA INDICAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO SIA LATO PA CHE LATO OE (41.14)
Deve poi essere sottolineato che “una [eventuale] sottostima degli effettivi costi ricadenti nelle tipologie richiamate nell’articolo 95 comma 10 non giustifica l’applicazione della sanzione espulsiva atteso che la sanzione espulsiva può conseguire solo dall’assoluta mancata indicazione nell’offerta degli stessi costi aziendali ovvero dall’incongruità dell’offerta verificata dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2020, n. 1918)” (Cons. St., Sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530), con la conseguenza che l’indicazione di un importo inferiore all’ammontare minimo calcolato, in via presuntiva, dall’Amministrazione non produce un automatismo escludente, né determina i presupposti per l’avvio della verifica di anomalia (specie quando non sia stata dimostrata la mancanza di un utile d’impresa), residuando – come detto – il mero dovere di accertare la congruità dei costi (rispetto alle tabelle salariali) ai fini dell’osservanza delle tutele dei lavoratori (verifica che la stazione appaltante ha ritualmente eseguito con esito positivo).
Si è del resto osservato che "il divieto di ribasso sulla manodopera […] si pone in senso antitetico alla libertà d'impresa ed opera a danno della piccola e media impresa, favorendo la standardizzazione dei costi vero l'alto (e imponendo per converso l'applicazione del ccnl individuato dalla stazione appaltante, quanto meno nella parte economica), a vantaggio delle imprese più strutturate e, potenzialmente, a danno della stessa stazione appaltante, che sconterà un minore ribasso. Al contrario, il sistema delineato dall'art. 97, co. 6 D.Lgs. n. 50/2016 non comporta alcuna deminutio di tutela per le maestranze, giacché sussiste sia l'obbligo (per il concorrente) del rispetto degli oneri inderogabili, in ordine al quale non sono ammesse giustificazioni non aventi fondamento normativo, sia quello della stazione appaltante di approntare, sia durante l'iter selettivo (es. verifica obbligatoria sul rispetto del costo del lavoro ex art. 95, co. 10, secondo periodo d.lgs. n. 50/2016, e verifica di anomalia, obbligatoria o facoltativa a seconda delle ipotesi previste all'art. 97 d.lgs. n. 50/2016), sia durante l'esecuzione del contratto, i previsti controlli" (T.A.R. Campania, Salerno, 18 maggio 2021, n. 1249).
A tali considerazioni deve poi aggiungersi che l'obbligo, incombente sulla stazione appaltante, di indicare i costi per il personale, desumibili dalle tabelle appositamente redatte dal competente Ministero, dal C.C.N.L. ovvero dai dati ricavati dalle precedenti gestioni del servizio, è pur sempre preordinato alla sola definizione della base d'asta, e non può incidere in modo vincolante sui costi della manodopera. Come osserva la giurisprudenza, “tali costi, infatti, appartengono, in maniera diversificata, a ciascuna impresa, nella propria irriducibile specificità organizzativa e commerciale e non possono essere imposti dalla stazione appaltante, tanto meno a pena di esclusione, dal momento che l'imposizione di un costo minimo della manodopera finirebbe per vincolare l'operatore concorrente proprio all'applicazione del C.c.n.l. individuato dalla stazione appaltante (o dalle tabelle ministeriali), quanto meno per la componente economica dello stesso, con inammissibile condizionamento della libertà d'impresa”(T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 aprile 2023, n. 152). D’altro canto, nelle linee guida n. 13 (deliberazione n. 114 del 2019), in tema di clausole sociali, l’ANAC ha escluso che le stazioni appaltanti possano imporre, in sede di gara, l'applicazione di un determinato C.C.N.L., a conferma che, fermo il rispetto dei minimi, la definizione dell’inquadramento e (riguardo al caso in esame) del trattamento retributivo, nonché la ripartizione e la gestione delle risorse umane attengono ad aspetti dell’organizzazione dei fattori produttivi che costituiscono esercizio della libertà d’impresa, insuscettibile di sindacato se non per le finalità (essenzialmente di tutela della manodopera) e nei limiti sin qui delineati.
Ne consegue che l’indicazione di un ammontare complessivo dei costi del personale inferiore al minimo stimato dalla stazione appaltante, nella fase di indizione della gara, non produce di per sé alcun effetto escludente se, come accertato, tale indicazione non si pone in violazione dell’obbligo di garantire ai lavoratori la retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo applicato, in relazione all’inquadramento attribuito a ciascuno di essi.
Né il discostamento del costo, rispetto al minimo stimato dall’Amministrazione in sede di individuazione della base d’asta (ovvero desumibile da tabelle riferibili al settore di riferimento), appare irragionevole o ingiustificato, tenuto conto della plausibile riorganizzazione del servizio di refezione scolastica e della minore incidenza degli obblighi di distanziamento dovuti al venir meno della recente emergenza sanitaria (che sino al 2021 aveva richiesto l’adozione di onerose misure, tra le quali la suddivisione degli alunni in un doppio turno, onde consentire la somministrazione in sicurezza dei pasti), con la conseguente possibilità di reintrodurre un turno unico e contenere, in tale modo, l’impiego numerico e orario del personale.
Deve essere ancora considerato come l’utilizzo del centro di cottura di Padova, da parte di Sodexo, interamente dedicato alla refezione scolastica (diversamente da quello di Euroristorazione, utilizzato promiscuamente anche per le mense aziendali) consente ragionevolmente il conseguimento di apprezzabili economie di scala, capaci di determinare un’ulteriore diminuzione dell’incidenza dei costi del personale.
Non è inoltre fondato l’ulteriore rilievo, secondo il quale l’inattendibilità dei costi della manodopera andrebbe desunta dal confronto con l’incidenza (maggiore) dei medesimi costi dichiarati dalla controinteressata, nelle gare aventi ad oggetto servizi di refezione scolastica bandite presso altri comuni vicini, la cui specificità (ad es. sotto il profilo dell’organizzazione) non consente di estrarre dati utilizzabili ai fini dell’auspicato confronto.
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - EQUO COMPENSO - INDEROGABILITA' DELLE TABELLE MINISTERIALI (8 - 24.8)
In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.
MANCATA VERIFICA COSTO DELLA MANODOPERA IN SEDE DI GIUSTIFICATIVI - LEGITTIMO OPERATO DELLA PA (95.10)
Mentre l’aggiudicazione di un appalto sarebbe illegittima ove l’aggiudicatario non abbia, nella sua offerta, indicato i costi di manodopera, ovvero ove tali costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, l’eventuale mera mancata verifica di tali costi, correttamente evidenziati nell’offerta dell’aggiudicatario, e in concreto indicati in modo sufficiente, rimane nel novero delle mere irregolarità, e non assurge alla natura di vizio invalidante. Pertanto le ricorrenti per contestare utilmente l’aggiudicazione impugnata - per il profilo dei costi di manodopera, indicati dall’aggiudicatario - avrebbero dovuto contestarne la sufficienza, eventualmente supportando tale contestazione con la prova della loro mancata verifica da parte della commissione di gara; ma non è sufficiente a invalidare l’aggiudicazione effettuata un eventuale mero errore formale della commissione, in assenza di qualsiasi deduzione (supportata da elementi di prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto conseguenze sostanziali. …” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 14.5.2019, n. 1321)” (TAR Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2023, n. 178).
COSTI MANODOPERA - LEGITTIMO RIBASSO CHE COINVOLGA I COSTI DELLA MANODOPERA (41)
Al fine di leggere e applicare correttamente la clausola della lex specialis, è significativo richiamare, solo quale supporto interpretativo, l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, significativamente, opera una netta “inversione di rotta” rispetto al d.lgs. 50/2016 laddove dispone: “14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione.
E, d’altronde, non è superfluo osservare che, a supporre corretto l’argomentare del TAR si arriverebbe (come si è arrivati) a considerare che la gara sia stata indetta solo per vagliare il ribasso sulla voce “spese generali”, ciò che costituisce un assurdo logico prima che una ricostruzione in diritto non condivisibile.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno, dobbiamo, nel mese di settembre, bandire un appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) - ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.LGS. n° 50/2016 (Vecchio Codice), come integrato e modificato dall’art. 8, comma 7 della legge n° 120/2020 e successivamente dall’art. 52, comma 1, lettera a), della Legge n° 108/2021, FINANZIATO CON FONDI PNRR e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa. Alla luce dell'entrata in vigore della L. 49/2023 (la nostra società rientra nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge), vorremmo sapere: a) se esiste l’OBBLIGO in capo alle stazioni appaltanti di determinare il corrispettivo da porre a base di gara mediante l’applicazione del DM 17 giugno 2016 (cd. decreto parametri), con conseguente inderogabilità del rispetto dei minimi tariffari in sede di quantificazione dell’importo da porre a base di gara/affidamento oppure, come previsto all'art. 24 comma 8 del DLGS 50/2016, e fino ad ora applicato in precedenti gare, i corrispettivi determinati con tale decreto, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale CRITERIO O BASE DI RIFERIMENTO ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento? b) i concorrenti che partecipano all'appalto devono effettuare un ribasso sul corrispettivo relativo ai compensi per la progettazione posto a base di gara, in modo tale da non "scendere" sotto l'importo (minimo) stabilito nei parametri di cui sopra, oppure, come ipotizzato dagli ordini e dall'ANAC sulle sole spese generali di progettazione (max 25%) o in ultimo, vista la vigenza del Vecchio Codice, trattandosi di appalti PNRR, sull'intero compenso di progettazione? Grazie e cordiali saluti
In riferimento all'art. 41 comma 14 del nuovo Codice, i costi della manodopera devono essere scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Qualora l'O.E. indichi in sede di offerta un importo della manodopera diverso da quello indicato dalla S.A. e lo stesso sia ritenuto congruo, si chiede se l'importo contrattuale debba essere così calcolato: - importo della manodopera indicato dall'O.E. + quota di importo lavori (esclusa manodopera indicata dalla S.A.) cui si applica il ribasso d'asta + oneri della sicurezza? Grazie
Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del nuovo Codice, la S.A. individua nei documenti di gara i costi della manodopera. L'art. in questione, inserito nel libro I "dei principi... della progettazione" non distingue tra fasce di importo e pare applicarsi, pertanto, anche agli affidamenti diretti (infra 150.000/140.000), anche se a monte non sussiste sempre una vera e propria progettazione e la procedura dovrebbe essere "semplificata" , trattandosi di indagine di mercato e non di gara. Si chiede, pertanto, se a vostro parere i predetti costi debbano essere indicati anche in sede di affidamento diretto o soltanto nelle procedure di gara. Nell'ipotesi in cui riteniate che l'indicazione dei costi della manodopera non debba essere effettuata dalla S.A. negli affidamenti diretti, sussiste in ogni caso l'obbligo per l'O.E. di indicare i propri in sede di offerta? Grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
L’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. L’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera. L’art. 11 comma 2 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, riferendosi espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale “procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto” (art. 3, comma 1, lett. c) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023). Pertanto gli artt. 11 comma 2 e 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, interpretati in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto che il nuovo Codice definisce “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023). Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se: - l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.
<p>Nel d.lgs. 36/2023 non è presente una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 50/2016 secondo la quale potevano sottoscrivere i progetti i dipendenti pubblici in possesso del requisito dell'abilitazione professionale. Essendo venuta meno tale disposizione, occorre individuare a quali categorie di dipendenti pubblici possono sottoscrivere i progetti: a) solo quelli iscritti agli albi/ordini professionali competenti per materia (restringendo il novero dei soggetti); b) i soggetti di cui alla lettera a) e coloro che pur non essendo iscritti sono stati abilitati all'esercizio della professione (come in vigenza del d.lgs. 50/2016); c) tutti i dipendenti in possesso di un idoneo titolo di studio, anche se non abilitati o iscritti agli albi/ordini professionali competenti per materia (ampliando il novero dei soggetti).</p>
<p>Buonasera, come si concilia la L.49/2023 che abroga il Decreto Bersani ammettento ribasso unicamente sulle spese professionali e il nuovo Codice degli appalti D.Lgs.vo 36/23 che non prevede limiti alle voci di prezzo? Per gli affidamenti diretti inferori a €140.000 è vietato accettare dal professionista offerta inferiore ai minimi tariffari? Grazie e cordiali saluti </p>
Si chiede se, in mancanza di voci in ambito di impianti ospedalieri nel prezzario Regione Campania, si possano utilizzare voci del prezzario unico aziende sanitarie regione Emilia Romagna, o se vanno usate esclusivamente voci del prezzario della regione in cui sono svolti i lavori (Campania) e per le voci non presenti occorre procedere a nuovi prezzi con relative analisi prezzi.
<p>L’art. 42 del D. Lgs 36/2023 e l’allegato I.7 (art. 34, c. 2) stabilisce che, per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, la verifica viene svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni Qualora per tale fascia di importo, la progettazione sia stata svolta da un gruppo di lavoro misto (in parte professionisti esterni e in parte dipendenti dell’ente), si chiede quale ipotesi sia corretta: ipotesi 1) la verifica può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, indipendentemente dal “peso” della progettazione esterna sulla progettazione complessiva ipotesi 2) la verifica può essere svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, ma solo se il “peso” della progettazione esterna sia preponderante rispetto alla progettazione complessiva ipotesi 3) la verifica non può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto; deve pertanto essere affidata ai soggetti di cui alla precedente lettera b) dell’art. 34 citato [b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;] Nel caso in cui l’ipotesi 2) sia ritenuta corretta, si chiede come debba essere “pesato” l’incarico esterno al fine di ritenerlo preponderante rispetto all’incarico affidato a progettisti interni Si ringrazia</p>
<p>Per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione nell’ambito dei servizi di architettura/ingegneria, l’art. 41 c. 15 D. Lgs 36/2023 e relativo allegato I.13 prevedono che il corrispettivo, determinato ai sensi del D.M 17.6.2016, è posto a base di gara dell’affidamento. Questa norma è poi da coordinare con la L. 49/2023 in materia di equo compenso (richiamato anche dall’art. 8 D. Lgs 36/2023) che all’art. 1 prevede che si considera equo il compenso conforme, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 D.L 1/2012. Una prima interpretazione che abbiamo adottato, per assicurare il rispetto di entrambe le norme, è di porre a base di gara l’importo calcolato ai sensi del D.M 17.6.2016 e poi, a valle della gara, assicurarsi che l’importo risultante a seguito del ribasso offerto non sia inferiore al D.M 140/2012. Con la presente si chiede se si debbano attuare procedure preventive diverse o successive ulteriori. Si chiede infine come comportarsi nel caso in cui l’applicazione del D.M 140/2012 porti ad un importo superiore a quello derivante dall’applicazione del D.M 17.6.2016. </p>
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e all’art. 108 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che, pur statuendo in modo chiaro l’incomprimibilità dei costi di manodopera da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara volte all’affidamento di lavori, servizi (ad eccezione di quelli di natura intellettuale) e forniture (ad accezione di quelle senza posa in opera), non chiariscono in modo altrettanto univoco la determinazione del corrispettivo dell’appalto nel caso in cui l’aggiudicatario indichi, nella propria offerta economica, un valore relativo ai costi di manodopera inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante nei propri atti di gara. Ai fini della determinazione del corrispettivo dell’appalto (importo contrattuale), si chiede se lo stesso sia costituito dall’importo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della commessa pubblica (a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara) dai costi aggiuntivi di sicurezza stimati dalla stazione appaltante e dall’importo dei costi di manodopera stimati dalla stazione appaltante ovvero questi ultimi – nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta economica un valore inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante – siano da uniformare a detto valore indicato dall’aggiudicatario. Si osserva che, nel caso in cui il corrispettivo dei costi di manodopera sia da intendersi quello indicato dall’operatore economico in sede di gara, potrebbe verificarsi che l’offerta più conveniente non risulti essere quella corrispondente al maggior ribasso percentuale offerto.
In riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023, che testualmente riporta la seguente dicitura: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale ”, si pongono i seguenti quesiti: 1) se l'offerta economica, ai fini della sua valutazione e della graduatoria di gara, debba essere costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera (importo quest'ultimo che si legge deve essere scorporato dall'importo a base d'asta, e che per ciò si presuppone in linea teorica non assoggettato al ribasso); 2) se il costo della manodopera, laddove invece ribassato, ovvero indicato dall'operatore economico in misura inferiore all'importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale, debba considerarsi un importo che si aggiunge all'importo dell'offerta economica come sopra considerata ed oggetto solo di valutazione ai fini della congruità dell'offerta medesima.
Gentili, si chiede se ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" l'importo soggetto a ribasso da indicare nei documenti di gara vada indicato al netto dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante. Si ringrazia per la collaborazione.
Dovendo procedere all'affidamento del servizio di direzione lavori - attualmente effettuato internamente ma viste nuove incombenze gravanti sull ufficio si necessita esternalizzare tale servizio - si chiede se l'importo del servizio in oggetto ai fini della predisposizone della gara di affidamento debba essere computato complessivamente insieme alla progettazione (la somma del servizio di progettazione e direzione lavori complessivamente supera l'importo per l'affidamento diretto. Singolarmente no)
Dovendo oggi affidare- secondo la normativa del D.L.gsn. 50/2016- un incarico di progettazione per lavori che verranno appaltati con procedura avviata successivamente al 1.7.2023, si chiede se sia corretto affidare la redazione del progetto secondo i due livelli di progettazione fissati dall'art. 41 del D.Lgs.n. 36/2023, omettendo il definitivo. In caso positivo, al fine di evitare contenziosi, si chiede secondo quale tariffa professionale debba essere calcolato il compenso, considerato che la attuale non è adeguata ai nuovi livelli di progettazione considerati dal nuovo codice.