Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 8 codifica il principio di autonomia contrattuale e disciplina il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. Il comma 1 prevede che nel perseguire le propri...

Commento

NOVITA’ • Viene espressamente statuito che le P.A. possono concludere qualsiasi contratto, anche a titolo gratuito (comma 1). Sono contratti a titolo gratuito i contratti in cui l’obbligo di prestazi...
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Giurisprudenza e Prassi

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO (8.2)

MINISTERO GIUSTIZIA DECRETO 2024

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

EQUO COMPENSO: TARIFFE PROFESSIONALI - NON DEVONO CREARE EFFETTI DISTORSIVI PER LA CONCORRENZA (8 - 41.15)

CORTE GIUST EU SENTENZA 2024

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato.

2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell’ordine forense), e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.

3) L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, viola il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare l’applicazione di tale normativa nazionale, anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi d’avvocato.

LA DISCIPLINA DELL’EQUO COMPENSO E GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETURA SECONDO IL D.LGS. 36/2023

CONSIGLIO INGEGNERI PARERE 2023

L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise. Innanzitutto il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - EQUO COMPENSO - INDEROGABILITA' DELLE TABELLE MINISTERIALI (8 - 24.8)

ANAC PARERE 2023

In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 29/08/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED EQUO COMPENSO

Buongiorno, dobbiamo, nel mese di settembre, bandire un appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) - ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.LGS. n° 50/2016 (Vecchio Codice), come integrato e modificato dall’art. 8, comma 7 della legge n° 120/2020 e successivamente dall’art. 52, comma 1, lettera a), della Legge n° 108/2021, FINANZIATO CON FONDI PNRR e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa. Alla luce dell'entrata in vigore della L. 49/2023 (la nostra società rientra nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge), vorremmo sapere: a) se esiste l’OBBLIGO in capo alle stazioni appaltanti di determinare il corrispettivo da porre a base di gara mediante l’applicazione del DM 17 giugno 2016 (cd. decreto parametri), con conseguente inderogabilità del rispetto dei minimi tariffari in sede di quantificazione dell’importo da porre a base di gara/affidamento oppure, come previsto all'art. 24 comma 8 del DLGS 50/2016, e fino ad ora applicato in precedenti gare, i corrispettivi determinati con tale decreto, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale CRITERIO O BASE DI RIFERIMENTO ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento? b) i concorrenti che partecipano all'appalto devono effettuare un ribasso sul corrispettivo relativo ai compensi per la progettazione posto a base di gara, in modo tale da non "scendere" sotto l'importo (minimo) stabilito nei parametri di cui sopra, oppure, come ipotizzato dagli ordini e dall'ANAC sulle sole spese generali di progettazione (max 25%) o in ultimo, vista la vigenza del Vecchio Codice, trattandosi di appalti PNRR, sull'intero compenso di progettazione? Grazie e cordiali saluti


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/09/2023 - LEGGE 49/2023 E MINIMI TARIFFARI (41.15)

<p>Buonasera, come si concilia la L.49/2023 che abroga il Decreto Bersani ammettento ribasso unicamente sulle spese professionali e il nuovo Codice degli appalti D.Lgs.vo 36/23 che non prevede limiti alle voci di prezzo? Per gli affidamenti diretti inferori a €140.000 è vietato accettare dal professionista offerta inferiore ai minimi tariffari? Grazie e cordiali saluti </p>