Articolo 42. Verifica della progettazione.

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L’allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 42 individua i profili oggetto della verifica della progettazione. Il comma 1 prevede che nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano:...

Commento

NOVITA’ • I contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono, sono individuati nell'allegato I.7 • Viene precisato che nei contratti relativi ai lavori la sta...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 08/09/2023 - SCORPORO COSTI DELLA MANODOPERA DALL'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (42.14)

Ai sensi dell'art. 42 c.14 del D.lgs 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ma allo stesso tempo al successivo periodo afferma che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si chiede, pertanto come si evince dall'interpretazione letterale del sopracitato comma, se sia corretto epurare l'importo a base di gara soggetto del costo della manodopera stimato dal progettista, come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nell'affermativa si chiede dunque come interpretare il periodo successivo del comma stesso "resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".


QUESITO del 17/08/2023 - ART. 42, D.LGS. 42/2023 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

<p>L’art. 42 del D. Lgs 36/2023 e l’allegato I.7 (art. 34, c. 2) stabilisce che, per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, la verifica viene svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni Qualora per tale fascia di importo, la progettazione sia stata svolta da un gruppo di lavoro misto (in parte professionisti esterni e in parte dipendenti dell’ente), si chiede quale ipotesi sia corretta: ipotesi 1) la verifica può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, indipendentemente dal “peso” della progettazione esterna sulla progettazione complessiva ipotesi 2) la verifica può essere svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, anche se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto, ma solo se il “peso” della progettazione esterna sia preponderante rispetto alla progettazione complessiva ipotesi 3) la verifica non può essere sempre svolta da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, se privi di un sistema interno di controllo di qualità, nel caso di gruppo misto; deve pertanto essere affidata ai soggetti di cui alla precedente lettera b) dell’art. 34 citato [b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;] Nel caso in cui l’ipotesi 2) sia ritenuta corretta, si chiede come debba essere “pesato” l’incarico esterno al fine di ritenerlo preponderante rispetto all’incarico affidato a progettisti interni Si ringrazia</p>