Articolo 40. Dibattito pubblico.

1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell’allegato I.6, la stazione appaltante o l’ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l’opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.

2. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente di una relazione contenente il progetto dell’opera e l’analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell’intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall’opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall’intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.

5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l’eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente.

6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell’intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente ai fini dell’elaborazione del successivo livello di progettazione.

7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.

8. L’allegato I.6 disciplina:

a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;

b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;

c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;

d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 40 disciplina l’istituto del dibattito pubblico. Preliminarmente, la relazione illustrativa ricorda che l’istituto del dibattito pubblico, sebbene non trovi una diretta previsio...

Commento

NOVITA’ • Non è più prevista la Commissione nazionale del dibattito pubblico. • Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell’allegato I.6, la decisione se indire o meno il dibattito...
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