Allegato I 13 Determinazione dei parametri per la progettazione.

(Articolo 41, comma 15)

 

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni di cui all’articolo 41 del codice.

2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

 

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.

2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;

b) l’aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall’aliquota QbI.05.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

 

TABELLA A

 

Descrizione singole prestazione

Aliquote

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

QbI.01

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

QbI.02

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

QbI.03

Piano economico e finanziario di massima

QbI.04

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

QbI.05

Relazione geotecnica

QbI.06

Relazione idrologica

QbI.07

Relazione idraulica

QbI.08

Relazione sismica e sulle strutture

QbI.09

Relazione archeologica

QbI.10

Relazione geologica

QbI.11

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche

QbI.12

Studio di inserimento urbanistico

QbI.13

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

QbI.14

Prime indicazioni di progettazione antincendio

QbI.15

Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza

QbI.16

Studi di prefattibilità ambientale

QbI.17

Piano di monitoraggio ambientale

QbI.18

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare

QbI.19

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

QbI,20

Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010

QbI.21

Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

QbII.01

Rilievi dei manufatti

QbII.02

Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbII.03

Piano particellare d’esproprio

QbII.04

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico

QbII.05

Studio di inserimento urbanistico

QbII.06

Rilievi planoaltimetrici

QbII.07

Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto

QbII.08

Relazione geotecnica

QbII.09

Relazione idrologica

QbII.10

Relazione idraulica

QbII.11

Relazione sismica e sulle strutture

QbII.12

Relazione geologica

QbII.13

Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti

QbII.14

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

QbII.15

Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali

QbII.16

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche

QbII.17

Elaborati di progettazione antincendio

QbII.18

Relazione paesaggistica

QbII.19

Elaborati e relazioni per requisiti acustici

QbII.20

Relazione energetica

QbII.21

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

QbII.22

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

QbII.23

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale

QbII.24

Piano di monitoraggio ambientale

QbII.25

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

QbII.26

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

QbII.27

Progettazione

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

QbIII.01

esecutiva

Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.02

 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera

QbIII.03

 

Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma

QbIII.04

 

Piano di manutenzione dell’opera

QbIII.05

 

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche

QbIII.06

 

Piano di sicurezza e coordinamento

QbIII.07

 

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

QbIII.08

 

Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva

QbIII.09

 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d’appalto

QbIII.10

 

Supporto al RUP: per la validazione del progetto

QbIII.11

 

Nota di lettura

1) Le aliquote afferenti all’ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all’ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all’esecutivo nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all’ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell’esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell’eventualità che il PFTE venga redatto per l’espletamento dell’appalto integrato, la norma richiede l’anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell’aggiudicatario, l’ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l’onere di revisione e aggiornamento.

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento percentuale BIM).

 

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 03/08/2023 - EQUO COMPENSO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (41.15)

<p>Per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione nell’ambito dei servizi di architettura/ingegneria, l’art. 41 c. 15 D. Lgs 36/2023 e relativo allegato I.13 prevedono che il corrispettivo, determinato ai sensi del D.M 17.6.2016, è posto a base di gara dell’affidamento. Questa norma è poi da coordinare con la L. 49/2023 in materia di equo compenso (richiamato anche dall’art. 8 D. Lgs 36/2023) che all’art. 1 prevede che si considera equo il compenso conforme, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 D.L 1/2012. Una prima interpretazione che abbiamo adottato, per assicurare il rispetto di entrambe le norme, è di porre a base di gara l’importo calcolato ai sensi del D.M 17.6.2016 e poi, a valle della gara, assicurarsi che l’importo risultante a seguito del ribasso offerto non sia inferiore al D.M 140/2012. Con la presente si chiede se si debbano attuare procedure preventive diverse o successive ulteriori. Si chiede infine come comportarsi nel caso in cui l’applicazione del D.M 140/2012 porti ad un importo superiore a quello derivante dall’applicazione del D.M 17.6.2016. </p>