Allegato I 14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.

(Articolo 41, comma 13)

 

Articolo 1.

Indicazioni di carattere generale

1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l’omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un’opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative:

a) alla strutturazione e all’articolazione dei prezzari, prevedendo anche l’utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzari regionali;

b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;

c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;

d) alle tempistiche e alle modalità per l’aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell’analisi;

e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l’omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.

4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) è affidata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell’ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validità e l’aggiornamento straordinario previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

 

Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzario

1. Il prezzario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine “lavorazioni” si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un’opera che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce.

3. Con il termine “risorsa” si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività, in particolare:

1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);

2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);

3) prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attività produttiva delle costruzioni;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.

5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato.

6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un “prefisso”, che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l’anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d’anno.

7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.

 

Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l’attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell’operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi è l’attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d’impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell’ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L’attività di rilevazione consente l’acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un’attrezzatura. L’oggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dell’attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un’eventuale conversione in unità di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l’articolo relativo al prodotto o all’attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all’attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;

d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

7. La selezione degli informatori coinvolti nell’attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;

b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;

c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;

b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;

d) la rendicontazione dell’attività.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l’attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d’anno, all’esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall’articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell’Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l’attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

a) la descrizione del prodotto o dell’attrezzatura;

b) l’unità di misura;

c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell’utile di impresa (10 per cento) e dell’IVA;

d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente l’analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

13. All’esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l’utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell’informatore) o l’eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’IVA.

 

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione e validità

1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l’espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell’ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all’uopo costituiti dalle regioni o province autonome.

2. I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell’anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l’elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell’anno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell’atto di approvazione del progetto posto a base di gara.

4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale è esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

 

Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell’articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.

2. L’analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell’opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito:

1) costo per unità di tempo del lavoro (RU);

2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);

3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);

c) costo figurativo (U):

1) utili d’impresa pari al 10 per cento (U).

3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;

b) aggiungendo la percentuale per spese generali;

c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l’utile dell’esecutore.

4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

𝑃𝑜 = 𝐶t + 𝑆𝐺 +𝑈

dove:

𝐶t = (𝑎) + (𝑏) +(𝑐);

𝑆𝐺 = (0,13÷ 017) × 𝐶t;

𝑈 = 0,10 × (𝐶t +𝑆𝐺).

Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione

𝑃𝑜 = (1,243 ÷ 1,287) × 𝐶t.

5. Nell’ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall’articolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile evidenziare l’incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l’incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L’incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell’IVA.

5. Ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, a carico dell’esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;

m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall’allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, dell’allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:

a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 e punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. Nell’ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia “Sicurezza”. I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite.

10. L’eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l’aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d’asta.

 

Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento

1. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell’efficienza dell’azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell’adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.

2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l’attuazione progressiva del presente allegato;

b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l’attività di monitoraggio;

c) condivisione dei risultati dell’attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;

e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all’articolazione del prezzario di cui all’articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;

f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.

3. Il tavolo di coordinamento è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.

4. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all’omogeneizzazione dell’attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell’evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell’attività di monitoraggio.

 

TABELLA A – Schema-tipo di organizzazione del prezziario

Famiglia risorse:

RU – Risorse umane

AT – Attrezzature

PR – Prodotti

Tipologia opere:

01 – Nuove costruzioni edili

02 – Ristrutturazioni edili

03 – Restauri

04 – Nuove costruzioni stradali

05 – Opere marittime…

 

TABELLA B Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Territorio di riferimento:

SIGLA

Territorio di riferimento:

SIGLA

Abruzzo

ABR

Piemonte

PIE

Basilicata

BAS

Puglia

PUG

Calabria

CAL

Sardegna

SAR

Campania

CAM

Sicilia

SIC

Emilia-Romagna

EMR

Toscana

TOS

Friuli Venezia-Giulia

FVG

Umbria

UMB

Lazio

LAZ

Valle D’Aosta

VDA

Liguria

LIG

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