Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: contratto

1) In caso di irregolarità contributiva di un subappaltatore, la stazione appaltante è legittimata a prevedere nel contratto d’appalto, a carico dell’appaltatore, una ritenuta del 20% del SAL (anche se superiore all’importo del subappalto) o deve limitarsi a ritenere un importo pari a quello del subappalto (e quindi dovuto dall’appaltatore al subappaltatore)? 2) Se l’irregolarità del subappaltatore è riferita a lavoratori utilizzati esclusivamente in altri cantieri, la stazione appaltante è legittimata ugualmente ad effettuare la ritenuta di cui sopra? 3) In che modo l’appaltatore potrebbe dimostrare che l’irregolarità è riferita a lavoratori utilizzati esclusivamente in altri cantieri?

Contratto - Incarichi professionali
QUESITO del 30/10/2008

La Corte di Cassazione con sentenza del 26 gennaio 2007, n. 1752 ha ribadito la necessità di redigere in forma scritta il contratto relativo ad un incarico professionale conferito da una P.A., escludendo che il contratto possa essere concluso per corripsondenza, considerato che la legge sulla contabilità generale dello stato (art. 17 Rd 2240/23 richiamato dall'art. 87 del Rd 383/34) consente che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo corrispondenza, solo quando intercorra con ditte commerciali. La Corte ha inoltre affermato che "il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere non solo redatto per iscritto, escludendosi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma anche consacrato in un unico documento nel quale siano specificatamente indicate le clausole disciplinanti il rappoirto". Si chiede - nel caso in cui la P.A. non abbia rispettato il requisito della forma "ad substantiam" e la prestazione del professionista sia stata regolarmente eseguita ed accetata dall'amministrazione committente senza che siano intervenute contestazioni da entrambe le parti - se l'amministrazione possa o debba procedere a sanare il vizio di forma, ricorrendo all'autotutela, prima di procedere al pagamento della relativa parcella; e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, quali possano essere le conseguenze.

A corpo - A misura
QUESITO del 05/01/2009

Si devono affidare dei lavori di importo pari a Euro 2.040.000 mediante procedura aperta con criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. L'appalto comprende fornitura ed esecuzione con prevalenza di esecuzione. I lavori sono quantificati a corpo e a misura. E' ancora possibile, alla luce delle recenti modifiche apportate al Codice Appalti dal Decreto 152/2008, stipulare contratto a corpo a e misura?

Ho due quesiti da porvi. 1 – cosa si intende per contratti ai sensi dell’art. 7 comma 8. Più precisamente,bisogna mandare una serie di dati per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Per contratto si intende l’appalto (a) o l’aggiudicazione ad una singola ditta (b). Es. indico una gara a 10 lotti di importo totale di 300.000 euro. La aggiudico a dieci ditte diverse, le quali hanno contratti individuali di importi di 30.000 euro. Se interpreto contratto = appalto (interpretazione a), devo comunicare i dati per tutte le ditte aggiudicatarie. Se interpreto contratto = aggiudicazione a singola ditta (interpretazione b), non devo comunicare nulla. Inoltre, il responsabile deve essere obbligatoriamente unico per tutte le fasi o ci può essere un responsabile per l’indizione e l’affidamento della gara ed uno diverso per l’aggiudicazione?

Anche nel caso di incarichi tecnici sotto i 100.000 € - invito a 5 professionisti - si devono rispettare i termini per la sottoscrizione del contratto (disciplinare)?

Il comma 3 dell'art.12 del d.leg 163/06, stabilisce che l'approvazione del contratto è sottoposto agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Si prega di voler chiarire se tali controlli, in mancanza di norme interne dell'amministrazione, attengano anche ai controlli della Ragioneria dello stato, che derivano da norme generali dello stato

SI CHIEDONO CORTESEMENTE CHIARIMENTI IN MERITO AD ART. 357 CO.6 DPR.207/2010 e specificatamente: 1) cosa si intende per :"Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al d.P.R. n. 34 del 2000"? 2)Un contratto di perizia stipulato dopo l'8/6/11 segue le norme del dpr 207/2010 oppure quelle del contratto originario e quindi quelle del dpr 554/99?

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'’esecutore e del subappaltatore.

Il Comune chiede chiarimenti sulle modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. In particolare, l'Ente pone alcuni quesiti sull'applicazione dell'art. 4 (relativo all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore[2]), comma 3, che così recita: 'In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva'.

La norma estende, peraltro, anche a servizi e forniture l'obbligo di operare la ritenuta dello 0,50 per cento, prima previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici solo per questi ultimi.

Chiede, l'Ente, di conoscere:

1) se detta ritenuta debba applicarsi solo ai contratti relativi a gare d'appalto espletate dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;

2) se, in presenza di contratti di durata pluriennale (triennale o quinquennale), lo svincolo debba avvenire comunque a fine contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso;

3) posto che molti contratti prevedono il pagamento mensile, se le verifiche di conformità debbano avvenire mensilmente o possano avere luogo con cadenza bimestrale o trimestrale, sempre nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal contratto.

Avvalimento (Cod. Quesito 38) (89)
QUESITO del 13/10/2017

Il soggetto economico offerente è tenuto a produrre, tra gli altri documenti, il contratto di avvalimento in caso intenda ricorrere a tale istituto, anche se la stazione appaltante non ne ha fatto esplicita richiesta nel bando di gara per asta pubblica? in altre parole la stazione appaltante doveva richiedere il contratto espressamente o era un onere di legge del soggetto offerente indipendente dalle indicazioni del bando?

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha espunto dall'art. 89 c. 1 d.lgs. 50/2016 l'avvalimento relativo al "possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84" (che afferiscono all'attestazione SOA), si chiede se l’avvalimento dell’attestazione SOA oggi è vietato, in quanto trattasi di requisito “soggettivo” (connotato da intuitus personae). Tuttavia, l'avvalimento può essere ammesso per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice di cui l’ausiliata necessita per l'idoneità a eseguire lavori sia inferiori che superiori a € 150.000? In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000, per i quali è richiesta l'attestazione SOA, l’avvalimento (se non ammesso per l’attestazione) può afferire comunque ai predetti requisiti dell’ausiliaria che le hanno consentito il conseguimento dell’attestazione SOA e, in tal caso, può avvalersi anche dell’ISO 9000 per classifiche oltre la II?

L'art. 100 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 ha statuito l'obbligatorietà di tenuta del repertorio dei contratti da parte dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante (SA), secondo le modalità stabilite dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 131/1986. La corretta gestione di tale scrittura contabile prevede che, la stessa, sia: vidimata dal responsabile di ogni SA, custodita e regolarmente aggiornata per essere presentata all'Agenzia delle Entrate (AdE) territorialmente competente, con cadenza quadrimestrale, per il prescritto visto periodico. Il documento in parola, allo stato pratico attuale, permane da tempo privo di aggiornamenti, costituendo un aggravio burocratico per la P.A. nonché causa di possibili ammende a carico del responsabile, in caso di sua tardiva consegna all'AdE. Per quanto precede si chiede se, in ragione delle più recenti norme che impongono la digitalizzazione delle procedure contrattuali, quali il D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il repertorio in questione possa essere ritenuto anacronistico e quindi definitivamente chiuso da parte della SA, col solo obbligo di conservazione cartacea perpetua in archivio. Il predetto ragionamento parrebbe trovare riscontro nel D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 14 e successivo D.Lgs. 56/2017 di correzione che lasciano a ciascuna SA, sia sopra che sotto soglia comunitaria, la discrezionalità di individuare la forma di contratto più adatta alle singole esigenze, potendo scegliere indistintamente tra: atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa e scrittura privata tutte da redigersi secondo modalità elettroniche (vedasi anche gli attinenti pareri MIMS n. 74, 274, 711, 850 e 887). In sintesi la più moderna scrittura privata in modalità elettronica, adottata con la formula di registrazione presso l'AdE solo "in caso d'uso" oppure le ancor più snelle e funzionali stipule MEPA di RdO e TD, parrebbero superare l'utilità dello strumento in oggetto. Si chiede un autorevole parere in merito alla possibile applicabilità del ragionamento esposto. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 100 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 ha introdotto la tenuta del repertorio dei contratti da parte dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante (SA), secondo le modalità stabilite dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 131/1986. La corretta gestione di tale scrittura contabile prevederebbe che, la stessa, sia: vidimata dal responsabile di ogni SA, custodita e regolarmente aggiornata per essere presentata all'AdE territorialmente competente, con cadenza quadrimestrale, per il prescritto visto periodico. Il documento in parola, allo stato pratico attuale, permane da tempo privo di aggiornamenti, costituendo un aggravio burocratico sia per l’SA che per l’AdE nonché causa di possibili ammende a carico del responsabile, in caso di sua tardiva periodica vidimazione. Per quanto precede si chiede se, in ragione delle più recenti norme quali il D.Lgs. 82/2005 CAD che hanno imposto la digitalizzazione delle procedure contrattuali, il repertorio possa essere definitivamente chiuso da parte della SA in quanto ritenuto anacronistico e di utilità superata, col solo obbligo di conservazione cartacea perpetua in archivio. Il predetto ragionamento parrebbe trovare riscontro nel D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 14 e successivo D.Lgs. 56/2017 di correzione che lasciano a ciascuna SA, sia sopra che sotto soglia comunitaria, la discrezionalità di individuare la forma di contratto più adatta alle singole esigenze, potendo scegliere indistintamente tra: atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa e scrittura privata tutte da redigersi secondo modalità elettroniche (vedasi anche gli attinenti pareri MIMS n. 74, 274, 711, 850 e 887), quali le più immediate e funzionali stipule MEPA di RdO e TD. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Al quesito in oggetto avete riscontrato RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, alla stregua delle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, approvate con D.M. del 7 dicembre 2021, gli obblighi previsti dai commi 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 sono da adempiersi, in capo all'operatore economico, "a valle della stipulazione del contratto".

Cosa significa a valle della stipula del contratto? Entro 6 mesi dalla stipula o entro 6 mesi da collaudo quando cioè gli effetti del contratto sono terminati?
Grazie e cordiali saluti

Alla luce di quanto previsto dall'art. 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, è necessario che nella "richiesta di preventivo" la stazione appaltante individui il CCNL applicabile? Devono essere altresì indicati i costi della manodopera? L'operatore economico deve indicare nell'offerta-preventivo i costi della manodopera ? Qualora tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A. , si dovrà sottoporre l'offerta a verifica di anomalia ? Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 commi 3 e 4 del Codice ?