Parere tratto da fonti ufficiali

Contratto - Incarichi professionali
QUESITO del 30/10/2008

La Corte di Cassazione con sentenza del 26 gennaio 2007, n. 1752 ha ribadito la necessità di redigere in forma scritta il contratto relativo ad un incarico professionale conferito da una P.A., escludendo che il contratto possa essere concluso per corripsondenza, considerato che la legge sulla contabilità generale dello stato (art. 17 Rd 2240/23 richiamato dall'art. 87 del Rd 383/34) consente che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo corrispondenza, solo quando intercorra con ditte commerciali. La Corte ha inoltre affermato che "il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere non solo redatto per iscritto, escludendosi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma anche consacrato in un unico documento nel quale siano specificatamente indicate le clausole disciplinanti il rappoirto". Si chiede - nel caso in cui la P.A. non abbia rispettato il requisito della forma "ad substantiam" e la prestazione del professionista sia stata regolarmente eseguita ed accetata dall'amministrazione committente senza che siano intervenute contestazioni da entrambe le parti - se l'amministrazione possa o debba procedere a sanare il vizio di forma, ricorrendo all'autotutela, prima di procedere al pagamento della relativa parcella; e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, quali possano essere le conseguenze.

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