Parere tratto da fonti ufficiali

Repertorio dei contratti ed eventuale ancora vigente obbligo di tenuta.
QUESITO del 27/08/2021

L'art. 100 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 ha introdotto la tenuta del repertorio dei contratti da parte dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante (SA), secondo le modalità stabilite dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 131/1986. La corretta gestione di tale scrittura contabile prevederebbe che, la stessa, sia: vidimata dal responsabile di ogni SA, custodita e regolarmente aggiornata per essere presentata all'AdE territorialmente competente, con cadenza quadrimestrale, per il prescritto visto periodico. Il documento in parola, allo stato pratico attuale, permane da tempo privo di aggiornamenti, costituendo un aggravio burocratico sia per l’SA che per l’AdE nonché causa di possibili ammende a carico del responsabile, in caso di sua tardiva periodica vidimazione. Per quanto precede si chiede se, in ragione delle più recenti norme quali il D.Lgs. 82/2005 CAD che hanno imposto la digitalizzazione delle procedure contrattuali, il repertorio possa essere definitivamente chiuso da parte della SA in quanto ritenuto anacronistico e di utilità superata, col solo obbligo di conservazione cartacea perpetua in archivio. Il predetto ragionamento parrebbe trovare riscontro nel D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 14 e successivo D.Lgs. 56/2017 di correzione che lasciano a ciascuna SA, sia sopra che sotto soglia comunitaria, la discrezionalità di individuare la forma di contratto più adatta alle singole esigenze, potendo scegliere indistintamente tra: atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa e scrittura privata tutte da redigersi secondo modalità elettroniche (vedasi anche gli attinenti pareri MIMS n. 74, 274, 711, 850 e 887), quali le più immediate e funzionali stipule MEPA di RdO e TD. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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