Parere tratto da fonti ufficiali

accertamenti e controlli requisiti (Cod. Quesito 222) (36.5 - 85.5)
QUESITO del 24/02/2018

Relativamente agli accertamenti da porre in essere da parte di una stazione appaltante per verificare il possesso dal parte di un offerente dei requisiti cd di "ordine generale" (ex art. 80) e di qualificazione (ex art. 83), al di là della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di procedere a tali accertamenti nel corso della gara medesima anche a campione e la facoltà di estendere, alla fine della procedura, tali accertamenti e controlli anche ad altri partecipanti diversi dall'aggiudicatario (1° classificato), il Codice pone solo l'obbligo di procedere in capo a quest'ultimo con l'art. 36, comma 5 per gli appalti sotto soglia e con l'art. 85, comma 5, per gli appalti sopra soglia comunitaria. In vero l'art. 36, comma 5, dispone espressamente tale obbligo (quanto meno) sull'aggiudicatario, fatte salve le facoltà di cui sopra, in caso di procedure negoziate. Facendo un breve excursus storico sull'evoluzione della norma in materia, il limitare l'obbligo solo sull'aggiudicatario in caso di procedure negoziate sotto soglia rispondeva e risponde al principio di semplificazione rispetto a quello che era la estensione originaria dell'art. 85, comma 5, sopra citato, che per le procedure sopra soglia imponeva tali accertamenti sia sul 1° che sul 2° classificato. Vi è da dire, però, che il correttivo al Codice di cui al Dlgs 56/2017 nel mentre che sostituiva l'originario comma 5 dell'art. 36 con quello attuale, provvedeva anche a soppprimere nell'art. 85, comma 5, l'obbligo di procedere nei confronti del secondo in graduatoria, rimanendo tale obbligo solo sull'aggiudicatario. Pertanto vi è stata un'equiparazione normativa tra sotto soglia e sopra soglia comunitaria per quanto concerne la procedure negoziate nel primo ambito e per le procedure ordinarie nel secondo. Vi è da rilevare, tuttavia, che niente espressamente viene detto per le procedure ordinarie ex art. 60 e 61 del Codice medesimo, qualora le stesse siano utilizzate, ai sensi dell'art. 36, comma 9, per gare il cui importo è sotto soglia. Crediamo che per il principio dell'economicità dell'attività amministrativa e per il buon senso, si ritenga valevole anche per quest'ultimo caso quanto disposto con gli artt. 36, comma 5, e 85, comma 5. Volendo la nostra Centrale Unica di Committenza indire un accordo quadro per lavori di mnautenzione, ex art. 54, comma 3, del Codice, il cui importo è sotto il milione di euro, mediante procedura aperta, se quanto sopra da noi ritenuto è corretto, chiediamo cortesemente di sapere: 1) se negli atti di gara, in riferimento agli accertamenti di cui sopra, dobbiamo citare l'art. 36, comma 5, in quanto gara sotto soglia ancorchè in procedura aperta (ordinaria) oppure l'art. 85, comma 5, che, pur essendo previsto per gare sopra soglia, disicplina le procedure ordinarie e potrebbe profilarsi come principio generale; 2) nel caso in cui si dovesse applicare l'art. 85, comma 5 sopra detto, il significato dell'eccezione che viene prevista per gli appalti basati su accordi quadro, se conclusi ai sensi dell'art. 54, comma 3 (come nel nostro caso) o comma 4, lett. a).

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: