ART. 5 comma 7, DM n.14/2018 (Cod. Quesito 421)
QUESITO
del 17/12/2018
L’art.5 comma 7 del D.M. n.14 del 16 gennaio 2018 stabilisce che “nel caso di regioni o enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e, nelle more della conclusione delle procedure della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono motivatamente autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema triennale adottato”. In proposito si chiede se entrambe le condizioni (lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema triennale adottato) debbano coesistere e se tale facoltà può essere esercitata nell’ipotesi di un lavoro previsto dalla prima annualità di un programma triennale approvato, ma non attuato, e riproposto nell’elenco annuale dello schema del programma triennale adottato.
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