Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Prezzari
In un appalto pubblico, iniziato nel maggio 2004 (l'offerta dell'Impresa risale al 2002)dobbiamo applicare l'art.550. I Decreti inerenti la "rilevazione dei prezzi medi.." espongono gli aumenti avvenuti nel 2004 (decreto 30/6/05 riporta 13 prodotti),nel 2006 (decreto 2/1/08 aggiorna 2 prod.)nel 2007 (decreto 24/7/08 aggiorna 1 prod. e ne aggiunge un altro). Dall'analisi dei Decreti si rilevano aumenti, mai diminuzioni, nonostante che da alcuni d'anni dei prezzi sono ritornati ai valori dal 2003. In considerazione di quanto sopra si chiede: es - l'art.1 del Decreto 30/5/2006 riporta la tabella con 13 prodotti, il primo è "Ferro-acciaio tondo per c.a.-prezzo medio 2003 0.283 euro/Kg, variazione percentuale annuale 2004 41.30. Da qui si desume che il prezzo medio per il 2004 sarà di 0.400Euro/Kg. All'Impresa, dedotto il 10% dell'aumento, per l'anno 2004 va riconosciuto l'importo di 0.372Euro/Kg. Quesito: Per gli anni successivi, non essendoci Decreti riferiti al prezzo del prodotto "Ferro-acciaio tondo per c.a." il valore da assumere è 0,400 o 0.372 Euro/Kg o altro ancora? Quesito: Il Decreto 2/1/2008 riporta variazione percentuale al Prodotto "filo di rame.."del 41.64% rispetto al prezzo medio 2005 (4.245Euro/Kg), che diventa quindi 6.013Euro/Kg. Il Decreto successivo riporta il prezzo medio 2006 per lo stesso prodotto a 6.031Euro/Kg, trattasi di errore di calcolo?
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ho un'opera pubblica il cui progetto definitivo è stato approvato nel 2010; alla data odierna (7 maggio 2018) il D.LL. sta predisponendo una variante in corso d'opera ove sono comprese lavorazioni diverse da quelle del progetto originario; premesso che la Regione xx ha approvato un prezziario nel 2010 e l'ultimo, tutt'ora vigente, nell'anno 2012, si chiede di sapere se oggi, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi del progetto definitivo approvato nel 2010 (dopo l'approvazione del prezziario 2010) debba essere utilizzato il prezziario 2010 o quello del 2012
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Dovendo impostare una gara per servizi di pulizia riservata alle cooperative di tipo B vorremmo sapere dove trovare prezzari sul costo della manodopera validi per la Provincia di Pisa.
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La Regione Campania sta procedendo all’aggiornamento del Prezzario Regionale delle OO.PP. Relativamente ai costi della manodopera, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 23, comma 16, del D.L.gs 50/2016, si stanno adottando le tabelle della manodopera edile approvate dal Ministero del Lavoro. In data 22 novembre u.s., l’Associazione, nel riscontrare uno specifico quesito dell’Associazione Campania in materia, nel richiamare gli articoli 23, comma16, 30, comma 4 e 97, comma 6, del Codice, e il CCNL per i lavori edili sottoscritto in data 18/07/19, ha rappresentato che "per la corretta predisposizione del Prezzario regionale nel costo del lavoro i minimi salariali debbano essere computati sulla base dei valori del CCNL vigente e del corrente contratto provinciale anche laddove le tabelle ministeriali non siano state anciora aggiornate". Lo scrivente nel ritenere rilevante la problematica sollevata dall'Associazione in materia di applicazione del costo del lavoro, e che occorre un indirizzo unitario di applicazione a livello nazionale nell’aggiornamento e/o elaborazione dei prezzari regionali, formula specifico quesito con il quale venga chiarito, se il costo del lavoro da adottare sia da desumere esclusivamente dalle Tabelle approvate dal Ministero o, come nel caso specifico del Settore delle imprese Edili ed Affini prospettato dall'Associazione, occorre fare riferimento all’Ultimo contratto nazionale vigente e del corrente contratto provinciale anche laddove le tabelle ministeriali non siano state ancora aggiornate.
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L’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216 comma 27-octies, si applica l’articolo 216 comma 4;
l’art. 216 comma 4 suddetto stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
l’art. 32 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), tutt’ora in vigore, prevede che il computo metrico estimativo venga redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, comma 8, del codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Si chiede se quanto disposto dall’art. 133 comma 8, che risulta abrogato ma che è richiamato nell’articolo 32 del Regolamento non abrogato, possa continuare ad essere applicato, secondo quanto disposto dall’art. 216 comma 4 del Codice.
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I lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato, dell'importo a base d'asta di circa 10 mln, sono stati aggiudicati nel mese di giugno 2022. Le offerte dei concorrenti sono state presentate nell'aprile 2021, mentre il progetto è stato predisposto con i prezzi del Prezzario Regionale 2020.
Il Decreto aiuti prevede, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2022, l'aggiornamento dei prezzi in base al nuovo Prezzario Regionale infrannuale del luglio 2022.
Si chiede se, ai fini di detto aggiornamento, il Prezzario di riferimento rispetto a quello infrannuale debba essere il Prezzario 2020 (quello con il quale è stato predisposto il progetto), oppure il Prezzario 2021 (quello riferito all'anno in cui i soggetti concorrenti hanno presentato le loro offerte).
Si chiede inoltre se, per "lavorazioni contabilizzate fino al 31 dicembre 2022" si debbano considerare solo quelle all'intrerno di un sal emesso prima del 31 dicembre, oppure anche quelle iscritte nel registro di contabilità, ma non ancora inserite in un sal.
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La presente per chiedere, in funzione di quanto previsto dall'art. 26 co. 2 del DL 50/2022, se il prezziario Regionale aggiornato ai sensi del citato comma debba costituire la base per la redazione dell'elenco Prezzi progettuale o se lo stesso invece debba essere preso come riferimento per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni previste dall'art. 29 co. 1 DL n.4/2022 e quindi il prezzo viene adeguato solo se le variazioni superano il 5% dell'Elenco Prezzi Regionale Gennaio 2022 nel limite dell'80%. Grazie e cordiali saluti
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Buonasera, in un appalto per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, si chiede di chiarire se il contributo previdenziale (cassa al 4%) riconosciuto al professionista rientra nelle voci che compongono il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice. In base alla lettera dell'art. 35, comma 14, lett. c) del Codice l'importo del contributo sembrerebbe non essere computato nel suddetto valore stimato dell'appalto. Tuttavia, il Bando tipo n. 3 dell'ANAC, al paragrafo 4.2 stabilisce che "N. B. la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara".
Si chiede pertanto di chiarire il contributo previdenziale del 4%, escluso dalla base d'asta, debba invece essere compreso nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
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Questa Amministrazione sta procedendo alla redazione di una perizia di variante che comporta anche la fissazione di nuovi prezzi. Il contratto d’appalto è stato stipulato nel 2018 e la perizia riguarda lavori che proseguiranno anche nei prossimi anni.
Il d.m. n. 49/2019 “linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori”, all’art. 8, stabilisce che “le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a. desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
Si chiede un chiarimento in ordine alla previsione della lettera a) e, precisamente, se il rinvio ai prezzari regionali vada inteso come rinvio al prezzario a suo tempo utilizzato per la formazione dell’elenco prezzi contrattuali o come rinvio al prezzario aggiornato al 2022. Ciò anche in considerazione delle disposizioni introdotte, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, dall’art. 26, commi 1 e 8, del decreto legge n. 50/2022, che impongono, sia pure in ipotesi diverse dalle varianti in corso d’opera, di adeguare i prezzi di contratto al prezzario regionale aggiornato 2022.
Entrambe le interpretazioni della lettera a), sopra indicate, sembrano comportare criticità: in caso di concordamento dei nuovi prezzi sulla base del prezzario utilizzato per la formazione dell’elenco prezzi, si pone il problema di come riconoscere, all’appaltatore, che ha accettato detti prezzi, gli incrementi previsti dal prezzario aggiornato 2022; nel caso, invece, di concordamento dei nuovi prezzi sulla base del prezzario attualmente vigente, resta da capire se vi sia la possibilità per l’Amministrazione, di cautelarsi nel caso in cui, negli anni successivi al 2022, l’incremento dei prezzi dovesse ridimensionarsi"
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Si chiede se, in mancanza di voci in ambito di impianti ospedalieri nel prezzario Regione Campania, si possano utilizzare voci del prezzario unico aziende sanitarie regione Emilia Romagna, o se vanno usate esclusivamente voci del prezzario della regione in cui sono svolti i lavori (Campania) e per le voci non presenti occorre procedere a nuovi prezzi con relative analisi prezzi.
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In una gara d'appalto predisposta da un'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett.b) punto 2, - concorrenza assente per motivi tecnici -, ed avente ad oggetto la fornitura di un antidoto salvavita, un operatore economico (Azienda Farmaceutica) chiede, sulla base di una clausola contenuta in un accordo di prezzo e rimborso stipulato con AIFA, di non pubblicare il prezzo unitario di aggiudicazione, suffragando la propria richiesta con la citazione degli art. 35 c.4 e art. 90 c.3 del D.lgs 36/2023. Come si concilia tale richiesta dell'operatore economico con l'obbligo di pubblicazione in capo alla P.A. di cui all'art. 28 D.lgs 36/2023 e ancora di più sulla base del dettato di cui all'art. 41 D.lgs 33/2013 in tema di trasparenza in capo alle Aziende Sanitarie? Si tenga presente che l'operatore economico è l'unico in Italia a produrre e distribuire quel determinato farmaco. Sarebbero correttamente rispettate le norme relative alla trasparenza se venisse pubblicato soltanto il prezzo totale dell'intera aggiudicazione omettendo il numero di fabbisogni ed il prezzo unitario? E' legittimo da parte di un Azienda Farmaceutica ricorrere ad un accordo di riservatezza stipulato con AIFA per richiedere alla Aziende Ospedaliere di non pubblicare il prezzo di aggiudicazione di un farmaco?
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Visti l'art. 4, c. 2 dell'Allegato I.14 al Codice (i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, e possono essere utilizzati transitoriamente fino al 30 giugno dell'anno successivo solo ai fini dell'approvazione di progetti a base di gara entro la medesima data) e l'art. 26 del DL 50/2022, tenuto conto che la Regione Veneto con DGR del 27/05/2024 ha aggiornato il prezzario 2024 specificando che "entrerà in vigore il 30 giugno 2024", si chiede se ai fini dell'emissione di SAL straordinari per lavorazioni effettuate fino al 30/06/2024 debba essere utilizzato il prezzario 2023, o invece il prezzario aggiornato 2024, già pubblicato e disponibile sul sito regionale. Inoltre, con riguardo ai SAL straordinari già adottati prima della pubblicazione della DGR del 27/05/2024 per lavorazioni afferenti il 2024, se sia comunque dovuto il conguaglio (in aumento, ovvero anche in diminuzione rispetto ai conteggi risultanti dal prezzario 2023?) in base al prezzario aggiornato 2024.
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A seguito delle recenti disposizioni normative (D.Lgs 36/23 - Codice dei Contratti Pubblici), in esito alle criticità emerse in sede di sub-Commissione Tecnica n. 7 per la formazione e gestione del Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche, redatto ai sensi dell'art. 41, comma 13 e dell'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del D.Lgs 36/23, con la presente si chiede un parere in ordine all'interpretazione di quanto disposto dall'Allegato I.7, articolo 31, comma 4, lettera f) del D.Lgs 36/23, per cui tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, sono comprese: -f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere. In particolare si chiede se all'interno di queste spese siano comprese anche quelle necessarie per il trasporto dei materiali dal sito di produzione al magazzino di rivendita o al punto di consegna sul territorio, raggiungibile con mezzo autoarticolato.
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