Parere tratto da fonti ufficiali

RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 133 DEL D.LGS.163/06
QUESITO del 29/10/2020

L’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216 comma 27-octies, si applica l’articolo 216 comma 4;
l’art. 216 comma 4 suddetto stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
l’art. 32 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), tutt’ora in vigore, prevede che il computo metrico estimativo venga redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, comma 8, del codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Si chiede se quanto disposto dall’art. 133 comma 8, che risulta abrogato ma che è richiamato nell’articolo 32 del Regolamento non abrogato, possa continuare ad essere applicato, secondo quanto disposto dall’art. 216 comma 4 del Codice.

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