Parere tratto da fonti ufficiali

Costo della manodopera (art. 23, comma 16, D.lgs 50/2016)
QUESITO del 11/12/2019

La Regione Campania sta procedendo all’aggiornamento del Prezzario Regionale delle OO.PP. Relativamente ai costi della manodopera, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 23, comma 16, del D.L.gs 50/2016, si stanno adottando le tabelle della manodopera edile approvate dal Ministero del Lavoro. In data 22 novembre u.s., l’Associazione, nel riscontrare uno specifico quesito dell’Associazione Campania in materia, nel richiamare gli articoli 23, comma16, 30, comma 4 e 97, comma 6, del Codice, e il CCNL per i lavori edili sottoscritto in data 18/07/19, ha rappresentato che "per la corretta predisposizione del Prezzario regionale nel costo del lavoro i minimi salariali debbano essere computati sulla base dei valori del CCNL vigente e del corrente contratto provinciale anche laddove le tabelle ministeriali non siano state anciora aggiornate". Lo scrivente nel ritenere rilevante la problematica sollevata dall'Associazione in materia di applicazione del costo del lavoro, e che occorre un indirizzo unitario di applicazione a livello nazionale nell’aggiornamento e/o elaborazione dei prezzari regionali, formula specifico quesito con il quale venga chiarito, se il costo del lavoro da adottare sia da desumere esclusivamente dalle Tabelle approvate dal Ministero o, come nel caso specifico del Settore delle imprese Edili ed Affini prospettato dall'Associazione, occorre fare riferimento all’Ultimo contratto nazionale vigente e del corrente contratto provinciale anche laddove le tabelle ministeriali non siano state ancora aggiornate.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: