Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: rinuncia cautelare
Rinuncia implicita alla cautelare tramite istanza di abbinamento al merito
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, la richiesta della parte ricorrente di abbinare al merito l'istanza cautelare deve essere intesa come rinuncia implicita alla sospensiva. La celere fissazione dell'udienza di merito, prevista obbligatoriamente dalla legge per il rito contratti pubblici, non ha natura di misura cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. (...)
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Rinuncia alla tutela cautelare in appalto per fornitura vitto detenuti
In tema di appalti pubblici, la rinuncia espressa del ricorrente alla domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione, formulata durante la camera di consiglio, determina il dovere del giudice amministrativo di prenderne atto e di regolare le spese di fase secondo l'accordo delle parti o il principio di equità. (...)
Rinuncia ad istanza cautelare in gara smaltimento rifiuti pericolosi
Nel giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, il Collegio deve limitarsi a prendere atto di tale volontà processuale, disponendo la compensazione delle spese ove le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso. (...)
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Rinuncia all'istanza cautelare e presa d'atto del Tribunale Amministrativo
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare proposta in via incidentale, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale volontà processuale, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito e provvedendo sulle spese della fase cautelare in conformità agli accordi tra le parti o secondo soccombenza. (...)
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Revisione prezzi: rinuncia alla cautelare per pendenza di trattative stragiudiziali
La richiesta di cancellazione dal ruolo di una domanda cautelare, formulata congiuntamente dalle parti per consentire lo svolgimento di trattative stragiudiziali, non è conciliabile con il principio di concentrazione e celerità di cui all'art. 73, comma 1-bis c.p.a. e deve pertanto essere intesa quale rinuncia alla domanda cautelare stessa; parimenti, la pendenza di tali trattative preclude l'acco (...)
Rinuncia concorde alle istanze cautelari in appalto di chirurgia robotica
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, qualora il ricorrente e il controinteressato rinuncino concordemente alle istanze cautelari proposte in seno ai rispettivi ricorsi, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite se vi è accordo tra i difensori delle parti costituite. (...)
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Proroga tecnica e rinuncia alla cautelare con rinvio al merito
La documentata proroga tecnica del contratto di appalto con il precedente affidatario, disposta dall'Amministrazione nelle more del giudizio, esclude la sussistenza del pericolo di imminente e irreparabile pregiudizio per il ricorrente, in quanto impedisce la stipula del nuovo contratto impugnato e consente il rinvio della decisione alla fase di merito senza necessità di misure sospensive. (...)
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Rinuncia alla tutela cautelare e fissazione sollecita del merito
Nel processo amministrativo in materia di appalti, qualora il ricorrente rinunci all'istanza cautelare di sospensione del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione per favorire una rapida definizione del merito, il Tribunale deve prendere atto della rinuncia e disporre la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione in tempi brevi, garantendo la celerità del giudizio. (...)
Presa d'atto rinuncia cautelare appalto smart control room mobilità
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di camera di consiglio fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensione, prende atto della rinuncia all'istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente qualora vi sia l'accordo delle parti costituite, disponendo la compensazione delle spese relative alla fase. (...)
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Rinuncia all'istanza cautelare e profili di compensazione delle spese
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare proposta in via incidentale, il Collegio deve limitarsi alla presa d'atto della stessa, con conseguente definizione della fase cautelare e possibile compensazione delle spese di lite in assenza di opposizione delle altre parti. (...)
Rinuncia istanza cautelare e spese compensate in gara sistemi PCR
In sede di giudizio amministrativo, laddove la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite se vi è accordo in tal senso tra tutte le parti costituite. (...)
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Rinuncia all'istanza cautelare e fissazione del merito negli appalti
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l'aggiudicazione di appalti pubblici, la rinuncia all'istanza cautelare operata dal ricorrente determina la presa d'atto da parte del Tribunale e la contestuale fissazione dell'udienza di merito, restando integre le posizioni delle parti rispetto alla decisione definitiva della causa. (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO
In sede di giudizio amministrativo d'appello, la rinuncia alla domanda cautelare manifestata dall'appellante ai sensi degli articoli 55 e 98 c.p.a. determina l'obbligo per il giudice di prendere atto della desistenza, con conseguente cessazione della materia del contendere sulla fase incidentale e rinvio della statuizione sulle spese alla sentenza definitiva. (...)
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EFFETTI DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO NEL RITO APPALTI
In sede di discussione dell'istanza cautelare, la dichiarazione a verbale di rinuncia alla domanda di sospensione degli atti impugnati comporta la presa d'atto del Tribunale e la contestuale fissazione dell'udienza di merito per la sollecita definizione del ricorso secondo il rito speciale degli appalti. Il giudice, sebbene onerato della statuizione sulle spese della fase incidentale ai sensi dell (...)
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RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO NEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE STRADALE
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, qualora il ricorrente rinunci formalmente alla domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione in sede di camera di consiglio, il giudice amministrativo ne prende atto e fissa l'udienza per la trattazione del merito del ricorso, disponendo la compensazione delle spese relative alla fase cautelare. (...)
RINUNCIA ALLA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO PER ESCLUSIONE DA GARA
Nelle controversie soggette al rito speciale degli appalti, qualora la parte ricorrente dichiari a verbale di rinunciare alle misure cautelari richieste sollecitando una rapida definizione della causa, il Tribunale, preso atto dell'adesione delle altre parti, fissa la pubblica udienza per il merito senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione. (...)
LA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E LA FISSAZIONE DELLA PUBBLICA UDIENZA DI MERITO
La dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare resa a verbale nel corso della camera di consiglio determina l'estinzione dell'interesse alla decisione sulla sospensiva, portando il Collegio a fissare direttamente l'udienza di merito per la risoluzione definitiva della controversia. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO PER COMPLESSITÀ DELLE CENSURE
È legittima la presa d'atto del giudice amministrativo della rinuncia all'istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente quando quest'ultima, data la complessità dei motivi di ricorso, opti per una sollecita definizione della controversia direttamente nella fase di merito. (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO
In presenza di una rinuncia espressa alla domanda cautelare depositata dalla parte ricorrente, il giudice amministrativo deve prenderne atto ai sensi del principio dispositivo, provvedendo alla compensazione delle spese di fase qualora la rinuncia risulti tempestiva e disponendo la calendarizzazione del merito per la sollecita definizione del giudizio. (...)
RINUNCIA ALLA CAUTELARE PER SOPRAVVENUTA AGGIUDICAZIONE E MOTIVI AGGIUNTI (90.1)
È ammissibile la rinuncia alla domanda cautelare avanzata dal ricorrente qualora, intervenuta l'aggiudicazione definitiva a favore di terzi, emerga l'esigenza di proporre motivi aggiunti di gravame, restando ferma la possibilità di richiedere nuovamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati alla luce del nuovo quadro provvedimentale. (...)
LA RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE DETERMINA L'ABBINAMENTO DELLA CAUSA AL MERITO
L'istanza cautelare proposta in via incidentale perde la sua ragion d'essere processuale qualora il ricorrente vi rinunci formalmente manifestando l'interesse a una decisione definitiva nel merito in tempi brevi. In tale ipotesi, il Tribunale Amministrativo dispone l'abbinamento del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica già calendarizzata, compensando le spese della fase cautelare in (...)
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COMPENSAZIONE SPESE PER RINUNCIA CAUTELARE CON FUMUS NON IMPLAUSIBILE
In tema di tutela cautelare, la rinuncia dell'appellante determinata dalla fissazione dell'udienza di merito non comporta l'automatica condanna alle spese, potendo il giudice disporne la compensazione laddove il fumus boni iuris non risulti implausibile alla luce della complessità della controversia e della presenza di orientamenti giurisprudenziali pertinenti alla materia del contendere. (...)
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SPESE DI LITE PER RINUNCIA CAUTELARE TARDIVA IN UDIENZA
Nel processo amministrativo, la rinuncia all'istanza cautelare formulata oralmente solo durante la camera di consiglio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di fase, qualora l'amministrazione resistente si sia costituita depositando atti e documenti, poiché una comunicazione tempestiva avrebbe evitato l'esborso e l'attività difensiva della controparte. (...)
IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA CAUTELARE A SEGUITO DI FORMALE RINUNCIA DEL RICORRENTE
La presentazione di un'istanza di rinuncia alla pronuncia cautelare frustra l'interesse del ricorrente alla definizione nel merito dell'incidente cautelare, comportando l'improcedibilità della relativa istanza di sospensione. (...)
RINUNCIA ALLA CAUTELARE E FISSAZIONE DELLA PUBBLICA UDIENZA DI MERITO
Nel rito speciale in materia di appalti pubblici, la rinuncia della parte ricorrente alla domanda di sospensione degli atti impugnati, ove accompagnata dal consenso dell'amministrazione resistente, determina il passaggio alla fase di merito con fissazione accelerata dell'udienza pubblica, garantendo la celerità del processo e la stabilità delle procedure di affidamento. (...)
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CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente proposta, il Tribunale deve limitarsi a dare atto di tale rinunzia, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza della stessa e dovendo procedere alla fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO NEGLI APPALTI DI SERVIZI
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, qualora il ricorrente dichiari formalmente in camera di consiglio di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente proposta, il Tribunale Amministrativo Regionale deve limitarsi a dare atto di tale rinunzia, restando esentato dalla valutazione dei presupposti per la concessione della sospensiva e procedendo alla fissazione dell'udienza per i (...)
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EFFETTI DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE IN CAMERA DI CONSIGLIO
In sede di camera di consiglio, la rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare determina la definizione della fase incidentale con ordinanza di presa d'atto e compensazione delle spese, qualora l'interesse all'immediata sospensione sia superato da impegni istruttori dell'amministrazione. (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE IN APPELLO
Nel giudizio amministrativo di appello, qualora l'appellante rinunci espressamente alla domanda cautelare precedentemente proposta mediante deposito di apposita memoria, il giudice deve limitarsi a dare atto di tale rinuncia nel provvedimento collegiale, potendo contestualmente disporre la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti. (...)
EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO
Nel processo amministrativo, qualora l'operatore economico ricorrente rinunci formalmente all'istanza di sospensione cautelare degli atti di gara prima della camera di consiglio, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, con conseguente arresto della fase incidentale e possibile compensazione delle spese legali maturate. (...)
LA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE DETERMINA LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO CAMERALE
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari di rinunciare alla domanda cautelare, il Collegio deve limitarsi a disporre la cancellazione della causa dal ruolo dei procedimenti cautelari e a fissare l'udienza per la decisione del merito, senza procedere all'esame dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris. (...)
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FISSAZIONE SOLLECITA DEL MERITO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE (120.3)
In sede di esame dell'istanza cautelare, qualora il difensore della parte ricorrente rinunci alla misura richiesta invocando una sollecita definizione del merito, il Giudice Amministrativo deve fissare la pubblica udienza per la decisione definitiva del ricorso a una data ravvicinata, ai sensi dell'art. 120 c.p.a., disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. (...)
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L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA CAUTELARE A SEGUITO DI RINUNCIA DETERMINA LA FISSAZIONE DEL MERITO
In tema di giustizia amministrativa, qualora il ricorrente rinunci all'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato durante la camera di consiglio, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, restando integra la facoltà di fissare con priorità l'udienza di discussione nel merito ai sensi del codice del processo amministr (...)
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EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO D'APPELLO
In sede di appello cautelare, qualora la parte appellante depositi rituale rinuncia alla domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, il giudice deve dare atto di tale rinuncia senza procedere alla valutazione dei presupposti cautelari, valutando autonomamente la regolazione delle spese di lite della fase incidentale. (...)
RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO NEGLI APPALTI
In sede di rito abbreviato per gli appalti pubblici, la rinuncia alla domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati effettuata dalla parte ricorrente comporta la fissazione dell'udienza di merito a breve termine e la compensazione delle spese legali relative alla fase cautelare, qualora vi sia adesione della controparte. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda cautelare incidentale, il Collegio deve limitarsi a prendere atto di tale manifestazione di volontà procedendo, qualora ne sussistano i presupposti, alla fissazione della data per l'udienza pubblica di merito. (...)
CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO CAMERALE PER RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente a verbale di rinunciare alla domanda cautelare incidentale proposta con il ricorso principale, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale volontà, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo delle udienze camerali e fissando la data per la trattazione del merito in pubblica udienza. (...)
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RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E PRESA D'ATTO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari espressamente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata, il Tribunale deve prenderne atto con ordinanza, disponendo in ordine alle spese di fase secondo i principi di equità o compensazione. (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA CAUTELARE DOPO LA SOSPENSIONE DELLA GARA IN AUTOTUTELA
Deve prendersi atto della rinuncia all'istanza cautelare avanzata dal ricorrente qualora la stazione appaltante, nelle more della camera di consiglio, provveda a sospendere la procedura di gara in autotutela per modificare la lex specialis e gli schemi di offerta, facendo così venire meno l'attualità del pregiudizio lamentato. (...)
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RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE E ESTINZIONE DELLA FASE INCIDENTALE
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di voler rinunciare alla misura cautelare precedentemente richiesta comporta per il giudice l'obbligo di prendere atto di tale volontà, con conseguente declaratoria di estinzione della relativa fase incidentale e decisione sulle spese limitatamente a tale segmento processuale. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO (11.1)
Il Tribunale Amministrativo Regionale prende atto della rinuncia all'istanza cautelare proposta incidentalmente nel corso del giudizio, qualora tale volontà venga manifestata formalmente a verbale dal difensore della parte ricorrente durante la camera di consiglio, disponendo conseguentemente la trattazione del merito. (...)
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RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE A SEGUITO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO
È legittima la rinuncia orale all'istanza cautelare formulata dal difensore del ricorrente in camera di consiglio qualora la stazione appaltante abbia avviato il procedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione impugnata, rendendo superflua la decisione interinale del giudice in attesa della definizione dell'autotutela amministrativa. (...)
RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE A SEGUITO DI RIESAME IN AUTOTUTELA
Nel rito speciale degli appalti, qualora l'amministrazione resistente avvii un procedimento di riesame dei provvedimenti di esclusione e aggiudicazione oggetto di gravame, è legittima la rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare presentata in via incidentale, spettando al giudice la sola presa d'atto della rinuncia e la calendarizzazione dell'udienza di merito. (...)
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RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE PER SOPRAVVENIENZE
In sede di giudizio cautelare, il tribunale deve dare atto della rinuncia alla domanda di sospensione formulata dalla parte ricorrente; le spese della fase possono essere compensate qualora la rinuncia appaia giustificata da elementi fattuali o circostanze sopravvenute rispetto al momento della notifica del ricorso giurisdizionale. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE DOPO LA PROROGA DEI TERMINI PROCEDURALI
In sede di ricorso avverso i documenti di una gara d'appalto, la rinuncia all'istanza cautelare formulata dal ricorrente a seguito di una proroga dei termini procedurali disposta dall'Amministrazione comporta l'estinzione del relativo incidente, ferma restando la prosecuzione del giudizio per la decisione di merito. (...)
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LEGITTIMA RINUNCIA ALLA CAUTELARE DOPO L'IMPEGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE A NON STIPULARE IL CONTRATTO
Nel giudizio amministrativo in materia di appalti, qualora la stazione appaltante formalizzi a verbale l'impegno a non dare esecuzione all'aggiudicazione e a non procedere alla stipula del contratto fino alla definizione del ricorso, è ammissibile la rinuncia alla domanda cautelare da parte del ricorrente. In tale scenario, il Giudice Amministrativo può dare atto della rinuncia e fissare sollecita (...)
EFFETTI DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE SULLA STATUIZIONE DELLE SPESE DI LITE
La rinuncia all'istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente preclude al collegio la valutazione dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, determinando la necessità di dare atto della rinuncia stessa e di regolare le spese di lite della fase, le quali, in difetto di una decisione di merito sulla domanda sospensiva, possono essere legittimamente compensate tra le parti. (...)
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E IMPEGNO AMMINISTRATIVO A NON STIPULARE IL CONTRATTO (32.8)
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, la rinuncia del ricorrente alla domanda cautelare, accettata dalle parti a fronte della disponibilità dell'amministrazione resistente di non procedere alla stipula della convenzione prima della decisione di merito, comporta la presa d'atto dell'estinzione della fase cautelare e la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E RINVIO AL MERITO PER VERIFICHE POST-AGGIUDICAZIONE
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente rinunci all'istanza cautelare proposta in via incidentale a seguito della produzione documentale dell'Amministrazione resistente riguardante le verifiche post-aggiudicazione, il giudice deve prendere atto dell'intervenuta rinuncia e fissare l'udienza di merito, restando precluso l'esame dei presupposti del fumus e del periculum in sede camerale. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE PER ASSENZA DI PERICULUM IN MORA
In sede di giudizio amministrativo, il Collegio deve prendere atto della rinuncia all'istanza cautelare dichiarata dal difensore della parte ricorrente qualora quest'ultima, a seguito di autonoma valutazione, ritenga insussistente il presupposto del periculum in mora necessario per la concessione della sospensiva. (...)
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E RIESAME DELL'AGGIUDICAZIONE IN AUTOTUTELA
In sede di giudizio amministrativo, la rinuncia espressa alla domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, formulata dal difensore della parte ricorrente in udienza camerale a fronte dell'impegno della stazione appaltante a non procedere all'esecuzione dei provvedimenti e della pendenza di un riesame in autotutela, determina il passaggio del ricorso direttamente alla fase di merito, (...)
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ORDINE DI ESIBIZIONE DELLE OFFERTE INTEGRALI DOPO RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, la rinuncia alla domanda di sospensione dell'aggiudicazione non impedisce al giudice di ordinare l'esibizione delle offerte tecniche integrali delle società controinteressate, laddove tali documenti risultino necessari per una completa istruttoria in vista dell'udienza di merito, specialmente in presenza di un impegno dell'amministrazione a non dar (...)
PRESA ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Nel processo amministrativo, la rinuncia all'istanza cautelare presentata in udienza camerale dalla parte ricorrente, ove non vi sia opposizione delle altre parti costituite, comporta la mera presa d'atto da parte del Collegio con conseguente estinzione del sub-procedimento incidentale e decisione sulle sole spese della fase, di regola compensate. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NEL GIUDIZIO SUGLI APPALTI
In sede di giudizio amministrativo per l'impugnazione di atti di gara, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata e le altre parti non vi si oppongano, il Tribunale prende atto della rinuncia e dispone la compensazione delle spese della fase cautelare. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (17.8)
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente rinunci espressamente in camera di consiglio all'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso o con motivi aggiunti, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale manifestazione di volontà, dichiarando l'estinzione della fase cautelare e disponendo, laddove ritenuto equo, la compensazione delle spese di lite relative a tale specific (...)
AUTONOMIA DELLA DOMANDA DI ACCESSO RISPETTO ALLA RINUNCIA ALLA CAUTELARE
In tema di appalti pubblici, la rinuncia del ricorrente alla domanda di sospensione cautelare degli atti di gara non comporta automaticamente il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda di accesso ai documenti tecnici dell'aggiudicataria; tale istanza incidentale deve essere autonomamente calendarizzata e decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Am (...)
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EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
La rinuncia alla tutela cautelare espressa dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado comporta il dovere per il Collegio di prenderne atto nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza, disponendo al contempo il rinvio della causa all'udienza di merito per la risoluzione della lite principale relativa all'esclusione per mancato superamento della soglia di sbarramento tecnico (...)
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RINUNCIA IMPLICITA ALLA CAUTELARE PER SOLLECITA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Nel rito degli appalti pubblici, la richiesta di celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito formulata dalla parte ricorrente in sede di discussione della domanda cautelare configura una rinuncia implicita all'istanza di sospensione, legittimando il Collegio a fissare direttamente l'udienza pubblica di merito. (...)
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LA PROROGA TECNICA E L'APPELLO SULL'ESCLUSIONE DETERMINANO LA RINUNCIA ALLA CAUTELARE
In presenza di una dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare motivata dalla sopravvenuta proroga tecnica del servizio in favore del ricorrente e dalla pendenza di un appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato relativo all'esclusione dalla medesima gara, il Tribunale Amministrativo Regionale deve prendere atto della rinuncia e rinviare la fissazione dell'udienza di merito a data successi (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA CAUTELARE E DEL DIFETTO DI INTERESSE ALL'ACCESSO
Il Tribunale deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’accesso e della rinuncia all'istanza cautelare formulate dalla parte ricorrente, in quanto il processo amministrativo è informato dal principio dispositivo che preclude al giudice la decisione su istanze non più sostenute dall'interesse della parte istante. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE PER LA PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda cautelare a causa della sopravvenuta necessità di articolare motivi aggiunti contro atti di gara prodotti dall'amministrazione solo in corso di giudizio, il tribunale è tenuto a dare atto di tale rinuncia e a fissare direttamente l'udienza per la trattazione del merito. (...)
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RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE PER SOPRAVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO E COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, la dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare resa a verbale dai difensori, motivata dall'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto tra stazione appaltante e aggiudicataria, comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale; il giudice può disporre la compensazione delle spese qualora la rinuncia sia d (...)
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CANCELLAZIONE DAL RUOLO CAUTELARE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL RICORRENTE
L'intervenuta rinuncia alla domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente impone al Tribunale Amministrativo Regionale di disporre la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, rendendo necessaria la sola fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO
In sede di appello, il Consiglio di Stato prende atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dall'appellante e, riservato ogni profilo di rito e di merito, dispone la trasmissione degli atti alla segreteria per la fissazione dell'udienza di discussione del merito del gravame, provvedendo alla compensazione delle spese della fase incidentale. (...)
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E RINVIO AL MERITO PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
In sede di esame di un'istanza cautelare incidentale, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non insistere per la discussione e di rinunciare alla domanda sospensiva — eventualmente anche per l'esistenza di provvedimenti cautelari ottenuti da terzi in giudizi connessi —, il giudice amministrativo deve limitarsi a prendere atto della rinuncia e fissare tempestivamente l'udienza pubblic (...)
LA RETTIFICA DEL DISCIPLINARE COMPORTA LA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE SUL CRITERIO DI TERRITORIALITA'
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti pubblici, la rinuncia all'istanza cautelare presentata dal ricorrente a seguito di una rettifica spontanea del bando o del disciplinare operata dall'amministrazione resistente determina la fine della fase incidentale, con conseguente rinvio della decisione sulla legittimità degli atti originari o dei nuovi atti rettificati alla trattazione di merito (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Il Tribunale Amministrativo Regionale, preso atto della rinuncia della parte ricorrente all'istanza di sospensione cautelare dell'aggiudicazione motivata dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare e fissa l'udienza pubblica per la trattazione definitiva del ricorso. (...)
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RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE CON IMPEGNO DELLA PA A NON STIPULARE IL CONTRATTO
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti pubblici, qualora la Stazione Appaltante assuma formalmente l'impegno a non procedere alla stipula del contratto fino alla definizione del giudizio, la rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare comporta la presa d'atto del giudice e il rinvio della decisione alla fase di merito, mantenendo ferma la possibilità di una tutela giurisdizionale piena (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA CAUTELARE CON IMPEGNO ALLA NON STIPULA DEL CONTRATTO
In sede di giudizio cautelare, qualora l'Amministrazione resistente assuma l'impegno formale di non procedere alla stipula del contratto d'appalto nelle more della decisione di merito, e la parte ricorrente, sulla base di tale garanzia, rinunci all'istanza di sospensione, il giudice deve limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, provvedendo alla fissazione dell'udienza di merito ai sensi (...)
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EFFETTI DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NELLE GARE PUBBLICHE (55.1)
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti pubblici, la dichiarazione del difensore del ricorrente di rinunciare alla domanda cautelare, formulata a seguito dell'impegno della stazione appaltante a non stipulare il contratto di appalto fino alla decisione definitiva, comporta che il Tribunale debba prendere atto di tale rinuncia e fissare direttamente l'udienza per la trattazione del merito (...)
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RIGETTO DELLA TUTELA CAUTELARE INCIDENTALE PER MANCANZA DI PREGIUDIZIO IMMINENTE
In tema di appalti pubblici, deve essere rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente incidentale per carenza del presupposto dell'imminente e irreparabile pregiudizio qualora il ricorrente principale abbia rinunciato alla propria istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, facendo così venir meno l'esigenza di tutela immediata interinale del controinteressato. (...)
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE PER UNA SOLLECITA TRATTAZIONE DEL MERITO REVISIONALE (106.2)
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari di rinunciare alla domanda cautelare per sollecitare la trattazione nel merito della controversia relativa alla revisione prezzi, il giudice deve prendere atto della rinuncia senza procedere all'esame del periculum in mora, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. (...)
EFFETTI DELLA RINUNZIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E REGOLAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI (55.1)
In sede di giudizio amministrativo, qualora il ricorrente rinunci all’istanza cautelare precedentemente avanzata, il Tribunale deve limitarsi a dare atto di tale rinuncia. Le spese della fase incidentale possono essere compensate qualora vi sia accordo tra le parti in tal senso. (...)
LA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE DETERMINA LA PRESA D'ATTO PROCEDURALE
Il Tribunale Amministrativo Regionale, riscontrata la dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare formulata dal difensore della parte ricorrente, ne prende atto formalmente e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per la presente fase del giudizio. (...)
PRESA ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE NEGLI APPALTI
Nel rito appalti, la dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare resa a verbale dal difensore della parte istante preclude al Collegio ogni valutazione sull'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, imponendo una pronuncia di mera presa d'atto che conclude la fase incidentale con compensazione delle spese. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE
Nel processo amministrativo in materia di contratti pubblici, la rinuncia formale della parte ricorrente alla domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione e degli atti connessi comporta la presa d'atto giudiziale della rinuncia stessa e la compensazione delle spese relative alla fase incidentale. (...)
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LA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE COMPORTA LA PRESA D'ATTO DEL GIUDICE E LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Nel processo amministrativo, la rinuncia espressa all'istanza cautelare formulata dal ricorrente e accettata dalle altre parti costituite comporta l'estinzione della fase cautelare incidentale, con conseguente presa d'atto da parte del Tribunale e compensazione delle spese ove concordato. (...)
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INCOMPETENZA TERRITORIALE PER ATTI MINISTERIALI DI RIPARTIZIONE RISORSE SU SCALA NAZIONALE
In sede di esame della domanda cautelare, la rinuncia della parte istante comporta la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari. Laddove l'impugnazione riguardi un decreto ministeriale di ripartizione di fondi pubblici tra soggetti situati in regioni diverse, il giudice adito deve verificare d'ufficio la propria competenza territoriale, in quanto l'efficacia ultra-regionale dell' (...)
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente rinunci formalmente all'istanza cautelare proposta, il Collegio deve limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda incidentale di sospensione, disponendo la compensazione delle spese di lite relative alla sola fase cautelare. (...)
CONDANNA ALLE SPESE PER RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE DOPO DIFESE TECNICHE (108.2)
Nel rito speciale in materia di appalti pubblici, la dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare formulata dal ricorrente a seguito del deposito di memorie difensive da parte della stazione appaltante non preclude la condanna del rinunciante al pagamento delle spese di lite relative alla fase incidentale, applicando l'ordinaria regola della soccombenza. (...)
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RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
In presenza di una rinuncia espressa alla domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente in sede di camera di consiglio, il giudice amministrativo prende atto della volontà della parte e procede alla fissazione dell'udienza di merito, disponendo la compensazione delle spese della fase. (...)
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO (55.10)
In presenza di una rinuncia rituale alla domanda cautelare formulata a verbale in camera di consiglio, il giudice amministrativo è sollevato dall'obbligo di provvedere sulla misura interinale e deve procedere alla fissazione dell'udienza di merito per la decisione definitiva sul ricorso, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo cautelare. (...)
RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE A SEGUITO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E AGGIUDICAZIONE AL RICORRENTE
È legittima la rinuncia all'istanza cautelare presentata dal ricorrente quando la stazione appaltante, agendo in via di autotutela pendente il giudizio, annulla l'aggiudicazione originaria e dispone il nuovo affidamento in favore del ricorrente medesimo, determinando il venir meno dell'urgenza e dell'utilità del provvedimento di sospensione richiesto. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI RIESAME IN AUTOTUTELA
In sede di giudizio cautelare, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda di sospensione dell'atto impugnato, specialmente in conseguenza di nuovi provvedimenti adottati dall'amministrazione in via di autotutela che modificano o confermano motivatamente l'assetto degli interessi, il Tribunale Amministrativo prende atto della rinuncia disponendo la compensazione del (...)
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RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO
Nel giudizio amministrativo in materia di appalti, qualora la parte ricorrente rinunci alla domanda cautelare a fronte della fissazione immediata dell'udienza di merito, il Collegio prende atto della rinuncia, dispone la compensazione delle spese della fase incidentale e fissa la data per la trattazione del ricorso nel merito. (...)
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CONTESTAZIONE SULL'EQUIVALENZA DEL CCNL E RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE NEL RITO APPALTI (11.4)
Nel processo amministrativo in materia di contratti pubblici, la rinuncia del ricorrente alle istanze cautelari avanzate con il ricorso introduttivo o i motivi aggiunti, accettata dalle altre parti costituite, comporta la fissazione della pubblica udienza per la discussione del merito ai sensi dell'art. 120 c.p.a., garantendo una celere definizione della lite in ordine alla legittimità dell'esclus (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO
In tema di tutela cautelare nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di voler rinunciare alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, il Tribunale deve dare atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese e la fissazione del merito ex art. 55 c.p.a. (...)
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RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E PRESA D'ATTO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente a verbale in udienza camerale di rinunciare alla domanda cautelare proposta in via incidentale, il Collegio deve limitarsi a prendere atto della rinuncia stessa, dichiarando non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione. In presenza di accordo tra le parti, il giudice dispone la compensazione delle spese della fa (...)
TRATTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI NONOSTANTE LA RINUNCIA ALLA CAUTELARE
In presenza di una domanda di accesso ai documenti proposta in via incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la sopravvenuta rinuncia della parte ricorrente alla istanza cautelare non esonera il giudice dall'obbligo di fissare una specifica camera di consiglio per la decisione sull'istanza ostensiva, al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio e il rispetto dei termini a difes (...)
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IL GIUDICE ORDINA IL DEPOSITO DEI VERBALI DI GARA PER CONSENTIRE MOTIVI AGGIUNTI
In sede di camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante il deposito di atti procedimentali non ancora ostesi, come i verbali di valutazione delle offerte, anche a fronte della rinuncia alla sospensiva da parte del ricorrente, al fine di salvaguardare il diritto di difesa e assicurare l'integrità del contraddittorio i (...)
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LA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE DETERMINA LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
In sede di giudizio amministrativo, la rinuncia all'istanza cautelare non preclude la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite qualora la rinuncia avvenga tardivamente o comunque dopo che la parte resistente abbia già svolto attività difensiva, dovendo il giudice liquidare le spese della fase cautelare secondo il principio della causalità processuale. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Nel rito degli appalti pubblici, la rinuncia espressa alla domanda cautelare formulata dal ricorrente durante l'udienza camerale determina l'obbligo per il Tribunale di dare atto dell'abbandono della richiesta di sospensione, precludendo l'esame dei presupposti del fumus e del periculum e rendendo necessaria la sollecita fissazione dell'udienza di merito per la definizione della controversia. (...)
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RINUNCIA ALLE ISTANZE CAUTELARI E FISSAZIONE SOLLECITA DELL'UDIENZA PUBBLICA DI MERITO
In sede di rito appalti, qualora la parte ricorrente principale e la ricorrente incidentale rinuncino congiuntamente alle domande di sospensione cautelare degli atti impugnati per sollecitare la definizione del merito, il tribunale prende atto delle rinunce e fissa l'udienza pubblica di discussione per ragioni di economia processuale. (...)
RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE E IMPEGNO DELLA PA A NON CONTRARRE
Nel giudizio amministrativo in materia di appalti, il giudice prende atto della rinuncia alla domanda cautelare incidentale qualora la stazione appaltante si impegni formalmente a non procedere alla stipula del contratto di appalto prima della decisione di merito, garantendo così la conservazione della res adhuc integra fino alla sentenza definitiva. (...)
AUTONOMIA DEL RITO SULL'ACCESSO AGLI ATTI RISPETTO ALL'ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA (53.1)
Nel processo amministrativo in materia di contratti pubblici, qualora il ricorso contenga cumulativamente l'impugnazione dell'aggiudicazione e l'istanza per l'accesso ai documenti di gara, la rinuncia alla domanda di sospensione degli atti impugnati non preclude la prosecuzione del rito speciale sull'accesso, imponendo al Collegio di fissare una specifica udienza camerale per la decisione sull'ist (...)
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PRESA ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In sede di giudizio amministrativo, qualora il ricorrente depositi atto di rinuncia alla domanda cautelare precedentemente proposta, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza dell'istanza ai fini della concessione della tutela interinale. Le spese della fase cautelare possono essere compensate qualora sussistano giustificati m (...)
RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO (120.1)
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, la rinuncia della parte ricorrente alla domanda di sospensione degli atti impugnati, formulata a seguito dell'intervenuta consegna in via d'urgenza del servizio alla controinteressata, comporta l'obbligo per il Tribunale di dare atto della rinuncia alla fase cautelare e di fissare l'udienza pubblica per la discussione del merito ai sensi del rito acce (...)
RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE IN VISTA DELLA PRONTA DEFINIZIONE DEL MERITO
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente rinunci all'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti di gara a fronte della fissazione di una ravvicinata udienza di merito, il Tribunale prende atto della rinuncia e dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione definitiva, potendo provvedere alla compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti. (...)
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CAUTELARE IN CASO DI RINUNCIA ESPRESSA DELLA PARTE
In sede di giudizio amministrativo, la dichiarazione formale di rinuncia alla domanda cautelare effettuata dalla parte ricorrente determina l'improcedibilità della stessa per sopravvenuta carenza di interesse; in tale ipotesi, il Tribunale fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai fini della sollecita definizione del gravame. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Qualora il ricorrente depositi un atto di rinuncia alla proposta istanza cautelare e le altre parti non vi si oppongano, il Tribunale Amministrativo Regionale deve dare atto della rinuncia alla sospensiva e contestualmente fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. (...)
PRESA ATTO DELLA RINUNCIA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Qualora in sede di camera di consiglio il ricorrente rinunci formalmente all'istanza di sospensione degli atti impugnati, il Tribunale Amministrativo Regionale deve prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione definitiva del merito. (...)
RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE E RINVIO AL MERITO PER PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, la dichiarazione del ricorrente di voler proporre motivi aggiunti impedisce al giudice amministrativo di definire il giudizio in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rendendo necessario il rinvio al merito qualora la parte rinunci contestualmente alla domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. (...)
RINUNCIA ALLA CAUTELARE DOPO L'OSTENSIONE INTEGRALE DEGLI ATTI DI GARA
Nel giudizio amministrativo avverso l'aggiudicazione di un appalto, qualora la stazione appaltante provveda spontaneamente all'esibizione integrale degli atti di gara precedentemente negati, l'istanza cautelare volta ad ottenere l'accesso ex art. 116 c.p.a. decade per sopravvenuta carenza di interesse, giustificando la rinuncia alla tutela interinale e la prosecuzione del giudizio direttamente nel (...)
RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE PER SOPRAVVENUTO ACCESSO INTEGRALE AGLI ATTI
È legittima la dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare qualora la parte ricorrente riconosca che le pretese istruttorie e di accesso agli atti siano state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione resistente nelle more della camera di consiglio, rendendo superata l'esigenza di una pronuncia d'urgenza sul punto. (...)
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RINUNCIA ALLA CAUTELARE PER INTERVENUTA OSTENSIONE INTEGRALE DEGLI ATTI DI GARA
In sede di giudizio cautelare, l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione nel rendere disponibile in modo integrale la documentazione di gara precedentemente oscurata comporta il superamento delle ragioni d'urgenza legate all'esercizio del diritto di difesa, legittimando la rinuncia alla misura cautelare richiesta e il rinvio della decisione alla fase di merito. (...)
Argomenti:
RINUNCIA ALLA TUTELA CAUTELARE DOPO L'OSTENSIONE INTEGRALE DEGLI ATTI DI GARA
In sede di giudizio amministrativo su procedure di gara, qualora la stazione appaltante provveda all'ostensione integrale della documentazione richiesta ex art. 116 c.p.a. dopo la notifica del ricorso, la parte ricorrente può rinunciare validamente all'istanza cautelare, determinando il passaggio diretto alla fase di merito senza necessità di provvedimento sospensivo. (...)
Argomenti:
CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE SULLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Nel rito speciale degli appalti pubblici, la rinuncia a verbale all'istanza cautelare da parte del ricorrente, finalizzata all'impugnazione di nuovi atti tramite motivi aggiunti, determina la presa d'atto del Tribunale e la contestuale fissazione d'ufficio dell'udienza di merito in tempi brevi per garantire la celerità del giudizio. (...)
Argomenti:
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO NEL RITO APPALTI (120.1)
In sede di giudizio amministrativo avverso gli atti di una procedura di gara, la rinuncia della parte ricorrente alla domanda di sospensione cautelare comporta l'obbligo per il Tribunale di dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla fase interinale e di fissare l'udienza per la discussione del merito del ricorso ai sensi del rito abbreviato. (...)
Argomenti:
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO NEI PROCEDIMENTI DI AUTOTUTELA (193.1)
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari formalmente di voler rinunciare alle istanze cautelari proposte contro i provvedimenti di ritiro in autotutela e di rinnovo di una procedura di gara, il Tribunale deve prendere atto della rinuncia e fissare l'udienza pubblica per la discussione del merito, assicurando la celerità del giudizio in una materia complessa quale l'affidamento i (...)
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RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda cautelare proposta in via incidentale, il Collegio deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, rinviando la decisione sulle spese e sul merito alla successiva udienza pubblica già fissata per la definizione del giudizio. (...)
LA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE DETERMINA LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti pubblici, la rinuncia espressa alla domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati determina la chiusura della fase cautelare e la necessità per il Tribunale di fissare l'udienza per la decisione di merito, con compensazione delle spese di fase. (...)
RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NELLA CONTROVERSIA SULL'EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO (11.4)
Nel giudizio amministrativo in materia di appalti pubblici, la rinuncia formale del ricorrente all'istanza cautelare di sospensione dell'aggiudicazione, manifestata in sede di camera di consiglio, preclude al Collegio la valutazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, imponendo la fissazione della discussione di merito per la risoluzione definitiva del gravame. (...)
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PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E ACCESSO AGLI ATTI (36.1)
Nel giudizio amministrativo in materia di appalti, qualora la parte ricorrente dichiari di rinunciare all'istanza cautelare durante la camera di consiglio, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale volontà processuale, rinviando al merito la decisione sulle spese e sull'accertamento del diritto di accesso agli atti di gara ex art. 36 del D.Lgs. 36/2023. (...)

