Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE PER SOPRAVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO E COMPENSAZIONE DELLE SPESE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza 2026

In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, la dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare resa a verbale dai difensori, motivata dall'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto tra stazione appaltante e aggiudicataria, comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale; il giudice può disporre la compensazione delle spese qualora la rinuncia sia direttamente riconducibile alla sopravvenienza fattuale della stipula.

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