Giurisprudenza e Prassi

PRESA ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE PRIMA Ordinanza 2026

Nel processo amministrativo, la rinuncia all'istanza cautelare presentata in udienza camerale dalla parte ricorrente, ove non vi sia opposizione delle altre parti costituite, comporta la mera presa d'atto da parte del Collegio con conseguente estinzione del sub-procedimento incidentale e decisione sulle sole spese della fase, di regola compensate.

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