Giurisprudenza e Prassi
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE PER UNA SOLLECITA TRATTAZIONE DEL MERITO REVISIONALE (106.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ordinanza
2025
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari di rinunciare alla domanda cautelare per sollecitare la trattazione nel merito della controversia relativa alla revisione prezzi, il giudice deve prendere atto della rinuncia senza procedere all'esame del periculum in mora, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
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