Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: appello
INAMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE IN APPELLO E DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA DIAGNOSTICA
Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, (...)

