Giurisprudenza e Prassi
EFFETTI DELLA RINUNZIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E REGOLAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI (55.1)
TAR LOMBARDIA Ordinanza
2025
In sede di giudizio amministrativo, qualora il ricorrente rinunci all’istanza cautelare precedentemente avanzata, il Tribunale deve limitarsi a dare atto di tale rinuncia. Le spese della fase incidentale possono essere compensate qualora vi sia accordo tra le parti in tal senso.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

