Giurisprudenza e Prassi

EFFETTI DELLA RINUNZIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E REGOLAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI (55.1)

TAR LOMBARDIA Ordinanza 2025

In sede di giudizio amministrativo, qualora il ricorrente rinunci all’istanza cautelare precedentemente avanzata, il Tribunale deve limitarsi a dare atto di tale rinuncia. Le spese della fase incidentale possono essere compensate qualora vi sia accordo tra le parti in tal senso.

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