Giurisprudenza e Prassi
LA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE COMPORTA LA PRESA D'ATTO DEL GIUDICE E LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
TAR LOMBARDIA Ordinanza
2024
Nel processo amministrativo, la rinuncia espressa all'istanza cautelare formulata dal ricorrente e accettata dalle altre parti costituite comporta l'estinzione della fase cautelare incidentale, con conseguente presa d'atto da parte del Tribunale e compensazione delle spese ove concordato.
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