Giurisprudenza e Prassi
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (17.8)
T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA Ordinanza
2026
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente rinunci espressamente in camera di consiglio all'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso o con motivi aggiunti, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale manifestazione di volontà, dichiarando l'estinzione della fase cautelare e disponendo, laddove ritenuto equo, la compensazione delle spese di lite relative a tale specifico segmento processuale.
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