Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: settori speciali

Cauzione provvisoria - Iso
QUESITO del 13/06/2007

F. SPA, stazione appaltante appartenente ai settori speciali, ha indetto gara avente ad oggetto servizi di pulizia degli impianti ferroviari e locali di lavoro del ramo aziendale di M. - tale appalto è regolato dal D.lgs.158/95. A pena di esclusione è stata richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo totale presunto dell'appalto. Una delle aziende che hanno presentato offerta ha allegato cauzione ridotta del 50 per cento in quanto certificata ai sensi dell'art.7 D.lgs.163/2006. E' applicabile tale disposizione normativa alla gara in questione? Dobbiamo ritenere che l'offerente abbia correttamente trasmesso la cauzione al cinquanta per cento oppure deve essere escluso dalla procedura di gara?

Concessione
QUESITO del 21/03/2008

Questo Comune deve affidare la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica e intende prevedere nel relativo disciplinare una concessione ventennale con trasferimento gratuito dell’impianto in capo al Comune al termine del ventennio.Il corrispettivo riconosciuto al concessionario sarà costituito dalle somme percepite dall’amministrazione sulla base delle tariffe incentivanti connesse alla cessione di energia al GRTN.Stante quanto previsto dall’art.3 del D.Lgvo 163/06 Si chiede di conoscere se la suddetta procedura è volta all’affidamento della concessione di un servizio pubblico locale per cui trova applicazione l’art.30 oppure trattasi di concessione di lavori pubblici di cui all’art.142 e seguenti del Codice ? Nel caso specifico essendo l’appalto di valore pari a 250.000,00 euro quali articoli del codice trovano applicazione in relazione alle procedure di affidamento e pubblicazione? E’ corretto, come fatto da diverse stazioni appaltanti ,applicare l’art.31 del citato Codice?

Settore ferroviario
QUESITO del 26/10/2008

Con riferimento all’art. 210 del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) gradirei delucidazioni in merito a cosa debba intendersi per “reti” nel settore ferroviario; in particolare se le reti si identificano con qualcosa di “materiale” (l’infrastruttura) come l’insieme costituito da binari, rete elettrica e quant’altro o qualcosa di “immateriale” come le tratte servite con frequenze prestabilite dai convogli ferroviari o, addirittura, altro? Un ulteriore chiarimento riguarda, sempre con riferimento al predetto articolo, l’espressione “….. le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti …..” .In proposito hobisogno di capire cosa debba intendersi per “messa a disposizione o gestioni di reti”. Un ultimo chiarimento riguarda R.F.I. spa (Rete Ferroviaria Italiana spa, gestore dell’infrastruttura), società del gruppo F.S. spa, a cui è affidata l’attività di progettazione,costruzione, messa in esercizio etc. dell’infrastruttura ferroviaria. Quest’ultima per lavori relativi a : 1. realizzazione di stazioni/fermate ferroviarie; 2. ristrutturazioni di stazioni/fermate ferroviarie; 3. raddoppio dei binari tra due stazioni/fermate; quale normativa del Codice applica, quella relativa ai settori ordinari (Parte II) o quella dei settori speciali (Parte III) e perché?.

VERIFICA CORRETTA APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 158/1995 ART. 13 COMMA 1 LETTERA e) a contratto stipulato in data 28 luglio 2006 prima entrata in vigore codice appalti. Nel contratto del 14 febbraio 2006 tra la F S.p.A. e la A S.p.A. , tra le premesse viene riportato quanto segue: “(....) ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 del comma 1 del D.Lgs. 158/1995 e s.m.i. per procedere a un affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, in favore di ALSTOM Ferroviaria S.p.A. quale soggetto aggiudicatario della precedente fornitura (….)”.L CONTRATTO ORIGINARIO DEL 2002 PREVEDEVA LA FORNITURA DI N. 4 TRENI CON PREVISIONE DI ACQUISTARNE ALTRI 2. CON CONTRATTO DEL 14/02/2006 VENGONO ACQUISTATI ALTRI 6 TRENI, La fornitura è stata affidata alla ALSTOM Ferroviaria vista “l’oggettiva impossibilità a reperire sul mercato elettrotreni aventi caratteristiche compatibili con la linea ferroviaria, considerando che le UdT di produzione dell’ALSTOM Ferroviaria erano state appositamente progettate e realizzate per soddisfare le esigenze tecniche della predetta linea ferroviaria”. In sostanza, si richiama la possibilità prevista dall’art. 13, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 158/1995 di effettuare l’affidamento attraverso procedura negoziata per specifiche tecniche derivate dalla peculiare situazione della rete gestita dalla Ferrotramviaria. Esiste casistica, ovvero giurisprudenza circa applicazione della norma . 158/1995 ART. 13 COMMA 1 LETTERA e).

B5. Quali sono le corrette modalità di compilazione delle sezioni “Dati procedurali dell’appalto”e “Pubblicità dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” nel caso di appalti nei settori speciali, laddove è previsto che la gara possa essere indetta a mezzo di avviso periodico indicativo, avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione o bando di gara, ex art. 224, c. 1 del Codice?

A13. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?

Trasmissione dati
QUESITO del 21/01/2011

Settori Speciali. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 artt. 206-207-208-209-210-211-212-213-214 come devono essere gestite le comunicazioni concernenti gli appalti che rientrano nell’ambito dei settori speciali?

B4. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?

Nell'ambito di un contratto di servizio rientrante nei settori speciali (affidamento distribuzione GAS)si chiede cortesemente: 1) il RUP deve essere unico in tutte le fasi del procedimento (indizione gara, esecuzione contratto)? 2) essendo importo superiore ad €500.000,00 il RUP non può coincidere con Direttore esecuzione contratto pertanto quest'ultima figura può essere affidata a tecnico esterno (ex art. 300 co.4 dpr 207/10) mediante ricorso Regolamento Comunale in economia e quindi affidamento diretto incarichi di importo inferiore ad €40.000,00?

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Pubblicità
QUESITO del 10/07/2013

Con riferimento all’art. 20 del D. Lgs. 163/2006 che prevede che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato IIB è disciplinata unicamente dagli artt. 68, 65 e 225, si chiede di conoscere se l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione relativo ad una procedura negoziata esperita tra operatori economici del settore ai sensi dell’art. 27 del medesimo D. Lgs., relativa ad un servizio riportato nell’allegato IIB, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, può intendersi assolto con la sola pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante.

Una Fondazione ha proposto alla nostra amministrazione un progetto denominato ciclo accoglienze, a fronte del quale la Fondazione garantirebbe a fondo perduto un contributo finanziario sia per co-finanziare la costruzione dell’opera sia per finanziare interamente i primi anni di start up gestionale.
Il comune ha approvato una delibera di indirizzo in merito all’opportunità di realizzare il progetto e di cofinanziare l’opera, che diventerebbe poi di proprietà comunale.
Per la procedura di affidamento della parte gestionale del progetto, che in una prima fase di avvio sarà interamente finanziato dalla Fondazione di comunità, il Comune dovrebbe avviare una procedura di manifestazione di interesse aperta per dare avvio ad un percorso di co-progettazione.
La richiesta che facciamo è capire se, a fronte del contributo finanziario che la Fondazione mette a disposizione e vista la proposta progettuale avanzata, possiamo determinare una prelazione a favore della Fondazione e dei partner che fondazione andrà ad individuare per la fase di avvio – solo gestione (seguendo la procedura di project financing).
Per la realizzazione dell’opera invece le procedure saranno gestite dal comune con procedura aperta e con il co-finanziamento della Fondazione

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La scrivente società, operante nei Settori Speciali, ha indetto una procedura aperta sopra soglia UE per l’affidamento di servizi assicurativi che è risultata deserta. Gara che è stata ripetuta con l'esperimento di una nuova procedura ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, prevedendo un aumento la base di gara del 10%, anche essa risultata deserta.
***
Ai fini di garantire il servizio in argomento, che ha il carattere dell’essenzialità per il funzionamento della società, Si domanda:
1) Possibilità di indire una procedura negoziata ex art. 125 comma 1 lett. a) del Codice, invitando 5 o più Operatori, e incrementando la base di gara di un ulteriore 10% ovvero,
2) l’entità dell’aumento della base di gara, ai sensi del citato articolo che si ritiene ragionevole senza “…modificare le condizioni iniziali dell’appalto…”
3) Possibilità di modificare il contratto attualmente esistente con altro Operatore ai sensi dell’art. 106; contratto, peraltro, in scadenza; e, in caso positivo, quali sono i limiti quantitativi delle modifiche;
Ed, infine, considerata la circostanza,
4) Eventualità di procedere ad un affidamento diretto ad un operatore per il tempo necessario per indire una nuova gara;
5) Necessità di relazionare le circostanze nella Determina a contrarre.

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richiesta informazioni emissione CEL
QUESITO del 29/11/2019

Buongiorno, siamo una Stazione Appaltante (AMT spa di Genova) appartenente ai settori speciali. Abbiamo ricevuto richiesta di una nostra impresa di emissione CEL per diversi contratti, alcuni dei quali risalenti al 2008 e 2013.
Pertanto, con la presente, siamo a chiedere se vi sia un termine temporale entro cui le imprese possano chiedere emissione di CEL e quindi se sia ammissibile la richiesta di CEL per attività svolte oltre il quinquennio antecedente la richiesta.
Disitinti saluti
Azienda Mobilità e Trasporti di Genova SpA
Ufficio Gare e Contratti

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Con riferimento ad un appalto misto ex art. 28 del Codice dei Contratti, comprendente lavori, forniture e servizi per un importo complessivo stimato pari a circa 500.000 €, la Scrivente Azienda, operante nei settori speciali, domanda un cortese suggerimento sulla corretta individuazione del regime giuridico da considerare ai fini dell'avvio della relativa procedura di selezione del fornitore.
In particolare, l’appalto in argomento prevede una quota della fornitura di materiale per armamento, pari al 70%, una percentuale relativa ai lavori di circa il 25% e la parte residuale di servizi di progettazione ed oneri per la sicurezza del 5%.
Si domanda se trattasi di appalto di Fornitura ovvero di Lavori, che, peraltro, rientranti nella declaratoria della categoria specialistica “OS 29” e per l’adeguata classifica (II).

Appalto di fornitura lampade LED
QUESITO del 28/07/2021

Un appalto di fornitura di lampade LED per la pubblica illuminazione -codice CPV 31500000-1 - Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche- , ai fini della scelta di procedura di gara, può essere ascritto nel settore speciale ai sensi del comma 1 dell’Art. 116 del Codice Appalti?

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AI fini della valutazione della regolarità di una procedura di appalto seguita da un beneficiario di un finanziamento pubblico (POR FESR 2014/2020) volto alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, abbiamo necessità di avere il vostro parere in merito al seguente quesito di cui all’oggetto:
Un appalto per la fornitura e posa in opera di lampade LED per la pubblica illuminazione (codice CPV 31500000-1 - Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche) per un importo di euro 239.286,45 IVA esclusa, che rientra in un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione (riqualificazione energetica) realizzato da una società pubblica partecipata che ha la gestione del servizio di pubblica illuminazione, ai fini della scelta di procedura di gara può essere ascritto nel settore speciale ai sensi del comma 1 dell'Art. 116 del Codice Appalti, considerato che lo stesso articolo stabilisce che ”il capo si applica alle seguenti attività: la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;”?

Argomenti:

Il D.Lgs n. 208/2011 disciplina gli appalti nei settori speciali della Difesa. All'interno di tale norma, non parrebbero però esservi articoli o riferimenti che regolamentino la verifica della prestazione. Qualora una Stazione Appaltante debba gestire delle procedure d'acquisto inquadrate all'interno di tale disposizione, relativamente alla verifica della prestazione, dovrà far riferimento a quanto previsto sull'argomento dal DPR 236/2012? Ossia: 1 - BENI E SERVIZI (art. 133) fino alle soglie comunitarie + IVA (in questo caso dei settori speciali) dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione da porre a tergo della fattura (retrofattura) mentre, oltre tali soglie, verbale di collaudo; 2 - LAVORI (art. 58 e 74) fino ad € 40.000 + IVA dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione da porre a tergo della fattura (retrofattura), da tale importo fino alle soglie comunitarie (in questo caso dei settori speciali) certificato di regolare esecuzione (CRE) mentre, oltre tali soglie, verbale di collaudo o di verifica conformità. È corretta tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

simog settori speciali
QUESITO del 09/03/2022

Buongiorno, lavoro in un comune di 15.000 abitanti ci troviamo nella condizione di sottoscrivere un contratto di fornitura di acqua con l'unico gestore presente sul nostro territorio per un importo superiore a 40.000 euro annui, abbiamo il dubbio se nell'acquisizione del simog tale contratto vada inteso come settore speciale o settore ordinario e se sia corretto configurarlo come un affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) concorrenza assente per motivi tecnici.

Argomenti:

L’art. 148, c. 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, in riferimento agli interventi rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Beni Culturali, specifica che “per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro”.
A fronte di ciò si chiede se, secondo il Vs. spettabile parere, tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che l’implicito obbligo del ricorso all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi di procedura di gara di importo superiore a detta soglia, alternativamente:
- sussiste per la totalità dei lavori da eseguire su immobili/aree tutelati/e ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, indipendentemente dalle categorie dei lavori ex Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e, quindi, dalla tipologia delle lavorazioni prevalenti;
- sussiste unicamente per lavori di importo complessivo superiore ad € 500.000,00 con categoria prevalente OG2, OS2-A od OS2-B;
- sussiste, a prescindere dall’ammontare totale dei lavori, unicamente qualora l’importo delle lavorazioni ricadenti nelle categorie OG2 e/o OS2-A e/o OS2-B sia complessivamente superiore ad € 500.000,00.

RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarci, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.

Argomenti:

Buongiorno,
si richiede se, nell'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale, si possa considerare lo stesso, anche alla luce della disciplina nel nuovo "codice dei contratti" tra quelli relativi ai "settori speciali", ed in particolare ai "servizi di trasporto" di cui all'art. 149 del d.lgs. 36/2023.
Grazie, saluti.

Si chiede se i contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 che sono esclusi dall’applicazione del codice a mente dell’articolo 136, comma 1 lettera a) devono essere comunque applicati i principi del codice del codice (articolo 1-12) oltre a quelli della PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI.

Argomenti:

Rilevato che il nuovo art. 136, pur non apportando innovazioni sostanziali nella riscrittura della disciplina del vecchio art. 159, recepisce la previsione prima contenuta nell'art. 1 co. 6 del codice nel delineare l'ambito oggettivo delle disposizioni codicistiche che si applicano ai contratti aggiudicati nel settore della Difesa e sicurezza con la successiva indicazione delle regole speciali. Difatti, si prevede che le disposizioni del codice si applichino ai suddetti contratti ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 208/2011 e di quelli ai quali tale decreto non si applica in virtù di quanto disposto all'art. 6 del medesimo. Per quanto sopra, rilevate le indicazioni formulare con il parere 2421 si chiede se per i contratti di cui all'art. 136, co. 1.b), casistica dei contratti "ESCLUSI tra gli ESCLUSI", prevista dal su richiamato d.lgs. 208/2011, nel difficile equilibrio fra pubblicità e segretezza si chiede se per tale fattispecie sia sottratta alla disciplina: 1. della pubblicità legale degli atti tramite banca dati nazionale dei contratti pubblici (vds. delibera Anac 263 del 20.06.2023); 2. delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 (vds. delibera Anac 264 del 20.06.2023).

Si chiede di confermare o meno se, per un appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, sia legittimo, in forza della previsione di cui all'art. 48 co. 4 d.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), prevedere l'anticipazione del prezzo ex art. 125 co. 1 del decreto medesimo, anche nell'ipotesi in cui detto appalto afferisca ai settori speciali disciplinati dal Libro III del Codice, osservando che l'art. 141 co. 3 lett. i) non contempla un richiamo al citato art. 125.

L’Autorità Idrica Toscana, pubblica amministrazione istituita con Legge della Regione Toscana n. 69/2011, ha deliberato con atto assembleare n. 13 del 24.07.2023 la forma di gestione del nuovo Gestore del servizio idrico integrato della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, individuando la società a partecipazione mista pubblico privata. L’Autorità deve, pertanto, bandire una gara a doppio oggetto per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato (servizio speciale art. 148 D.Lgs. 36/2023). Considerato che trattasi di settore speciale si chiede conferma della non applicabilità a tale settore delle norme sulla programmazione di cui al Libro I Parte III del D.lgs. 36/2023 e, pertanto, conferma che tale concessione non debba essere inserita nel programma triennale degli acquisti e forniture dell’Autorità. Nel caso in cui, invece, l’Autorità sia tenuta all’inserimento della concessione del servizio idrico integrato si chiede quale opzione scegliere nel campo “Quadro delle risorse da destinare all’intervento”.