Parere tratto da fonti ufficiali

INTERPRETAZIONE ART. 148, C. 6, SECONDO PERIODO, D.LGS. N. 50/2016
QUESITO del 07/06/2022

L’art. 148, c. 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, in riferimento agli interventi rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Beni Culturali, specifica che “per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro”.
A fronte di ciò si chiede se, secondo il Vs. spettabile parere, tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che l’implicito obbligo del ricorso all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi di procedura di gara di importo superiore a detta soglia, alternativamente:
- sussiste per la totalità dei lavori da eseguire su immobili/aree tutelati/e ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, indipendentemente dalle categorie dei lavori ex Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e, quindi, dalla tipologia delle lavorazioni prevalenti;
- sussiste unicamente per lavori di importo complessivo superiore ad € 500.000,00 con categoria prevalente OG2, OS2-A od OS2-B;
- sussiste, a prescindere dall’ammontare totale dei lavori, unicamente qualora l’importo delle lavorazioni ricadenti nelle categorie OG2 e/o OS2-A e/o OS2-B sia complessivamente superiore ad € 500.000,00.

RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarci, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.

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