Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica della prestazione per gli appalti nei settori speciali della Difesa ai sensi del D.Lgs. 208/2011.
QUESITO del 13/01/2022

Il D.Lgs n. 208/2011 disciplina gli appalti nei settori speciali della Difesa. All'interno di tale norma, non parrebbero però esservi articoli o riferimenti che regolamentino la verifica della prestazione. Qualora una Stazione Appaltante debba gestire delle procedure d'acquisto inquadrate all'interno di tale disposizione, relativamente alla verifica della prestazione, dovrà far riferimento a quanto previsto sull'argomento dal DPR 236/2012? Ossia: 1 - BENI E SERVIZI (art. 133) fino alle soglie comunitarie + IVA (in questo caso dei settori speciali) dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione da porre a tergo della fattura (retrofattura) mentre, oltre tali soglie, verbale di collaudo; 2 - LAVORI (art. 58 e 74) fino ad € 40.000 + IVA dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione da porre a tergo della fattura (retrofattura), da tale importo fino alle soglie comunitarie (in questo caso dei settori speciali) certificato di regolare esecuzione (CRE) mentre, oltre tali soglie, verbale di collaudo o di verifica conformità. È corretta tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.

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