Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: piattaforme telematiche

Si chiede quanto segue: 1) dal 18 ottobre è previsto che le procedure di gara siano tutte telematiche; il mio dubbio è: -la procedura telematica deve essere utilizzata per tutto, ossia procedure aperte, negoziate ma anche affidamenti diretti fuori MEPA?

Con riferimento all’articolo in oggetto, rubricato “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, da un personale approfondimento svolto su alcuna pubblicistica di settore, sembrerebbe non essere necessario, da parte delle stazioni appaltanti, il ricorso alle procedure telematiche.
E che l’ “obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione”, disciplinato nell’art. 40 del Codice, a decorrere dal 18 ottobre 2018, atterrebbe esclusivamente alla trasmissione e ricezione della documentazione di gara e non alle offerte.
Considerati i notevoli impatti scaturenti da tale “interpretazione”, si domanda una cortese conferma circa la sua correttezza ovvero Vs. parere in merito.

Si chiede se la modifica apportata all' articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 dall' articolo 1, comma 130 della legge 145/2018, con l' innalzamento della soglia di franchigia, nell' ambito della quale le amministrazioni pubbliche possono fare a meno di utilizzare il Mepa o le piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali, valga anche per l'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione utilizzate in ossequio all'obbligo, introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, dell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici.

In riferimento all’art. 37 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevede: “2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.” si legge in diversi siti specializzati e si ha notizia che diversi Enti attivano gare sulla piattaforma MEPA per affidare LAVORI PUBBLICI anche di MANUTENZIONE STRAORDINARIA. La nostra interpretazione (leggendo il testo di legge) invece è quella che si possano affidare (tramite il MEPA) solo lavori di manutenzione ORDINARIA. Si chiede il vs. parere se la nostra interpretazione sia corretta oppure se si possono anche ad affidare (sempre tramite MEPA) le manutenzioni STRAORDINARIE.

Desideravo chiedere se fosse ancora possibile esperire delle gare, con la vecchia modalità cartacea (buste chiuse) per alcune particolari tipologie di ricerche di mercato, tra le quali: permute (vendita di beni fuori uso in cambio di una controprestazione), affidamento di servizi a titolo non oneroso per l'AD quali affidamento della gestione della bouvette, macchine distributrici, barbera, lavanderia a gettoni. Per quanto concerne invece i servizi a titolo oneroso (acquisto di beni, servizi e lavori) è obbligatorio, sopra i 5.000 euro + IVA, il tassativo utilizzo di procedure di affidamento telematico? Oppure sussiste ancora qualche deroga?

Si chiede se risulta obbligatorio procedere alla verbalizzazione delle procedura di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lettere b) e c), esperite a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b).

In riferimento al parere 848 si chiede se, la gestione di una gara sopra soglia comunitaria, effettuata tramite procedura telematica ASP (Application Service Provider) di CONSIP, possa rientrare tra i casi per i quali sia possibile soprassedere agli obblighi di attesa di 35 giorni stabiliti dall'istituto dello stand still, potendo quindi divenire alla finale aggiudicazione e conseguente definizione della pratica di acquisto senza tale attesa. Magg. Filippo STIVANI.

Con la presente si chiede se è corretto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, non applicare il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ad una procedura negoziata sottosoglia inerente l'affidamento di lavori pubblici espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Sulla GURI n. 258 del 26/10/2021, è stato pubblicato il DM n. 148/2021 per la digitalizzazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016. Una Stazione Appaltante che per gli acquisti di beni, servizi e lavori sopra agli € 5.000 + IVA ed entro la soglia comunitaria utilizza già esclusivamente solo il MEPA in tutte le sue forme ossia ODA, Trattative Dirette (sia per formalizzare affidamenti diretti puri che mediati eseguiti, questi ultimi, col migliore operatore economico offerente a seguito dell'acquisizione di due o più preventivi quale best practice) ed RdO, rispetto a tale norma, quali adeguamenti o modifiche procedurali deve adottare? Per quanto riguarda invece i micro-acquisti al di sotto degli € 5.000 + IVA, per i quali l'utilizzo del MEPA non è obbligatorio, è possibile continuare a formalizzare gli stessi con uno scambio di comunicazioni tramite email oppure PEC, per l'invio dell'ordinativo di spesa all'azienda e successiva ricezione della sua accettazione? Oppure per tali pratiche si dovranno adottare differenti metodologie?

Visti:
il comma 450 dell’art. 1, L. 196/2006 afferma che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (importo così modificato dalla L. Bilancio 2018) e inferiore alle soglie comu-nitarie, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, d. lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
l'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 omissi....la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante....omissis
la tabella Obblighi/Facoltà pubblicata da Consip (come da ultimo aggiornamento del 17.01.2019), lascia espressamente liberi i Comuni di utilizzare “altri mercati elettronici” (come quello “proprio” dell’ente) per gli acquisti sottosoglia;
l’art. 36 del d. lgs 50/2016, al comma 6 dispone che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente in-teramente gestite per via elettronica …
Con la presente si chiede cortesemente se è legittimo per un Comune l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione (e-procurement) propria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in luogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip, nel caso in sullo stesso MePA siano presenti i beni e i servizi oggetti dell'affidamento.
Si rimane in attesa di cortese risposta. Grazie

Con parere n. 1153 è stato chiarito che, entro le fasce di importo che consentono l'affidamento diretto, è possibile richiedere preventivi anche tramite MEPA o altro mercato elettronico, a seguito dei quali seguirà una trattativa diretta. In tale contesto, non ne conseguirà l'attivazione di un procedimento di gara (cfr. Consiglio di Stato, 23/04/2021, n. 3287) e l'intera procedura non sarà inquadrata come procedura negoziata bensì come affidamento diretto, nozione che dovrà essere ben evidenziata all'interno della determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del Codice. Con successivo parere n. 1198 è stato altresì chiarito che, qualora venga utilizzato lo strumento dell'RdO MEPA per la richiesta di preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto la stessa, una volta avviata, si potrà perfezionare con relativa stipula. Tutto ciò premesso si chiede se sia analogamente consentito, sempre entro i limiti d’importo di cui all'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, così come modificato dalla L. 108/21 Semplificazioni-bis e previa evidenza nella determina a contrarre, utilizzare lo strumento della Trattativa Diretta MEPA trasmessa contemporaneamente a più operatori economici quale mera raccolta di preventivi e finalizzata ad un successivo affidamento diretto. La Stazione Appaltante, a seguito della predetta operazione, si riserverebbe di premere il pulsante "accetta" nei confronti del miglior preventivo ricevuto, effettuandone la successiva stipula (perfezionando in tal modo l'affidamento diretto) e premendo invece il pulsante "rifiuta" nei confronti degli altri preventivi ricevuti indicando, alla voce "motivazione del rifiuto" che trattasi di preventivo risultato meno conveniente. Sarebbe possibile effettuare tale procedura che, a livello operativo, risulterebbe più semplice d’attuare poiché composta da un unico semplice passaggio, rispetto ad una più articolata RdO MEPA che, di distinti passi procedurali, ne prevede non meno di sei? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori con applicazione dell’inversione procedimentale ex art. 133 co.8 del D. Lgs. 50/2016, è possibile limitarsi a verificare la documentazione amministrativa del solo concorrente primo in graduatoria o è necessario verificare altri concorrenti?

Grazie

Vi scrivo per sapere se anche gli acquisti di importo inferiore a euro 5.000,00 ( per i quali già la normativa stabilisce che possano transitare al di fuori del MEPA) siano assoggettati all'obbligo dell'uso delle piattaforme telematiche e quindi solo tramite le piattaforma si possa acquisire il relativo CIG.

Per appalti con importo inferiore a 5.000,00 euro, posso optare per il mercato libero anziché il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, per affidamenti superiori a questa soglia, sono vincolata a utilizzare il MEPA. Considerando che, per beni destinati all'attività di ricerca, si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni eccetto ICT) o dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni ICT), gli enti possono ricorrere al mercato libero (per operatori economici non abilitati sul MEPA) per acquisti superiori a 5000,00 euro. Desidero sapere se per l'affidamento e il relativo contratto è possibile utilizzare la PEC o se è obbligatorio ricorrere a una piattaforma telematica di acquisto, come le gare telematiche in modalità ASP.

Corsi di formazione a catalogo
QUESITO del 30/01/2025

La formazione a catalogo è la formazione presente all'interno di un catalogo formativo, offerta da parte di un ente di formazione e/o società di formazione alla generalità dei possibili fruitori con un programma, metodologia, prezzo, luogo, data e orario di svolgimento predeterminati. Si chiede se l'ipotesi in cui un'amministrazione intenda iscrivere a titolo oneroso uno o più dipendenti ad un corso a catalogo, con le peculiarità di cui sopra, integri la fattispecie di appalto di servizio di formazione con gli obblighi connessi alla richiesta di CIG e tracciabilità. Si richiede, inoltre, nel caso in cui il corso a catalogo sia, invece, escluso dall'obbligo di richiesta di CIG e tracciabilità dei flussi finanziari, se sia necessario procedere all'acquisto tramite piattaforme negoziali certificate oppure se sia possibile procedere tramite acquisti extra piattaforme negoziali analogamente a un acquisto economale.

La scrivente SA ha riscontrato la materiale impossibilità , in determinate circostanze, di utilizzare le PAD per selezionare l'operatore economico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) mancanza sulle piattaforme di un OE in grado di, ovvero disposto a, fornire il servizio/fornitura che si intende richiedere (ad esempio scuole di volo): b) mancanza di interesse da parte degli OOEE, attivati tramite richieste di preventivi/offerte, ad iscriversi ad alcuna piattaforma per finalizzare la procedura di approvvigionamento (ad esempio strutture ricettive per l'alloggiamento del personale, laboratori analisi); c) assenza sulle PAD degli OOEE titolari di diritti di esclusiva (ad esempio ditte di manutenzione ed assistenza). Ciò premesso, si chiede di poter acquisire un qualificato parere anche allo scopo di individuare possibili procedure alternative per l'acquisizione del CIG.

Oggetto: Richiesta di Parere sulla Riapertura dei Termini di Gara - Procedura MEPA con la presente si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito relativo alla procedura di gara avviata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA in data 14 dicembre 2024, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei distributori automatici. La società  OMISSIS non ha presentato regolare offerta nei termini di scadenza del 20 dicembre 2024, Successivamente, il 10 gennaio 2025 mediante lettera del proprio legale ha richiesto la riapertura dei termini di gara, sostenendo che tra il 19 e il 27 dicembre 2024 si sarebbero verificati malfunzionamenti sulla piattaforma MEPA. Si evidenzia che: - sono stati riscontrati possibili rallentamenti (non malfunzionamenti) tra il 19 e il 27 dicembre ma gli altri operatori hanno regolarmente presentato le loro offerte. - La società non ha presentato alcuna richiesta tempestiva di proroga o segnalazione di problematiche. - L’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede la proroga solo in caso di comprovato malfunzionamento. Alla luce di quanto sopra, si chiede se, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza di settore (richiamando i pareri ANAC n. 367/2023, n. 451/2024 e la sentenza TAR Sicilia n. 2038/2024), sia legittimo non accogliere la richiesta di riapertura dei termini di gara da società OMISSIS.