MEPA O PIATTAFORMA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE?
QUESITO
del 07/12/2021
Visti:
il comma 450 dell’art. 1, L. 196/2006 afferma che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (importo così modificato dalla L. Bilancio 2018) e inferiore alle soglie comu-nitarie, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, d. lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
l'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 omissi....la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante....omissis
la tabella Obblighi/Facoltà pubblicata da Consip (come da ultimo aggiornamento del 17.01.2019), lascia espressamente liberi i Comuni di utilizzare “altri mercati elettronici” (come quello “proprio” dell’ente) per gli acquisti sottosoglia;
l’art. 36 del d. lgs 50/2016, al comma 6 dispone che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente in-teramente gestite per via elettronica …
Con la presente si chiede cortesemente se è legittimo per un Comune l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione (e-procurement) propria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in luogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip, nel caso in sullo stesso MePA siano presenti i beni e i servizi oggetti dell'affidamento.
Si rimane in attesa di cortese risposta. Grazie
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