Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: mercato elettronico

Quesito 1) Una stazione appaltante dovendo affidare, mediante procedura negoziata ai sensi del art. 36 coma 2 lettera B), il servizio di sgombero neve e fornitura di sale per disgelo, deve obbligatoriamente procedere sul Mercato elettronico del pubblica amministrazione (MEPA)? Quesito 2) i servizi di ingegneria e architettura con procedura negoziata art 36 comma 2 lettera a e B) devono essere affidati mediante MEPA?

lavori sotto 1000 euro
QUESITO del 25/01/2019

la legge di bilancio 2019 ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e di servizi. Questo vale anche per i piccoli lavori di importo sotto 1000 euro?
Grazie

Argomenti:

Volevo chiedere il seguente chiarimento: avrei necessità di Indire una gara per la costruzione di un polo alloggiativo fatto di moduli prefabbricati e devo svolgere una gara mepa sottosoglia comunitaria tramite r.d.o.. La pratica nasce come lavori perché i moduli andrebbero forniti Franco cantiere e la ditta aggiudicataria dovrebbe fornire altresì le maestranze specializzate per effettuarne la posa i collegamenti tra i moduli ed attivare gli impianti elettrici idraulici e di riscaldamento.
Verificato in mepa il bando più attinente risulta quello denominato BENI - SOLUZIONI LOGISTICHE E ABITATIVE al quale sono iscritte tutte le grandi aziende produttrici di tali prefabbricati. Avendo invece impostato tutta la pratica come lavoro utilizzando tale bando riferito a beni, rischierei un possibile contenzioso? Oppure posso utilizzare tale specifico bando integrandolo anche con la parte relativa alla richiesta di posa in opera con specifiche maestranze?

Argomenti:

Buongiorno, avremmo probabilmente la necessità di effettuare un LAVORO abbastanza articolato per la costruzione di un complesso alloggiativo tramite moduli abitativi prefabbricati. Nella RDO MEPA, creata come LAVORO sotto soglia comunitaria, saremmo intenzionati a mettere, come condizione, che l'aggiudicataria oltre a fornire franco cantiere i moduli dovrà fornire anche la manodopera specializzata necessaria ad effettuare una corretta posa in opera con relativi collegamenti tra loro, attivazione dell'impianto elettrico, di riscaldamento, allacciamenti fognari ed ogni altro lavoro necessario per renderli operativi. Inoltre dovrà fornire l'indottrinamento necessario alle truppe del genio al fine di permettere che in futuro possa eseguire lavori analoghi in autonomia. Nel MEPA l'unica categoria attinente risulta quella denominata BENI - STRUTTURE LOGISTICHE E SOLUZIONI ABITATIVE nella quale sono iscritte tutte le grandi aziende fornitrici dei moduli in parola le quali non hanno invece aderito ai bandi riferiti ai LAVORI (EDILI, STRADALI ETC). È possibile effettuare la gara in argomento, realizzata per la sua complessità come LAVORO, utilizzando tale bando ancorché riferito a BENI? Oppure si potrebbe incorrere in problematiche o contenziosi? In altre parole: i bandi MEPA offrono una certa elasticità in tal senso oppure occorre utilizzarli in modalità rigida e compartimentata? Si chiede di fornire riscontro anche all'indirizzo email filystivy@libero.it. Cordiali saluti. Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

Avremmo necessità di effettuare una gara relativa a LAVORI di importo superiore al milione di euro ma inferiore alla soglia comunitaria. La L. 55/19, per tale fascia, impone la procedura aperta. Essendo sottosoglia vige però anche la norma che obbliga all'uso del MEPA. L'ANAC, rispondendo a specifico quesito ha indicato che, per svolgere correttamente una procedura aperta sottosoglia bastano, solo due pubblicazioni preliminari: sulla GURI e sul profilo del committente. È corretto quindi, una volta effettuato ciò, espletare la procedura telematicamente tramite RDO MEPA, avendo l'accortezza di invitare, senza alcuna esclusione, gli OE che hanno manifestato interesse ed iscritti a tale piattaforma? Ad avviso dello scrivente sì poiché effettuando invece la RDO APERTA consentita da MEPA senza le citate pubblicazioni, non si garantirebbe agli OE interessati ma non iscritti di poter aderire al bando. Magg. com. Filippo STIVANI

Si chiede se esiste un elenco di quali beni debbano essere necessariamente acquistati in consip o mepa perché rientranti in tale categoria. In particolare, posto che nella categoria MEPA Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio rientrano anche le videocamere, in cui è da inquadrare anche una body cam, si chiede se per tale prodotto acquistato anche con accessori (es. docking station e software per gestione scarico dati ecc...) vada o meno obbligatoriamente acquisito in mepa (o convenzione ovviamente) indipendentemente dal prezzo maggiore o inferiore a 5000 euro oppure si può procedere per forniture inferiori a 5000 euro anche tramite preventivo e quindi scrittura privata fuori mepa. Grazie

APPALTI DI LAVORI E RICORSO AL MEPA
QUESITO del 25/03/2021

Buongiorno,
nel caso di una provincia è obbligatorio il ricorso al Mepa:
1) nel caso di affidamento di lavori
2) nel caso di affidamento di incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)?

si ringrazia

Si chiede se sussista l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il Mepa per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Il D.Lgs. 208/2011, relativo ad alcuni peculiari acquisti per il comparto Difesa e sicurezza di cui agli artt. 159 - 162 del Codice, prevede alcune notevoli semplificazioni tra le quali: 1 - l'obbligo di acquisizione dello smart CIG per qualunque importo, con conseguente mancato pagamento del contributo ANAC sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico. Tale interpretazione è stata fornita dall'ANAC tramite PEC in data 07/07/2021, in risposta a specifico quesito, in ragione del Comunicato del Presidente in data 18/12/2019, tuttora valido; 2 - nelle procedure di scelta del contraente, agli artt. 16 e 17, non viene contemplata la procedura aperta in quanto ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni, rendendo ordinario il ricorso alla ristretta ed alla negoziata previo bando, sia per le procedure al di sotto che al di sopra delle soglie comunitarie di cui agli artt. 10 e 32; 3 - agli acquisti in parola, sono altresì applicabili le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20, recentemente modificata dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (vedasi parere n. 953). Per tutto quanto precede ed in considerazione che l'RdO MEPA è da intendersi come una procedura negoziata previo bando (vedasi parere n. 959) si chiede se, per svolgere gli acquisti ai sensi del D.Lgs. 208/2011, sia possibile utilizzare solo tale strumento di e-procurement, a prescindere dalla soglia comunitaria e senza ulteriori adempimenti quali pubblicazioni preliminari e/o successive, fatto salvo per quelle di avvio e termine procedura di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/20 e s.m.i.. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii ed art. 1, comma 450, della L. 296/2006 ed all'art. 3 del Codice dei Contratti con riferimento alle definizioni utilizzate, si chiede se l'obbligo di utilizzo dei mercati elettronici per contratti di importi superiori ai 5.000,00 euro è intendersi anche con riferimento ai lavori ed ai servizi di ingegneria ed architettura oppure sono esclusi.

Argomenti:

Col parere n. 1041 è stato chiarito che, l'utilizzo del MEPA per i servizi di architettura ed ingegneria di importo superiore agli € 5.000 + IVA non è obbligatorio, fermo restando l'onere di dover comunque espletare la procedura di affidamento utilizzando altri sistemi telematici di acquisto e di negoziazione (art. 40 D.lgs. 50/2016). Tale ragionamento è applicabile anche ai lavori? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Visti:
il comma 450 dell’art. 1, L. 196/2006 afferma che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (importo così modificato dalla L. Bilancio 2018) e inferiore alle soglie comu-nitarie, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, d. lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
l'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 omissi....la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante....omissis
la tabella Obblighi/Facoltà pubblicata da Consip (come da ultimo aggiornamento del 17.01.2019), lascia espressamente liberi i Comuni di utilizzare “altri mercati elettronici” (come quello “proprio” dell’ente) per gli acquisti sottosoglia;
l’art. 36 del d. lgs 50/2016, al comma 6 dispone che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente in-teramente gestite per via elettronica …
Con la presente si chiede cortesemente se è legittimo per un Comune l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione (e-procurement) propria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in luogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip, nel caso in sullo stesso MePA siano presenti i beni e i servizi oggetti dell'affidamento.
Si rimane in attesa di cortese risposta. Grazie

A chiarimento di quanto indicato nel parere in oggetto si chiede quanto segue: 1 - effettuata una semplice richiesta di preventivi tramite RdO MEPA entro gli importi previsti per l'affidamento diretto e non inquadrando tale procedura come negoziata sia nella documentazione amministrativa dell'RdO che nella determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16 la Stazione Appaltante, ottenuti un determinato numero di preventivi sulla piattaforma, NON deve procedere alla stipula dell'RdO MEPA col migliore di essi? 2 - dovrà chiudere la procedura di RdO MEPA senza aggiudicazione definitiva attivando un'ulteriore procedura di Trattativa Diretta MEPA con la ditta offerente il miglior preventivo nell'ambito della predetta RdO? 3 - oppure è invece possibile stipulare direttamente l'RdO MEPA col miglior preventivo ricevuto, ritenendo tale operazione di stipula quale la finalizzazione di una trattativa diretta (seppur avviata con RdO MEPA come semplice richiesta di preventivi)? Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i indica che, a pena nullità, la stipula contrattuale debba essere effettuata alternativamente in una delle seguenti tre opzioni: atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante (SA), in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della SA o mediante scrittura privata. Tra le predette modalità, rientra la c.d. "stipula MEPA" che consiste in un contratto autogenerato dal sistema di e-procurement gestito da CONSIP e sottoscritto digitalmente: tale procedura concretizza in maniera semplice ed efficace un contratto, evitando alla SA ulteriori aggravi burocratici quali la sottoscrizione di un supplementare ordinativo e/o scrittura privata da stipulare anch'esse in forma digitale/elettronica. Tutto ciò premesso si chiede come si vada a collocare, in tale contesto, il passaggio relativo al "Decreto dirigenziale di approvazione del contratto": precisamente, quando è necessario effettuarlo? Atteso che il medesimo articolo, nella sua seconda parte, prevede misure semplificate sia per le procedure negoziate che per le spese d'importo entro gli € 40.000 + IVA, sarebbe possibile non effettuarlo per tutte le procedure sotto soglia svolte tramite MEPA a prescindere che, le stesse, vengano espletate tramite RdO o Trattativa Diretta? Il predetto limite di € 40.000 + IVA, non dovrebbe essere oggi inteso entro gli importi consentiti per l’affidamento diretto di cui alla L. 108/2021 Semplificazioni ? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nello svolgere le attività propedeutiche all’avvio dell'iter per l'affidamento di un appalto d'importo inferiore alle soglie comunitarie, si chiede se sia possibile effettuare un'indagine preliminare di mercato, volta ad identificare gli operatori economici (OE) realmente interessati alla formulazione di un preventivo (entro gli importi previsti per gli affidamenti diretti) o ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, con le seguenti modalità: 1 - utilizzando gli elenchi di OE iscritti al MEPA quale Albo Fornitori (cfr. parere n. 1257) ed applicando il principio della "diversa dislocazione territoriale" di cui al paragrafo 1.5 delle Linee Guida ITACA al DL Semplificazioni, s'individuano un numero adeguato di ditte iscritte al bando ed alla categoria merceologica attinenti, in possesso dei requisiti richiesti (Es.: adeguata categoria e livello SOA per i lavori); 2 - si contattano tali aziende tramite email, descrivendo sinteticamente l’esigenza e chiedendo loro se sono concretamente interessate alla formulazione di un preventivo o ad essere invitate ad una procedura negoziata; 3 - in caso affermativo, si chiede loro di formalizzare il proprio interesse tramite PEC mentre, in caso contrario, si chiede di rispondere tramite email, indicando i motivi del mancato interesse. L'attività preliminare in parola consentirebbe, a livello operativo, di evitare l'invio di una Trattativa Diretta o RdO MEPA a ditte non interessate azzerando il rischio che, la procedura, vada deserta e quindi risparmiando tempo. Molti OE infatti, seppur in possesso delle caratteristiche richieste, potrebbero non essere interessati per motivi ignoti alla Stazione Appaltante, quali ad esempio i molteplici impegni già assunti (causa frequente nei lavori) o l'impossibilità al poter fornire tutti i materiali richiesti (causa frequente nelle forniture). Sarebbe possibile effettuare tale attività preparatoria con le modalità descritte? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In relazione a quanto in oggetto si chiede se l'istituto della garanzia definitiva va applicato anche negli affidamenti diretti tramite ODA su MEPA ex art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs 50/2016. Di conseguenza, si chiede, in caso di risposta affermativa, come può essere applicato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione nell'ODA.
Grazie.

Secondo alcune correnti di pensiero, i pareri n. 820 e 1257 forniti da Codesto Servizio, non sarebbero più validi in vigenza del nuovo Codice. Ad avviso di questa Stazione Appaltante invece, l’utilizzo del MEPA quale albo fornitori per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure sotto soglia (affidamenti diretti e negoziate), appare aderente a quanto stabilito dall’allegato II.1 art. 3, consentendo un’importante semplificazione ed economicità di risorse umane e temporali. Si chiede un'autorevole indicazione a riguardo.

L'ultimo paragrafo del parere in oggetto, non è chiaro: cosa significa precisamente? La scrivente Stazione Appaltante (SA) lo interpreta nel senso che, in mancanza di un elenco creato e gestito della SA, gli operatori economici: 1 - possono sempre ed in ogni caso essere selezionati dagli elenchi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da CONSIP e MEF che può quindi essere utilizzato come albo fornitori, dando implicitamente per assodato che il MEPA, sia conforme all'art. 3 dell'all. Il.1; 2 - in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, possono essere utilizzati altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento (Es.: SINTEL etc.) ma solo se, questi strumenti alternativi al MEPA, siano stati istituiti a norma dell’art. 3 dell’all. II.1. E' corretta l'interpretazione fornita?

Le modalità di scelta degli operatori economici (OE) dagli elenchi MEPA, non sono chiare. Se la Stazione Appaltante (SA) non ne ha dei propri, può attingere DIRETTAMENTE dagli elenchi MEPA, per selezionare gli OE da invitare alle procedure negoziate? L'allegato II.1, art. 1, co. 3, let. c) del nuovo Codice indica che le SA possono, con apposito regolamento, manifestare la volontà di utilizzare il MEPA di CONSIP spa, per individuare gli OE da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e). Si è pertanto dell'avviso che, indicando sia in tale regolamento che nella singola decisione a contrarre (che poi verrà pubblicata sul profilo del committente con link ipertestuale alla BNDCP), quali siano le modalità di scelta utilizzate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'SA possa DIRETTAMENTE scegliere, dagli elenchi MEPA, gli OE da invitare alle procedure negoziate. Questo quindi, senza dover effettuare la pubblicazione indicata all'allegato II.1, art. 3 per l'istituzione di doppioni di elenchi MEPA, già costituiti con specifici bandi d'abilitazione e pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sottosoglia (cfr. parere MIT n. 2406) da CONSIP spa. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.