Parere tratto da fonti ufficiali

Decreto dirigenziale di approvazione del contratto.
QUESITO del 05/04/2022

L'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i indica che, a pena nullità, la stipula contrattuale debba essere effettuata alternativamente in una delle seguenti tre opzioni: atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante (SA), in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della SA o mediante scrittura privata. Tra le predette modalità, rientra la c.d. "stipula MEPA" che consiste in un contratto autogenerato dal sistema di e-procurement gestito da CONSIP e sottoscritto digitalmente: tale procedura concretizza in maniera semplice ed efficace un contratto, evitando alla SA ulteriori aggravi burocratici quali la sottoscrizione di un supplementare ordinativo e/o scrittura privata da stipulare anch'esse in forma digitale/elettronica. Tutto ciò premesso si chiede come si vada a collocare, in tale contesto, il passaggio relativo al "Decreto dirigenziale di approvazione del contratto": precisamente, quando è necessario effettuarlo? Atteso che il medesimo articolo, nella sua seconda parte, prevede misure semplificate sia per le procedure negoziate che per le spese d'importo entro gli € 40.000 + IVA, sarebbe possibile non effettuarlo per tutte le procedure sotto soglia svolte tramite MEPA a prescindere che, le stesse, vengano espletate tramite RdO o Trattativa Diretta? Il predetto limite di € 40.000 + IVA, non dovrebbe essere oggi inteso entro gli importi consentiti per l’affidamento diretto di cui alla L. 108/2021 Semplificazioni ? Ten. Col. Filippo STIVANI.

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