Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: anticipazione del prezzo

Anticipazione sui servizi tecnici
QUESITO del 14/01/2020

Si chiede se è possibile corrispondere l'anticipazione contrattuale del 20% (ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016) per un servizio d'ingegneria e architettura aggiudicato a dicembre 2018 ma con contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del D. L. 18/04/2019 n. 32, contratto che prevedeva la corresponsione dell'anticipazione stessa. Si chiede, altresì, se tale corresponsione, sia riguardo ai servizi che ai lavori, possa essere anche inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

A seguito dell'aggiudicazione di un lotto di gara un OE ha richiesto l'effettuazione di quanto in oggetto, in subordine al rilascio di una specifica fideiussione di pari importo. Si chiede se, a livello operativo, sia corretto e sufficiente attuare quanto segue: l'OE, prima di avviare i lavori, emetterà una fattura elettronica di importo pari al 30 % del valore contrattuale comprensiva di IVA indicando, nella causale in maniera specifica, l'applicazione di tale istituto; l'SA, formalizzati gli atti amministrativi necessari ad autorizzare il pagamento, eseguirà lo stesso versando il netto mano alla ditta mentre l'IVA all'erario in applicazione dello split payment. A lavori conclusi ed a seguito dell'emissione di verbale di collaudo, l'SA provvederà al pagamento del restante 70 % con analoghe modalità. È corretto tale ragionamento oppure occorre adempiere ad ulteriori obblighi preliminari per l'attuazione dell'istituto in parola?

A seguito del pare n. 908 questa SA ha richiesto chiarimenti in materia all'AdE, la quale ha rimandato alla risoluzione n. 79/E del 21/12/2020 in risposta a specifica istanza d'interpello nella quale, a pag. 5, viene indicato che la risposta fornita "prescinde dalla questione extrafiscale relativa alla determinazione dell'importo della fideiussione". Si chiede se, a tutela della PA ed a garanzia del proseguio celere dell'appalto nonché al fine di prevenire la casistica di eventuale fallimento dell'OE a seguito di percezione dell'anticipo, impossibilitato quindi ad emettere nota di credito con relativa incapacità, da parte della SA, di recuperare il 22% dei quanto pagato con fattura (se non a seguito di rimborso da parte dell'AdE di non note tempistiche), se sia fattibile il richiedere alla ditta l'emissione del deposito cauzionale anche a copertura dell'IVA versata all'erario. Magg.Filippo STIVANI.

Si chiede se la frase relativa all'istituto in oggetto che indica che "l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della SA" significhi: 1- l'OE chiede il 30% di anticipo e, qualora l'SA se non abbia disponibili tutte le somme, sia obbligata comunque ad erogare il 20% e non il restante 10% necessario al raggiungimento del 30%; 2- l'SA, qualora non abbia disponibili le risorse, non sia obbligata nemmeno a corrispondere né il 30% né il 20% dell'anticipo ma solo, eventualmente, una quota parte minore (Es. 8%), in relazione alle risorse disponibili in quel momento.

Tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 35, comma 18 del codice che estende ai servizi e alle forniture l'anticipazione del prezzo già prevista per i lavori (comma modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) siamo a richiedere i seguenti chiarimenti con particolare riferimento ai contratti di forniture di beni e servizi:

1. l'anticipazione viene considerata un diritto soggettivo. L'ente pubblico, pur essendo obbligato, può negarla per motivi legati alla tenuta finanziaria?
2. (in stretta relazione al punto 1) l'ente pubblico può concedere una % di anticipazione minore per motivi legati alla tenuta finanziaria?
3. l'anticipazione va calcolata sul valore stimato dell'appalto su base annuale?
4. gli appaltatori che hanno ceduto il credito non dovrebbero poter accedere all'anticipazione; è un'interpretazione corretta?
5. l'incremento dell'aliquota dell'anticipazione dal 20% al 30% è obbligatoria o è facoltativa?

Si chiede conferma che il facoltativo istituto relativo all'incremento dell'anticipazione del prezzo dal 20% al 30%, introdotto dal Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 poi successivamente modificato dal Dl 183/2020 ed infine convertito con legge 21/2021, sia definitivamente decaduto alla data del 31/12/2021. Qualora così non fosse, si chiede con quale norma lo stesso sia stato prorogato ed il relativo nuovo termine temporale. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nel caso di affidamento lavori ad un Consorzio, fermo il fatto che l'anticipazione contrattuale ex art. 35 comma 18 deve essere corrisposta al Consorzio, la relativa polizza fidejussoria può essere predisposta e presentata dalle imprese esecutrici indicate dal Consorzio (invece che da questo), con il benestare del Consorzio stesso?

In ordine all’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del codice degli appalti si pongono i seguenti quesiti:
1) Nel caso di un appalto pluriennale di un servizio ( durata cinque anni) l’anticipazione va calcolata sull’importo totale del contratto o sull’importo annuale?
2) Qualora l’anticipazione si possa concedere con riferimento all’importo annuale del contratto, la stessa va corrisposta per ogni singola annualità o solo con riferimento alla prima?
3) Le modalità di recupero dell’anticipazione sono stabilite dalla stazione appaltante in totale autonoma, senza possibilità di sindacatura da parte dell’appaltatore?

Nel caso di aggiudicazione di lavori che preveda non solo la realizzazione dell'opera, ma anche la sua manutenzione e conduzione per i 5 anni successivi alla presa in consegna dell'immobile, l'anticipazione contrattuale dovuta ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti va calcolata sull'intero importo contrattuale (realizzazione opera + manutenzione) oppure sull'importo relativo alla sola realizzazione? Oppure, più correttamente forse, è possibile dar luogo a due distinte (anche temporalmente) anticipazioni contrattuali, relative la prima alla esecuzione dei lavori, la seconda alla manutenzione, considerato che si avranno due distinte gestioni tecnico contabili (2 verbali di consegna, 2 ultimazioni, ecc.) pur all'interno dello stesso, unico, contratto?

Per una procedura negoziata ex art. 63, comma 3, lett. b) del d. lgs 50/2016, avviata in esecuzione di un'opzione contrattualmente prevista e la cui determina ed il conseguente invito sono stati avviati entro il mese di dicembre 2022, ed il cui contratto sarà stipulato il 12/01/2023, in relazione alla possibilità di concessione dell'anticipazione contrattuale dell'importo, si chiede supporto sulle seguenti questioni:
1. con riferimento alle norme indicate in oggetto, è possibile inserire nel contratto nella clausola relativa al pagamento, una previsione di anticipazione senza inserire l'esatta misura (percentuale) in cui la stessa sarà concessa, ma solo un rimando alle norme di legge che la determinano;
2. nella fattispecie esposta, trova ancora applicazione la normativa che prevede la facoltà di concedere l'anticipazione fino al 30%?
Si ringrazia per consueta competente attenzione riservata.

Sull'importo dell'anticipazione in oggetto va applicata la ritenuta a garanzia ex articolo 30, comma 5 bis del codice dei contratti pubblici ?

L’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che, l'importo dell'anticipazione del prezzo, venga calcolato sull’intero valore del contratto di appalto e che venga corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si ritiene che l’ultima parte del predetto comma sia sinonimo di “entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione”. Sorge il dubbio di quale sia l’effettivo momento di avvio/inizio della prestazione/esecuzione. Le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’ANAC a pag. 2, al paragrafo rubricato “Fasi dell’attività di esecuzione” indica che, il Direttore dei Lavori (DL) “… dà AVVIO ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. Si ritiene opportuno che dell’avvio dell’esecuzione venga redatto apposito verbale firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività”. Si ritiene che il predetto documento, coincida col verbale di consegna del cantiere a partire dalla sottoscrizione del quale partano ad essere conteggiati i 15 giorni per la corresponsione dell’anticipazione del prezzo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa oppure, in caso contrario, si chiede a quale specifico documento occorra far riferimento per decretare l’effettivo inizio/avvio della prestazione/esecuzione.

In caso di modifiche contrattuali (es. varianti) l'operatore economico può richiedere l'anticipazione contrattuale anche su questa somma relativa a lavori aggiuntivi (in aggiunta a quella già ottenuta in fase di inizio cantiere alcolata sul contratto originario)?
E' rilevante se trattasi di atto di sottomissione (stesso CIG) o atto aggiuntivo (quindi con un nuovo CIG)?
Distinti saluti.

Nel Capitolato speciale di appalto è specificato che 'le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso, compresi gli oneri della sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, raggiungono il valore minimo di euro 500.000'.
Il quesito che pongo è il seguente: nel calcolo della rata minima, fermo restando il recupero del 20% dell'anticipazione sul credito dovuto, concorre al raggiungimento della quota SAL? Spiegandomi meglio occorre contabilizzare un importo dei lavori eseguiti di circa 500.000 più il 20% di ulteriori lavori per fare in modo che il credito all'appaltatore risulti sempre superiore alla rata di 500.000 oppure il recupero è una semplice detrazione economica sulla rata di acconto che a quel punto porterà un credito per l'appaltatore inferiore ai 500.000 euro?

appalto integrato ex d.lgs. 50/2016
QUESITO del 17/04/2024

si chiede se il pagamento dell'anticipazione possa decorrere dall'avvio della progettazione esecutiva (inizio della prestazione contrattuale) o debba necessariamente decorrere dal concreto inizio lavori.

L'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Premesso quanto sopra si chiede se l'IMPORTO TOTALE GARANTITO dalla polizza fideiussoria debba ricomprendere l'importo dell'anticipazione escludendo l'IVA, integrato ovviamente dal tasso d'interesse, oppure l'IVA debba essere inclusa nell'importo totale garantito.

Si chiede di confermare o meno se, per un appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, sia legittimo, in forza della previsione di cui all'art. 48 co. 4 d.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), prevedere l'anticipazione del prezzo ex art. 125 co. 1 del decreto medesimo, anche nell'ipotesi in cui detto appalto afferisca ai settori speciali disciplinati dal Libro III del Codice, osservando che l'art. 141 co. 3 lett. i) non contempla un richiamo al citato art. 125.

In relazione all'erogazione dell'anticipazione del prezzo, di cui all'articolo 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023), si chiedono chiarimenti in ordine all'inciso" da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione". In particolare si chiede se la collocazione cronologica (entro quindici giorni) sia perentoria, in quanto motivata dalla diversa natura dell'anticipazione rispetto agli acconti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori: la prima correlata alla fase di avvio dei lavori, i secondi all'esecuzione delle lavorazioni. In caso contrario, l'impresa beneficiaria potrebbe avvalersi del diritto all'anticipazione in maniera arbitraria sia omettendo di prestare la garanzia richiesta nei termini, sia presentando istanza in qualsiasi fase dei lavori, anche avanzata.

L'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che "Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione". Sempre il primo comma, al terzo capoverso, stabilisce che per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e deve essere corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Pertanto, si chiede se a seguito di una richiesta di un'anticipazione del 20 per cento ai sensi del predetto articolo, questa deve essere commisurata all'importo dei lavori (primo capoverso) o al cronoprogramma dei pagamenti come previsto nel già menzionato terzo capoverso, limitatamente ai contratti di lavori di durata superiore ad un anno o comunque che abbiano una durata che interessi due annualità contabili successive (ad es. 2024 e 2025). Es. lavori per euro 1.000.000,00, di cui previsti euro 200.000,00 di lavori e pagamenti nel 2024. L'importo massimo riconoscibile dell'anticipazione sarà pari a euro 200.000,00 (20% di 1.000.000,00) o euro 40.000,00 (20% di 200.000,00)?

Anticipazione prezzo
QUESITO del 29/10/2024

Volevo chiedere a questo Servizio di Supporto come comportarsi quando una RTI chiede alla S.A. l'anticipazione del prezzo. Deve essere prodotta un unica polizza intestata alla RTI oppure devono essere prodotti tante polizze quanti sono i componenti della RTI costituita e aggiudicataria e inviata dalla capogruppo?

In relazione al c. 5 art. 125 DLgs n. 36/2023 - dunque in ambito di pagamenti in acconto - si chiede di sapere se l'esecutore può procedere all'emissione della fattura anche in assenza del certificato di pagamento (pertanto solamente a stato di avanzamento lavori adottato), oppure è obbligato ad attendere, per l'emissione della stessa, l'adozione del certificato di pagamento. Lo si chiede in quanto la terza frase del comma sembrerebbe non in sintonia con le ultime due frasi, le quali si rintracciato invece nella vigente L. 238/2021 (c. 1-sexies art. 10).

Nel caso di un contratto di servizio affidato in house dalla P.A. alla propria Azienda Speciale, è necessario, ai fini della richiesta ed erogazione dell'anticipazione del prezzo per lavori da effettuarsi tramite corrispettivo a misura, costituire apposita garanzia fideiussoria commisurata al prezzo dell'anticipazione o è possibile derogare, stante la particolare natura dell'affidamento in house, regolato dal d.gls. 201/2022, alla costituzione della stessa? Ovvero, la P.A. potrà erogare l'anticipazione sui lavori commissionati e remunerati tramite corrispettivo a misura senza necessità di costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 125 D.lgs. 36/2023, da parte della propria azienda in house?

Si chiedono indicazioni sulla possibilità di concedere o meno l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del Codice per i servizi di ingegneria e architettura alla luce di quanto disposto dall'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice: "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del codice ... i servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.". In particolare si chiede, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502), se i servizi di ingegneria e architettura siano da considerarsi servizi di natura intellettuale e come tali debbano essere esclusi dall'anticipazione del prezzo.

Sono a richiedere se, in caso di consegna parziale dei lavori, l'anticipazione del prezzo debba essere calcolata sull'intero valore dell'appalto o pro quota sulla parte dei lavori consegnata, salvo poi integrare al momento della eventuale consegna della restante parte dei lavori stessi. Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti

Con la presente sono a chiedere se, a parere di codesta spettabile Amministrazione, nell'ipotesi di consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 3, c. 9 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 il termine di 15 giorni decorrente dall'inizio effettivo dei lavori ai fini dell'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125, c. 1, D.lgs. n. 36/2023 debba intendersi decorrere dalla data del verbale di consegna parziale o dalla data del successivo verbale di consegna definitiva.

Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava l'art. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche l'art. 125, al co. 3 lett. i) dell'art. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per "servizi e forniture" per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'all. II.14 menzionato al co. 1 dell'art. 125, debbano quindi intendersi quelli "di particolare importanza" indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della "costituzione di garanzia fideiussoria" sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.