Anticipazione del prezzo per i contratti pluriennali
QUESITO
del 29/10/2024
L'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che "Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione". Sempre il primo comma, al terzo capoverso, stabilisce che per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e deve essere corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Pertanto, si chiede se a seguito di una richiesta di un'anticipazione del 20 per cento ai sensi del predetto articolo, questa deve essere commisurata all'importo dei lavori (primo capoverso) o al cronoprogramma dei pagamenti come previsto nel già menzionato terzo capoverso, limitatamente ai contratti di lavori di durata superiore ad un anno o comunque che abbiano una durata che interessi due annualità contabili successive (ad es. 2024 e 2025). Es. lavori per euro 1.000.000,00, di cui previsti euro 200.000,00 di lavori e pagamenti nel 2024. L'importo massimo riconoscibile dell'anticipazione sarà pari a euro 200.000,00 (20% di 1.000.000,00) o euro 40.000,00 (20% di 200.000,00)?
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