Parere tratto da fonti ufficiali

Anticipazione del prezzo corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione di lavori.
QUESITO del 16/02/2023

L’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che, l'importo dell'anticipazione del prezzo, venga calcolato sull’intero valore del contratto di appalto e che venga corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si ritiene che l’ultima parte del predetto comma sia sinonimo di “entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione”. Sorge il dubbio di quale sia l’effettivo momento di avvio/inizio della prestazione/esecuzione. Le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’ANAC a pag. 2, al paragrafo rubricato “Fasi dell’attività di esecuzione” indica che, il Direttore dei Lavori (DL) “… dà AVVIO ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. Si ritiene opportuno che dell’avvio dell’esecuzione venga redatto apposito verbale firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività”. Si ritiene che il predetto documento, coincida col verbale di consegna del cantiere a partire dalla sottoscrizione del quale partano ad essere conteggiati i 15 giorni per la corresponsione dell’anticipazione del prezzo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa oppure, in caso contrario, si chiede a quale specifico documento occorra far riferimento per decretare l’effettivo inizio/avvio della prestazione/esecuzione.

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