Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: SOA

Avvalimento - Soa
QUESITO del 12/03/2007

Abbiamo in corso una gara d'appalto in cui è prevista come categoria prevalente di lavorazioni la OG3 classifica V ed una scorporabile subappaltabile a qualificazione non obbligatoria OS1, classifica IV (con possibilità di esecuzione da parte dell'impresa partecipante in possesso di attestazione SOA per categoria OG3 classe V poichè la classe V copra l'intero importo dei lavori in appalto). Si chiede di conoscere se è possibile la partecipazione di una impresa in possesso di attestazione SOA per categoria OG3 classe IV che si avvale di una impresa ausiliaria (avvalimento) in possesso di SOA in categoria OG3 e classifica IV?

Argomenti:

Qualificazione - Soa
QUESITO del 01/04/2007

Si chiede di conoscere un parere in merito al seguente quesito: - l'impresa qualificata nella categoria OG11 può partecipare alla gara d'appalto di lavori il cui bando prevede la qualificazione nella categoria prevalente OG01 e nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria 0S3 e OS30?

Soa - Verifica a campione
QUESITO del 23/02/2007

Dovendomi accingere alla stesura di bando di gara per lavori di importo > a 150.000,00 (quindi con obbligo di attestazione di qualificazione SOA) e di stabilire quindi le date di apertura buste ... chiedo se l'obbligo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 è da intedersi obbligatorio anche in presenza di attestazione SOA.

Qualificazione - Soa
QUESITO del 24/09/2007

Un lavoro di importo a base d'asta € 1.181.632,59 è costituito da n.2 categorie - categoria prevalente OG5 di classifica III per un importo di € 1.046.533,14 e catgoria scorporabile subappaltabile OG1 per un importo di € 135.099,45. Atteso che la categoria OG1 è di importo inferiore ad € 150.000,00, quindi non è necessaria l'iscrizione SOA, si chiede se possono partecipare ditte qualificate per la sola categoria prevalente.

Qualificazione - Soa
QUESITO del 13/07/2007

L'Amministrazione ha aggiudicato un appalto di importo superiore ad € 150.000,00 con procedura aperta nel mese di aprile 2007 a ditta in possesso di entrambe le qualificazioni richieste (categoria prevalente e categoria scorporabile). L'aggiudicazione si è resa efficace nel mese di maggio 2007 ed ancora sussisteva la doppia qualificazione. Alla data odierna l'Amministrazione deve andare a sottoscrizione del contratto, ma si è verificato che la ditta aggiudicataria non sia più qualificata (risultante dalla nuova SOA rilasciata) per la categoria prevalente, ma solo per la scorporabile. La sottoscrizione del contratto è ancora possibile in forza del possesso dei requisiti al momento della gara? In caso contrario come ci dobbiamo comportare?

Soa - Requisiti ammissione
QUESITO del 12/06/2008

In data 05/05/2008 (GURI n. xx del xx/05/2008) il Comune di M. ha pubblicato un avviso di gara per lavori con procedura aperta “PISTA DA SCI ….” (bando integrale su http://www.…..it). Ai fini delle condizioni minime di partecipazione il bando prescrive che: "I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG 13 e classifica III nonché possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.34/2000". L’ importo complessivo dell’ appalto, compresi o.s. è di euro 888.500,00, l’ importo dei lavori soggetti a ribasso d’ asta è di euro 875.100,00. Al punto 3 del disciplinare di gara viene richiesto ai concorrenti, ai fini dell’ ammissione alla gara, di allegare attestazione S.O.A. e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, che documenti il possesso ella qualificazione nella categoria prevalente OG 13, per la classifica adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99, nonché il possesso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000, di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; il medesimo punto prescrive inoltre che, in caso di Associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale, tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito (qualità aziendale). A tal fine si chiede con la presente un parere sulla legittimità di quest’ultima previsione del bando alla luce delle vigenti disposizioni, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera Autorità VCP n. 139/2002 e succ. det. n. 29/02, ed al fine di evitare disparità di trattamento tra concorrenti in relazione alla propria articolazione, singola o associata.

Qualificazione - Soa
QUESITO del 08/06/2009

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI T., 2° STRALCIO, 1^ FASE FUNZIONALE – LOTTO 2 DENOMINATO CORPO L1 (CIG xxxxx) e LOTTO 3 DENOMINATO CORPO T1 (CIG xxxxx); Considerato che:L’impresa Costr. edili M. s.r.l. di ... è risultata aggiudicataria provvisoria nelle gare a procedura negoziata per i 2 lavori di cui sopra. Da un controllo della documentazione è risultato che il certificato di conformità UNI EN ISO 9001:2000 riportava una data di scadenza – 03.05.09 – anteriore al termine fissato per la consegna delle offerte (04/05/09), nonché alla data dell’apertura delle due gare (05/05/09). Nella memoria difensiva della Ditta aggiudicataria si sostiene che si è trattato di un mero errore materiale della Soc.di Attestazione, la quale nel certificato rilasciato alla Ditta suddetta avrebbe riportato l’indicazione del 3 maggio anziché 5 maggio; quanto esposto sarebbe suffragato dal fatto che la data di inizio di validità del certificato è il 05/05/06 con durata triennale e che – viene segnalata la giurisprudenza della Cass. Civ del 2000 - con riferimento ai termini annuali si computa il termine ex nominatione dierum con scadenza allo spirare dell’ultimo giorno, mese, anno in cui si è verificato il fatto iniziale. La memoria succitata contiene inoltre la stessa dichiarazione della Soc.di Attestazione in cui viene riconosciuto l’errore della data di scadenza apposta sul ceritificato rilasciato alla Ditta aggiudicataria e viene precisato che: “la scadenza del certificato corretta è quella posta a tre anni dalla data di inizio validità del 05/05/06 indicata sullo stesso documento”.Considerato inoltre che l’Amm.ne sta procedendo a richiedere all’Org.di Attestazione l’originale della certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento a quanto suesposto; si chiede Vs. parere ai fini dell’accoglimento delle controdeduzioni della Ditta aggiudicataria provvisoria fondate sull’errore materiale o del rigetto delle medesime.

Il Comune ha affidato, con atto pubblico in data 20.01.2009, a società in possesso di attestazione SOA nella categoria delle lavorazioni previste dal bando di gara, l’appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del collettore fognario Torbe-Prun. L’appaltatore in data 21.01.2009 ha richiesto autorizzazione al subappalto che è stata rilasciata, previa necessarie verifiche, con apposito provvedimento in data 17.02.2009. La medesima società appaltatrice in data 17.02.2009 ha prodotto atto notarile con il quale nomina Procuratore Speciale e Direttore di Cantiere, per l’appalto in questione, il direttore tecnico della società subappaltatrice. L’atto sopra citato, che potrà essere inviato su Vostra richiesta, attribuisce al Procuratore Speciale e Direttore di Cantiere “ogni opportuna e più ampia facoltà per lo svolgimenti di tutte le pratiche riguardanti i lavori……e che ….riterrà necessarie o utili per la conduzione e l’esecuzione dei lavori stessi …..”. Il predetto atto prevede inoltre potere di rivalsa della società Appaltatrice nei confronti del Procuratore e Direttore tecnico in caso di richiesta di risarcimento danni. Si chiede vostro parere circa: 1il rispetto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti tecnico- professionali necessari per l’espletamento delle attività affidate con procura;2.il rispetto degli obblighi previsti nel contratto di appalto già stipulato; 3.la legittimità dell’atto sopra indicato in riferimento alla compatibilità della carica di Procuratore Speciale e direttore di cantiere con la carica di Direttore tecnico dell’impresa subappaltatrice; 4 la necessità o meno per la stazione appaltante di autorizzare la procura in questione previa espletamento di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente in materia per i soggetti aggiudicatari.

La facoltà prevista dall'art. 3 comma 2 del DPR 34/2000(incremento di un quinto classifica SOA) è applicabile anche alla classifica posseduta dall'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento di cui all'art. 49 D. lgs. 163/2006?

Argomenti:

In una gara di lavori, alla luce del terzo decreto correttivo del codice dei contratti che ha soppresso il comma 7 dell'art. 49 ed ha sostituito il comma 6, è possibile la partecipazione di un'impresa in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore rispetto a quella richiesta dal bando e che per la restante parte si avvale di un'impresa ausiliaria? In sintesi è ammissibile il cumulo di attestazioni SOA fra impresa concorrente alla gara ed impresa ausiliaria?

Argomenti:

D13. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall'art. 4, comma 3, della deliberazione del 15 febbraio 2010? Possono rateizzare il pagamento dell'importo dovuto?

Qualificazione - Soa
QUESITO del 28/10/2011

Un Consorzio Stabile che partecipa ad una gara d’appalto presenta la SOA con la scadenza intermedia (Cons. Stab.) antecedente alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, precisando con dichiarazione a parte, che è in corso la pratica presso l’Organismo di attestazione per la variazione di tale scadenza, nonché per la variazione del Legale rappresentante. Tale procedimento si era reso necessario a causa del rinnovo quinquennale della SOA di una propria consorziata che vi aveva provveduto prima del termine di presentazione delle offerte, ottenendo la conclusione con esito positivo della verifica ma non la “certificazione ufficiale” a causa del mancato pagamento del saldo del corrispettivo alla SOA. E’ stato chiesto al Consorzio un’ulteriore documentazione inerente alla copia del contratto stipulato dalla ditta consorziata con la SOA per ottenere il rinnovo dell’attestazione e dal Consorzio Stabile per ottenere la variazione della scadenza intermedia, nonché copia della attestazioni SOA in corso di validità di entrambe. Dalla documentazione integrativa pervenuta risulta che la consorziata non ha rispettato il termine previsto dal comma 5 dell’art. 76 del DPR n. 207/2010, che prevede la stipulazione del contratto con la SOA per il rinnovo dell’attestazione almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Comunque sono pervenute le SOA in corso di validità sia del Consorzio Stabile che della propria Consorziata, con data corrispondente (per il Consorzio) alla data di richiesta di integrazioni da parte dell’Ente appaltante (successiva alla data di apertura della documentazione amministrativa di gara), mentre per la Consorziata la data è precedente. Si chiede, considerato anche il parere dell’Avcp n. 195/2008, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3878/09 e le limitazioni per l’esclusione previste dal D.to Legge n. 70/2011, se il Consorzio debba essere ammesso o escluso dalla gara.

Certificati esecuzione Lavori - Og11
QUESITO del 06/02/2013

Il R.U.P. deve rilasciare un Certificato Esecuzione Lavori richiesto oggi dall'aggiudicatario per delle lavorazioni che all'epoca (maggio 2005) della pubblicazione del bando prevedevono in alternativa alle categorie scorporabili o subappaltabili OS3, OS28, e OS30 (tutte in classifica I), l'ammissione di imprese qualificate nella categoria OG11 classifica III. Oggi, che il D.p.r. 207/2010 all'Art. 79. (Requisiti di ordine speciale) Comma 16 prevede che per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa debba dimostrare di possedere, per la categoria di opere specializzate OS3 almeno la percentuale del 40%, e almeno la percentuale del 70% per le altre due OS28 e OS30, come può il R.u.p. rilasciare il C.E.L. per la categoria OG11, se oggi le lavorazioni eseguite ed effettivamente contabilizzate per le categorie OS3, OS28, e OS30 corrispondono a percentuali differenti da quanto prevede lo stesso D.p.r. 207/2010 ?

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha soppresso all'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 le parole "nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84", deve ritenersi che non è più possibile l'avvalimento per il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche di appalto?

Argomenti:

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha espunto dall'art. 89 c. 1 d.lgs. 50/2016 l'avvalimento relativo al "possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84" (che afferiscono all'attestazione SOA), si chiede se l’avvalimento dell’attestazione SOA oggi è vietato, in quanto trattasi di requisito “soggettivo” (connotato da intuitus personae). Tuttavia, l'avvalimento può essere ammesso per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice di cui l’ausiliata necessita per l'idoneità a eseguire lavori sia inferiori che superiori a € 150.000? In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000, per i quali è richiesta l'attestazione SOA, l’avvalimento (se non ammesso per l’attestazione) può afferire comunque ai predetti requisiti dell’ausiliaria che le hanno consentito il conseguimento dell’attestazione SOA e, in tal caso, può avvalersi anche dell’ISO 9000 per classifiche oltre la II?

La presente per chiedere cortesemente Vs. chiarimento in merito all'art. 5 del D.M. 22.08.2017 n. 154 che richiede quale requisito generale , l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3: b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; e quindi parifica i requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori inerenti beni culturali mobili ed immobili. Il Codice ateco prescritto dal suddetto D.M. diviene pertanto il 90.03.02 "Attività di conservazione e restauro di opere d'arte” e non il 41.2 che recita "restauro di edifici storici e monumentali" In applicazione letterale del D.M. 22.08.2017 n. 157, nell'ambito di un'indagine di mercato per lavori di restauro su bene immobile vincolato, molte imprese sebbene in possesso dell'attestazione SOA OG2 vengono escluse in quanto riportano nel camerale il possesso del Cod. ATECO 41.2 e non 90.03.02. Restiamo quindi in attesa di Vs. conferma in merito alla corretta applicazione dell'art. 5 del D.M. 22.08.2017 n. 154 e quindi che ditte in possesso di attestato SOA OG2 ma prive nell’oggetto sociale del loro camerale della dicitura conservazione e restauro di opere d'arte non posso essere ammesse a gare inerenti lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili . Grazie e cordiali saluti

Dovendo appaltare lavori in categoria OG1 classifica III mediante invito a 10 ditte, si chiede se sia possibile invitare ditte con categoria OG1 classifica I e classifica II, prevedendo nella lettera di invito la possibilità di avvalimento.

Il concetto espresso con parere n. 835, vale anche per una medesima casistica nella quale però, in luogo del fatturato medio biennale, l'SA scelga come requisito speciale da porre in gara, una determinata classifica di qualificazione SOA? Relativamente a quest'ultimo aspetto l'SA per lavori che si attestano a livello di importo entro la classifica di qualificazione SOA di primo livello puo', per meglio tutelarsi, richiedere come requisito di gara ai fini della partecipazione, il possesso di una qualificazione SOA di livello superiore? Oppure entrerebbe in contenzioso?