Qualificazione OE e classificazione SOA: nel calcolo degli importi occorre considerare anche gli oneri della sicurezza?
QUESITO
del 11/12/2025
Si chiede di chiarire se il combinato disposto dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso" e dell'art. 2, comma 1, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che "Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificazione, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4" debba intendersi che gli importi dei costi della sicurezza devono essere evidenziati in maniera separata rispetto all'importo dei lavori ribassabile ma comunque devono essere considerati nel calcolo degli importi per l'individuazioen della classificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, oppure che i costi della sicurezza, poichè scorporati e non soggetti al ribasso, non concorrono nel calcolo degli importi di cui al comma 4 dell'art. 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.
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