Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Calcolo

SI CHIEDE DI SAPERE SE, ALLA LUCE DELLE VARIE INDICAZIONI E SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI, GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. POSSANO ESSERE ESCLUSI DAL COMPUTO DELLA SPESA RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA COMPLESSIVO PER IL PERSONALE (LEGGE 296/2006) E DAI LIMITI STABILITI PER LE RISOPRSE DESTINATE ANNUALMENTE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE (LEGGE 208/2015). QUANTO SOPRA TENUTO CONTO CHE LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA CON DELIBERAZIONE N. 58/2017/QMIG, PUR RITENENDO L'ESCLUSIONE DEGLI INCENTIVI DAI LIMITI DI SPESA SOPRA RICHIAMATI,HA SOSPESO LA DECISIONE RIMANDANDO IL TUTTO AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI.

il calcolo della media di cui all'oggetto prevede in ordine cronologico: 1) esclusione del 20% delle offerte di maggior e minor ribasso arrotondato all'unità superiore 2) calcolo della media aritmetica di tutte le offerte ammesse ( sarebbero quelle rimaste dopo l'accantonamento di cui al punto 1); 3) se la prima cifra dopo la virgola "della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi" è pari a 0 o pari la media di cui al punto 2 rimane invariata, se dispari la media ( di cui al punto 2) viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra. La somma a cui fa riferimento il punto 3 è quella già fatta al punto 2 per calcolare la media aritmetica o bisogna includere in tale somma anche le offerte delle ditte accantonate al punto 1?

in riferimento ad una procedura negoziata con lettere di invito xx, nella seduta del 13/02/2018 ho proceduto all'esclusione di un'impresa per mancata individuazione della terna (individuato 1 solo subappaltatore anche dopo il procedimento di soccorso istruttorio), ho nella stessa giornata aperto le buste delle offerte economiche, individuato soglia di anomalia e fatto proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa con miglior ribasso. Ieri scrivendo la comunicazione di esclusione, ho valutato che l'esclusione configurerebbe un'illegittimità di eccesso di potere, per questo motivo IN AUTOTUTELA riesaminerò l'offerta in seduta pubblica e riammetterò il candidato procedendo all'apertura della sua offerta economica. La soglia di anomalia già calcolata nella seduta del 13/02/2018 va ricalcolata? oppure posso operare secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 15 D.lgs. 50/16 con cristallizzazione della soglia , inserendo il ribasso offerto dal candidato riammesso nella graduatoria già esistente?

Lo specifico profilo problematico riguarda l'individuazione della prima cifra dopo la virgola della "somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi" (la quale, se pari , lascia inalterato il risultato della media, se dispari, rende necessaria una ulteriore operazione di decremento della media). Letteralmente la norma fa riferimento ai "concorrenti ammessi", per cui parrebbe che tale somma vada calcolata su tutti i ribassi offerti. (tar sicilia Catania I, 2016, n.2778; Palermo, III, 2017, n. 325). Tuttavia alcuni commentatori e alcune recenti pronunce giurisprudenziali (tar. Piemonte, ii, 8 marzo 2017, n.327; Cons Stato , sez. V, 2018, n.435)sostengono che il passaggio normativo vada inteso riferirsi alla somma dei ribassi offerti con esclusione delle "ali". La questione non è di poco conto perché a seconda di come si calcola la somma il decimale dopo la virgola può essere pari, e quindi la media non cambia, o dispari, e allora la media si riduce. L'aggiudicatario della gara può quindi cambiare a seconda di come si calcola tale somma.

In scadenza dell'attuale servizio di X, un'Amministrazione intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per la stipula di un contratto ponte, funzionale all’attivazione di Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore per il Servizio X, per merceologia vincolata dal DPCM 24/12/ 2015. Si intende affidare per i 3 mesi previsti dal soggetto aggregatore per la conclusione della propria procedura (€ 50000)+EVENTUALI ulteriori 3 mesi (€50000), ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.lgs 50/2016, in caso di ritardo della procedura del soggetto aggregatore. Oneri della sicurezza: 250 euro. Quale formulazione è corretta? a)l’importo da porre a base di gara è di € 100000 (€ 50000 per il periodo base di tre mesi e € 50000 per l’eventuale rinnovo), esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250, IVA esclusa. b)l’importo da porre a base di gara è di € 50000, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250 , IVA esclusa; l’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 Dlgs 50/2016 è pari a € 100250 (importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’eventuale proroga). c)altro

Chiedo cortesemente con quale importo debbano essere inseriti i servizi in concessione nel piano biennale. Esempio: concessione gestione punto di ristoro - importo gara 950.000 euro - importo canone 6.000 euro all'anno - importo spese vive inserite nel quadro economico 30.000,00 in totale (incentivo, contributo anac, pubblicazioni ecc.)