Discrezionalità tecnica nella valutazione preliminare di proposte di project financing
In materia di project financing, il diniego di approvazione di una proposta di fattibilità fondato sulla carenza di risorse finanziarie necessarie a coprire l'incremento dei costi del progetto rispetto alla programmazione regionale costituisce un atto legittimo ed insindacabile nel merito. La posizione del proponente durante la fase preliminare è configurabile come una mera aspettativa di fatto, la cui tutela non può tradursi in un obbligo risarcitorio né nella coercibilità del giudizio di convenienza economica, quest'ultimo spettante in via esclusiva all'amministrazione che può legittimamente discostarsi dal modello del Public Sector Comparator se la metodologia alternativa appare solida e motivata.

